C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/10/2023 – Delibera – Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO – SANNICOLESE 2011
Gara del 24/ 9/2023 BASCIANO PONTEVOMANO - SANNICOLESE 2011
Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della A.S.D. Basciano Pontevomano, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 0 a 0, in ragione del fatto che la A.S.D. Sannicolese 2011 avrebbe fatto prendere parte all'incontro il sig. Di Carlantonio Federico, nato il 30.12.1992, il quale "risultava ancora in aggiornamento di posizione quindi con tesseramento inesistente o non perfezionato". Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della squadra avversaria. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Riscontrato, dall'esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e dagli atti ufficiali di gara, che il calciatore Di Carlantonio Federico, nato il 30.12.1992, risulta regolarmente tesserato con la ASD Basciano Pontevomano dal 15.09.2023 (tesseramento avvenuto con lista di trasferimento definitivo dalla Società D.D. Frondarola alla Società Basciano Pontevomano). - Verificato, quindi, che il ricorso è infondato e non merita accoglimento, perché il giocatore innanzi indicato poteva prendere parte all'incontro del 24.09.2023. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 65 e 67 C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.16 del 28.09.2023 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
Delibera
1) di respingere il ricorso e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo (0 a 0); 2) di addebitare la tassa di reclamo.