C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 24.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NIBBIANO & VALTIDONE NONCHE’ DAL CALCIATORE DOMENICO GRASSO IN PROPRIO Avverso squalifica del calciatore Domenico GRASSO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 61 del 10/01/2024 Gara: Nibbiano & Valtidone / Rolo del 07.01.2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NIBBIANO & VALTIDONE NONCHE’ DAL CALCIATORE DOMENICO GRASSO IN PROPRIO Avverso squalifica del calciatore Domenico GRASSO per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 61 del 10/01/2024 Gara: Nibbiano & Valtidone / Rolo del 07.01.2024
La società ASD Nibbiano & Valtidone congiuntamente con il proprio tesserato Domenico Grasso, dopo aver richiesto e ottenuto gli atti ufficiali di gara, ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare soprammenzionato assunto dal Giudice sportivo regionale ai danni dello stesso calciatore Domenico Grasso depositando un dettagliato e articolato atto di reclamo nel quale si afferma sostanzialmente che il suddetto calciatore in una fase concitata della gara caratterizzata da parecchio nervosismo dovuto anche al gioco particolarmente scorretto degli avversari oltre che a un grave infortunio occorso a un componente della squadra del Nibbiano & Valtidone, non avrebbe colpito, come invece riportato dall’arbitro nel proprio referto, un avversario con uno schiaffo, ma con un leggero “buffetto” vicino al viso con il solo intento di allontanare da sé il giocatore del Rolo il quale, da parte sua, avrebbe accentuato in modo palese le conseguenze di tale contatto fisico. La reclamante contesta pertanto l’interpretazione che il Giudice sportivo ha dato alle risultanze ufficiali avendo considerato il gesto del calciatore Grasso come una condotta violenta ai danni di un avversario e avendo di conseguenza applicato la sanzione edittale prevista per tale fattispecie dall’articolo 38 CGS, mentre secondo il Nibbiano & Valtidone e lo stesso calciatore Grasso non si ravviserebbe nel comportamento di quest’ultimo la connotazione della gravità e della violenza richiesta dalla suddetta norma regolamentare. A sostegno degli assunti dedotti nel reclamo la società Nibbiano & Valtidone ha prodotto un filmato dell’episodio in rassegna, due dichiarazioni testimoniali, un articolo di stampa e alcuni precedenti giurisprudenziali per poi precisare le proprie conclusioni chiedendo, in via principale, l’annullamento della squalifica per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dall’articolo 38 CGS, e in via subordinata, la riqualificazione del fatto come condotta antisportiva ex articolo 39 CGS con conseguente riduzione della squalifica inflitta in primo grado anche in ragione del riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti non considerate dal Giudice sportivo. La società reclamante unitamente al calciatore Domenico Grasso hanno espressamente chiesto di essere ascoltati e sono presenti all’odierna riunione collegati on line in videoconferenza e rappresentati da un legale di fiducia munito di valido mandato il quale si riporta alle argomentazioni dedotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni ivi precisate con particolare riferimento alla richiesta di riconoscere in ogni caso l’esistenza circostanze attenuanti nella condotta del calciatore oggetto di squalifica. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte non ammette i mezzi di prova forniti dai reclamanti: il filmato non può essere utilizzato sia perché non offre una piena garanzia tecnica e documentale sia perché non riguarda un caso di errore di persona (articolo 61 comma 2 CGS), mentre le testimonianze non vengono ammesse perché provenienti da soggetti non terzi e non disinteressati rispetto alla materia del contendere. La Corte ha invece sentito l’arbitro della gara il quale ha confermato il referto di gara ribadendo che il contatto fisico tra il calciatore del Nibbiano & Valtidone e quello del Rolo non è stato di particolare intensità e a suo avviso non di per sé riconducibile ad un atto di violenza fisica. In considerazione delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione la Corte valuta che il reclamo può essere accolto essendo nella circostanza ravvisabili le attenuanti generiche previste dall’articolo 38 CSGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica del calciatore Domenico Grasso a 2 giornate di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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