C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 14/09/2023 – Delibera – Gara del 11/ 9/2023 MANOPPELLO ARABONA – FOLGORE DELFINO CURI PE
Gara del 11/ 9/2023 MANOPPELLO ARABONA - FOLGORE DELFINO CURI PE
Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 3; - constatato che al minuto 11' del secondo tempo l'arbitro ha ammonito il calciatore numero 6 della Soc. Manoppello Arabona, Sig. NKOULOU ARNOLD KENNIS, nato il 4.1.2004; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore NKOULOUARNOLD KENNIS , alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 40-quater delle N.O.I.F. (tesseramento calciatori stranieri per le società dilettantistiche).Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri perle Società dilettantistiche è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. /Comitato di appartenenza; autorizzazioni che, alla data della gara non risultano essere state ancora rilasciate; - visto l'art. 10, comma 6, lett. a) CGS;
Delibera
1) di infliggere alla Società Manoppello Arabona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Manoppello Arabona / Folgore Delfino Curi PE: 0 a 3; 2) di inibire il sig. Spadaccini Nino, dirigente accompagnatore della Soc. Manoppello Arabona, sino al 27.9.2023; 3) di irrogare alla Soc. Manoppello Arabona l'ammenda di Euro 100,00.