C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 23/09/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito i seguenti Enti e Tesserati per la violazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. di seguito indicate: – Gian Marco Lertora, A.D. della Società A.D. U.S. Massese 1919, – Giuliana Bertini, Vice Segretaria della U.S.D. Virtus Marina di Massa, art. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.;- – A.D.U.S. Massese 1919, – A.S.D. Virtus Marina di Massa, art. 6, c. 1, del C.G.S..

La Procura Federale ha deferito i seguenti Enti e Tesserati per la violazione delle norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. di seguito indicate: - Gian Marco Lertora, A.D. della Società A.D. U.S. Massese 1919, - Giuliana Bertini, Vice Segretaria della U.S.D. Virtus Marina di Massa, art. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F.;- - A.D.U.S. Massese 1919, - A.S.D. Virtus Marina di Massa, art. 6, c. 1, del C.G.S..

Il C.R. Toscana trasmetteva alla Procura Federale, in data 23.01.2023, gli atti relativi alle Società U.S.D. Massese e Virtus Marina di Massa prospettando l’ipotesi di un doppio tesseramento da parte del Calciatore Pasque Filippo. L’Ufficio a conclusione delle indagini esperite nel corso di specifica istruttoria, procedeva a notificare, in data 12.06.2023, ai Tesserati Gian Maria Lertora, Giuliana Bertini, Giulio Cavazzuti, nonché alle Società U.S. Massese 1919, A.S.D. Virtus Marina di Massa, A.S.D. Ricortola, per le quali i sopracitati Signori erano all’epoca dei fatti tesserati, l’avviso di conclusione delle indagini con cui contestava ai tesserati la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. alla luce dell’art. 39, ommi 1 e 2, delle N.O.I.F.. Alle Società contestava invece quanto disposto dall’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.. Il Tesserato Giulio Cavazzuti e la Società A.S.D. Ricortola chiedevano ottenendola, in sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, la possibilità di definire la propria posizione secondo quanto previsto dall’art. 126 del C.G.S.. In conseguenza di ciò la Procura ha trasmesso gli atti relativi agli altri Tesserati deferendoli, per le violazioni indicate in premessa, a questo Tribunale che, datane formale comunicazione alle parti tutte, ha fissato in quella odierna la data dell’esame del proposto deferimento. Sono oggi qui presenti unicamente: - A.D.U.S. Massese1919 rappresentata, in virtù di specifico mandato, dal legale di fiducia; - la Procura Federale, tramite il Sostituto, Dottoressa Loredana Fardello. Dichiarato aperto il dibattimento il Difensore della Società A.D.U.S. Massese in proprio e n.n., unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.

Conseguentemente dichiara chiuso il procedimento nei confronti della Società A.D.U.S. Massese. La rappresentante della Procura espone quindi al Collegio i motivi del deferimento, quali emergono dall’attività istruttoria compiuta. Afferma la responsabilità dei Tesserati rilevando che tutte le testimonianze acquisite indicano nel Lertora colui che si occupava, per conto dell’A.D. Massese, di tutti gli acquisti e le cessioni dei Calciatori delle Società inquisite, precisando che tutte le firme apposte sia dal Calciatore Pasque che dai rappresentanti delle Società cessionarie sono state disconosciute dagli interessati. In riferimento all’attività della Signora Giuliana Bertini, rileva la sua sottoscrizione in via digitale di almeno un trasferimento, come riconosciuto dal Lertora. Chiede quindi la conferma dell’atto d’incolpazione e che vengano inflitte le seguenti sanzioni: ai Tesserati: - Gian Marco Lertora, inibizione per mesi 6 (sei); - Giuliana Bertini, inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società A.S.D. Virtus Marina di Massa la sanzione pecuniaria dell’ammenda che indica in € 600,00 (seicento/00). Non essendo stata avviata alcuna attività difensiva il Collegio passa a decisione. La questione trova la propria genesi in una doppia richiesta di tesseramento, rilevata dal C.R.T., del Calciatore Filippo Pasque, all’epoca tesserato per la Società Ricortola. Il Pasque non trovandosi a proprio agio, chiedeva di essere trasferito ad altra Società. La Società Ricortola, a fine novembre dell’anno 2022, comunicava al Calciatore che sarebbe stato trasferito alla Società Massese, provvedendo, in data 1.12.2022 con scheda n. …753, ad attuare la procedura di trasferimento. Il successivo giorno 2.12.2022 il Segretario della Società Ricortola, Giulio Cavazzuti, riceveva una telefonata dall’A.D. della Società Massese, Gian Maria Lertora, con la quale si richiedeva, a causa di un affermato erroneo annullamento della procedura di tesseramento posta in essere, di effettuare una nuova procedura indicando, questa volta, quale Società cessionaria l’A.S.D. Virtus Marina di Massa per assecondare il desiderio espresso dal Calciatore. Il Segretario Cavazzuti avendo accertato, a suo dire, che a quella data il Calciatore figurava ancora inserito nelle liste di gara del Ricortola, provvedeva ad inoltrare la richiesta di trasferimento del Calciatore a favore della Società Virtus Marina classificata con il n. …249. In data 23.12.2022 veniva creato il documento n. …630 indicante il trasferimento dalla Società Virtus Marina alla Società Massese unico documento ufficiale attestante la posizione del Calciatore quale risulta dal certificato storico del Calciatore Pasque per la stagione 2023/2024. L’Ufficio Tesseramento del C.R.T., rilevando l’esistenza contemporanea negli atti ufficiali delle liste di trasferimento indicate, inoltrava la documentazione relativa alla Procura Federale che - previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini - procedeva a disporre il deferimento nei termini fin qui indicati. Dalla documentazione acquisita è indubbio, perché documentalmente provato, che nel caso di specie ci si trovi in presenza di una doppia richiesta di tesseramento e quindi di una chiara ed evidente violazione di norme dell’Ordinamento sportivo da cui discende la necessità di accertare quali siano i soggetti che l’abbiano posta in essere e di determinare le sanzioni da applicare. Si premette a tal fine che il Calciatore Pasque non ha riconosciuto, in sede di indagine, come propria, alcuna delle firme apposte in corrispondenza del suo nome sulle richieste di trasferimento n. …753 e n. ...242, non riconoscendo inoltre la firma apposta sul documento n. …630 che è l’unico trasferimento che è riportato sulla posizione storica del Pasque negli atti ufficiali. L’esame delle copie delle liste denota che le firme apposte, sia dal calciatore che dai rappresentanti delle Società cessionarie (Virtus Marina e Massese) appaiono difformi tra loro e, per quanto riguarda il Calciatore, anche da quella con la quale è stata sottoscritta la deposizione in sede istruttoria. In via preliminare ed a chiarimento della posizione dei Tesserati deferiti il Collegio ha rilevato, attraverso l’esame dei rispettivi fascicoli storici, la loro posizione: - Lertora Gian Maria è stato tesserato dal giorno 1.7.2021 al giorno 19.4.2022 per la Società A.S.D. Virtus Marina di Massa ricoprendo la carica di Amministratore Delegato e dal giorno 8.7.2022 al giorno 15.5.2023 per la Società Massese 1919 S.S.D. a r.l. con la medesima carica; - Bertini Giuliana, è stata Tesserata, quale Presidente della Società A.S.D. Bonanni dalla Stagione 2013 / 2014 alla Stagione 2016 / 2017; viene quindi tesserata a decorrere dalla Stagione 2020 / 2021 e fino alla Stagione 2022 /2023 per la Società Virtus Marina con la qualifica di Vice segretario con poteri di firma. - A.S.D.Virtus Marina di Massa ha cessato ogni attività in data 30.6.2023 ovvero al termine della Stagione 2022 / 2023. Siffatte posizioni di tesseramento indicano un rapporto stretto tra le due Società che non possono che essere poste in essere se non attraverso il Lertora e la di lui madre, Giuliana Bertini, quale Vice segretaria della Società Virtus Marina, il che denota una certa commistione nella conduzione delle due Società unitamente all’essere le segreterie di entrambi detti enti allocate nella medesima, unica, stanza presso il locale Stadio Comunale senza, inoltre, che esistesse alcuna cura nella custodia degli atti – in particolare di trasferimento e cessione – e, soprattutto, dei timbri della Società. Il Lertora non è credibile nelle sue affermazioni di estraneità alle vicende relative al tesseramento del Calciatore Pasque rilevandosi dagli atti che tutti i Tesserati ascoltati dalla Procura Federale in sede di indagini hanno dichiarato essere lui l’unico ad occuparsi dei trasferimenti e delle cessioni dei calciatori delle Società di cui era A.D.. Indicativo è l’episodio alla base del Tesseramento n. ….249 in riferimento al quale il Lertora chiede al Cavazzuti di operare un nuovo trasferimento del Calciatore Pasque (rispetto al precedente recante la data del 1 dicembre e classificato con il n. ...753) mutando però la Società cessionaria ovvero non più la Società Massese ma la Società Virtus Marina di Massa. Motiva la richiesta con un avvenuto errato annullamento della precedente (la n. 753) senza null’altro specificare. Il Lertola, inoltre, disconosce tutte le firme apposte sotto il proprio nome in tutte le liste di trasferimento in esame ed indica nel Segretario della Società Massese, Gianluca Parducci, il responsabile di tutte le operazioni relative.ai trasferimenti de quo. Asserisce di non aver raccolto la firma del Calciatore Pasque (lista n……753) il quale, ha dichiarato, “ha sicuramente” sottoscritto in sede la richiesta. Affermazione in netto contrasto con le dichiarazioni del Calciatore che disconosce tutte le firme apposte e che afferma di non aver giocato alcuna gara a decorrere proprio dal giorno 1.12.2022. Afferma essere stata la lista sottoscritta dal Presidente Gerini il quale afferma non essere la propria firma così come non lo è quella apposta sulla lista n. 630. Anche le dichiarazioni rese dalla Bertini appaiono contraddittorie e comunque non veritiere alla luce delle affermazioni del Lertora in ordine al suo apporto nella vicenda E’ comunque infondata la sua affermazione in ordine alla firma digitale apposta alla lista di trasferimento “…è un refuso rimasto da anni precedenti, e non comporta la mia presenza, ma semplicemente legata ad un codice fiscale mio e legata alla firma digitale” avendo il Collegio rilevato dagli atti la sua posizione federale fino alla Stagione 2022 /2023 – comprendente quindi il tempo in cui sono avvenuti gli avvenimenti in esame – per la Società Virtus Marina con la qualifica di Vice segretario con poteri di firma. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere ritenendo il Collegio dover tener conto nella determinazione delle sanzioni sia del comportamento tenuto dal Lertora in tutta la vicenda, aggravata dalle cariche federali rivestite, sia del quantomeno discutibile comportamento processuale della Signora Giuliana Bertini. Il deferimento è quindi da accogliere.

P.Q.M.

 il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni. - al Tesserato Gian Maria Lertora la sanzione della inibizione per anni 1(uno): - alla Tesserata Giuliana Bertini, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società A.S.D. Virtus Marina di Massa, la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 600,00 (seicento). Dispone inoltre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 127 del C.S.G. l’applicazione nei confronti della Società U.S. Massese 1919 S.S.D.R.L. dell’ammenda per l’ammontare di € 400,00 (quattrocento). Dichiara chiuso il procedimento.

 

 

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