F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0149/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2024 – Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. – Sig. Nicola Brunello
Decisione/0149/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0223/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo - Vice Presidente (Relatore)
Carlo Buonauro – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0223/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. e del Sig. Nicola Brunello in data 15.02.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 148/DIV del 12/02/2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 16/2/2024, l’Avv. Borgo e udito l'Avv. Gian Pietro Bianchi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
La Società ATALANTA BERGAMASCA s.r.l. e il sig. BRUNELLO Nicola hanno impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Atalanta Under 23/L.R. Vicenza del 10/2/2024, è stata inflitta al dirigente della Società, sig. Nicola Brunello, la squalifica fino a tutto il 20.2.2024 “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei loro confronti per dissentire verso il loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione a una giornata di gara, la Società e il dirigente ricorrenti hanno svolto alcune considerazioni.
In particolare, i reclamanti lamentano che la sanzione comminata sia sproporzionata per un verso rispetto al contesto in cui si è verificato il fatto e, per altro verso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe.
I reclamanti ritengono che la condotta contestata possa essere punita con sanzione equiparabile alla squalifica per una sola giornata effettiva di gara, a tutto voler concedere, in combinazione con un’eventuale ammenda
Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada, conseguentemente, respinto.
Al proposito, si osserva come la sanzione inflitta al sig. BRUNELLO sia del tutto congrua in relazione alla condotta irriguardosa tenuta nei confronti del Direttore di Gara e del IV Ufficiale.
Quanto, poi, al richiamo ai precedenti di questa Corte, compiuto dalla difesa dei reclamanti, non può che osservarsi come, al di là della non vincolatività degli stessi, le decisioni richiamate riguardino tutte condotte disciplinari poste in essere in data anteriore alla modifica dell’art. 36 del C.G.S. disposta con C.U. N. 165/A del 20 aprile 2023. Con tale modifica, come noto, il legislatore federale ha volto inasprire, tra le altre, la sanzione prevista per la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, portando il minimo edittale della stessa da due a quattro giornate di squalifica.
Alla luce di quanto sopra, non può che concludersi come la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al sig. Brunello (squalifica a tempo determinato che, come ammesso dalla difesa dei reclamanti, si traduce, come effetto, nella squalifica per due giornate di gara) sia stata determinata ben al di sotto del minimo edittale, avendo, il Giudice Sportivo, come testimoniato dall’esplicito richiamo dell’art. 13, comma 2, del C.G.S., applicato proprio quelle circostanze attenuanti che, secondo il non condivisibile assunto della difesa dei reclamanti, giustificherebbero la riduzione della sanzione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Borgo Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce