C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2023 – Delibera – Reclamo della società Pontassieve calcio a cinque avverso dec. Del GST Toscana . Squalifica Bonini Niccolo’ per 5 gare (CU 23 del 12.10.2023)
Reclamo della società Pontassieve calcio a cinque avverso dec. Del GST Toscana . Squalifica Bonini Niccolo’ per 5 gare (CU 23 del 12.10.2023)
La soc. Pontassieve Calcio a cinque presenta ricorso, art.76 CGS, avverso la decisione del GST Toscana come in oggetto indicato. Questa corte ricorda come l’articolo sopracitato, al comma 2 pone a carico della società che presenta reclamo, l’onere di depositare tramite posta certificata, la dichiarazione di preannuncio entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Risulta agli atti che la società Pontassieve non ha posto in essere tale adempimento entro il giorno 14.10.2023 ma ha inviato direttamente il reclamo in data 16.10.2023. Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato improcedibile non essendo la dichiarazione di reclamo, una formalità o una opzione bensì un onere tassativo della parte reclamante (DEVE)
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale dichiara la improcedibilità del ricorso ordinando l’acquisizione del contributo dovuto.
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