C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 07.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.R.S. RIOLO TERME Avverso squalifica del calciatore Patrick TOZZI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 24/01/2024 Gara: Lugo 1982 / Riolo Terme del 21.01.2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.R.S. RIOLO TERME Avverso squalifica del calciatore Patrick TOZZI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicata nel C.U. nr. 51 del 24/01/2024 Gara: Lugo 1982 / Riolo Terme del 21.01.2024
La società ARS Riolo Terme reclama contro il provvedimento disciplinare sopra indicato sostenendo che il proprio calciatore Tozzi non avrebbe colpito con una testata un avversario come invece riportato nella motivazione dell’impugnata delibera del Giudice sportivo di Ravenna. Secondo la reclamante l’arbitro della gara avrebbe equivocato il gesto compiuto da Patrick Tozzi che volendo velocizzare la ripresa del gioco con l’effettuazione di una rimessa laterale decretata a favore della propria squadra, avrebbe cercato di entrare in possesso del pallone che l’avversario teneva in mano e nel frangente avrebbe appoggiato la testa sulla nuca dello stesso giocatore del Lugo spingendo, ma senza colpire con violenza e senza causare danni all’avversario che infatti non sarebbe caduto a terra, non avrebbe accusato dolore e non sarebbe stato soccorso. Per quanto precede il Riolo Terme chiede una riduzione della squalifica. La società reclamante che nel proposto atto di reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione Letto il reclamo e presi in esame gli atti ufficiali dai quali risulta, contrariamente a quanto dedotto dal Riolo Terme, che al 19° minuto del secondo tempo il calciatore Patrick Tozzi, maglia numero 6 del Riolo Terme, è stato espulso dal campo per avere, a gioco fermo, effettivamente colpito con una testata un avversario, la Corte ritiene che il comportamento del suddetto giovane atleta debba essere ricondotto alla fattispecie prevista dall’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva che per la condotta violenta nei confronti di calciatori commessa durante la gara prevede come sanzione minima la squalifica per 3 giornate di gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce a 3 giornate di gara la squalifica del calciatore Patrick TOZZI. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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