C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 5 del 27/07/2023 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Samperi Andrea, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 28, c. 1, del C.G.S.; – U.S.D. Colli Marittimi, Società per la quale il Calciatore era tesserato all’epoca dei fatti, in applicazione dell’art. 6, c. 2, del medesimo corpo di norme.
Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Samperi Andrea, Calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 4, c. 1, e dell’art. 28, c. 1, del C.G.S.; - U.S.D. Colli Marittimi, Società per la quale il Calciatore era tesserato all’epoca dei fatti, in applicazione dell’art. 6, c. 2, del medesimo corpo di norme.
Fatti disciplinarmente rilevanti, accaduti durante la gara, disputata in data 14.01.2023, fra le squadre delle Società Colli Marittimi e Orlando Calcio Livorno nell’ambito del Campionato Giovanissimi A della Provincia di Livorno, sono stati segnalati alla Procura Federale dal C.R. Toscana che ne aveva avuto conoscenza per via gerarchica, L’Ufficio inquirente ha avviato un’istruttoria, acquisendo gli atti delle Società partecipanti e i dati identificativi di alcuni tesserati presenti e del Direttore di gara, al termine della quale ha disposto il presente deferimento contestando al Calciatore Andrea Samperi di aver rivolto frasi denigratorie a contenuto razziale al Calciatore avversario Mouhammad Ba. Il deferimento riguarda altresì la Società U.S.D. Colli Marittimi, per la quale il Calciatore Samperi risultava tesserato all’epoca dei fatti. Questo Tribunale, ricevuti gli atti, ha convocato per la data odierna le parti che sono così presenti. - per il Calciatore Samperi, il legale di fiducia a suo tempo nominato dagli esercenti la potestà genitoriale; lo stesso legale rappresenta la Società U.S.D. Colli Marittimi - la Procura Federale tramite l’Avvocato Loredana Fardello, Sostituto. La Rappresentante della Procura, richiamate le dichiarazioni rese in istruttoria dai Tesserati presenti ai fatti, ritiene doversi affermare la responsabilità del Calciatore Samperi con conseguente accoglimento dell’atto di deferimento. Chiede che il Tribunale infligga ai Tesserati deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Samperi Andrea, la squalifica per 10 (dieci) giornate; - alla Società U.S.D. Colli Marittimi la pena pecuniaria di € 700,00 (settecento). Il Difensore dei tesserati sopra indicati ribadisce i concetti già espressi in memoria eccependo l’errata ricostruzione dei fatti con le eccezioni che sinteticamente si possono così elencare: - mancata identificazione del calciatore della Società Orlando Calcio che, commettendo un fallo, ha di fatto innescato le frasi che vengono contestate; - l’autore della segnalazione non è stato in grado di indicare quale calciatore abbia pronunziato le frasi denigratorie; - l’Arbitro non ha riportato sul rapporto nulla di tutto ciò; - il calciatore offeso non ha fornito alcuna descrizione fisica dell’avversario che lo ha offeso; - la contraddittorietà esistente tra le dichiarazioni del Mainardi, che dice di aver sentito urlare le offese, ed il Calciatore Ba che riferisce di toni sommessi; - l’impossibile che il Mainardi abbia potuto percepire le frasi incriminate stante la distanza alla quale egli si trovava; - una sostanziale differenza tra quanto riferito dal Mainardi e quanto dal Ba; - i ruoli ricoperti in campo dai due protagonisti; - una serie di decisioni giurisprudenziali in ordine alla necessità dell’accertamento di indizi gravi, precisi e concordanti al fine di poter stabilire la colpevolezza di un tesserato. Conclude con la richiesta di proscioglimento del proprio assistito con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità da parte della Società. Chiuso il dibattimento il Collegio si riunisce per deliberare Le argomentazioni a difesa, per quanto suggestive e ben articolate, non appaiono idonee a superare i fatti ricostruiti attraverso l’indagine istruttoria. A fronte, infatti, della precisa indicazione del Calciatore Ba - già valida di per sé data la sua provenienza dal soggetto offeso - esiste precisa prova testimoniale, quella resa dal Dirigente Mainardi il quale ha confermato, riportandole letteralmente e con assoluta precisione, le frasi offensive denunciate dal Ba. La difesa sorvola e quindi non spiega il motivo per il quale il Calciatore Ba, non colpito da alcun infortunio e non avendo subito un fallo dagli esiti dolorosi, sia uscito dal campo piangendo. Il Calciatore Samperi è stato perfettamente identificato dal Ba il quale ne ha indicato il numero di maglia (n. 13) per cui non aveva bisogno di alcun dato fisiognomico per identificare l’avversario che lo ha colpito. Appare irrilevante la considerazione circa la diversa intensità di voce espressa dal Ba e dal Mainardi, fatto non idoneo a dimostrare l’inesistenza delle parole pronunciate che rivestono carattere di assoluta gravità. Ci troviamo quindi di fronte ad una serie di elementi certi per cui è superfluo qualsiasi richiamo a precedenti giurisprudenziali che, sempre a parere del Collegio, possono essere comparati con il caso in esame solo dopo un’accurata analisi degli eventi che li hanno indotti. Discutibile appare, infine, il richiamo ai ruoli ricoperti dai calciatori dovendosi piuttosto verificare con certezza la loro posizione in campo al momento del verificarsi del fatto contestato.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T.), in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Samperi Andrea la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara, ovvero nel minimo edittale previsto per il tipo di violazione contestato; - Alla Società U.S.D. Colli Marittimi la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 500,00 (cinquecento). Dichiara chiuso il procedimento
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