F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0156/CSA pubblicata del 23 Febbraio 2024 – Como 1907 S.r.l.
Decisione/0156/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0206/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Umberto Maiello – Presidente
Maurizio Greco - Componente (Relatore)
Michele Messina - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 206/CSA/2023-2024, proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 06.02.2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 92 del 30.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.02.2024, l’Avv. Maurizio Greco e udito l'Avv. Cristiano Novazio per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Al 15° del secondo tempo, della gara Como - Ascoli disputata il 27.01.2024, il giocatore Odenthal Cas Ruben numero 26 della società Como “…con il pallone in gioco ma lontano, compie una condotta violenta nei confronti dell’avversario n. 99 della Società Ascoli (Rodriguez). Più precisamente gli da una gomitata volontaria sulla testa…” (cfr. referto arbitrale, punto “ESPULSIONI CALCIATORI”).
L’arbitro espelleva il calciatore Odenthal ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, con delibera pubblicata sul C.U. n. 92 del 30.01.2024, lo sanzionava con la squalifica per (3) tre gare effettive.
Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Como 1907 S.r.l. chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all’espulsione prima ed alla squalifica dopo.
Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva in quanto, erroneamente, il Giudice Sportivo squalificava il giocatore perché, con pallone lontano, avrebbe “…colpito con una gomitata al volto un giocatore della squadra avversaria…” mentre nel referto arbitrale vi era scritto che il giocatore dell’Ascoli sarebbe stato colpito da una gomitata sulla testa.
Ancora – secondo la reclamante – il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del fatto che - seppur l’arbitro evidenziava che si sarebbe trattato di una condotta violenta - il pallone era sì lontano, ma il contesto in cui è avvenuto il contrasto andava inquadrato nell’ambito e nello svolgersi di una azione di gioco in cui l’Odenthal e l’avversario si contendevano la posizione - correndo in mezzo al campo - nella possibilità che lo sviluppo dell’azione portasse il pallone in zona di loro diretto interesse.
Nell’ambito dell’azione di gioco, sostiene in sostanza la reclamante citando al riguardo specifici precedenti, subito dopo un passaggio e correndo verso la posizione difensiva, l’Odenthal nel tentativo di superare l’avversario, che in quel frangente lo ostacolava e sopravanzava, colpiva l’avversario stesso alla nuca.
In sostanza nella concitazione dell’azione l’Odenthal finiva per colpire l’avversario Rodriguez, senza però alcuna intenzionalità e senza alcuna violenza, tant’è vero che l’avversario stesso riprendeva a giocare immediatamente senza alcun intervento di staff medico e/o infermieristico.
Secondo la reclamante, quindi, non vi era stata alcuna condotta violenta e non era nemmeno corretto sostenere che il pallone fosse lontano in quanto esso veniva giocato ed il gioco poteva interessare proprio la zona di pertinenza del campo dell’Odenthal e del Rodriguez.
Non poteva quindi trattarsi di condotta violenta, ma solo di una condotta antisportiva e comunque invocava l’art. 13, secondo comma, C.G.S.
Chiedeva quindi la riduzione della sanzione ad una o due gare di squalifica ovvero la squalifica per due gare con ammenda.
Ciò posto le prospettate censure meritano parziale accoglimento per quanto appresso.
Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell’arbitro, è fondata la prospettata rivalutazione - parziale degli accadimenti contenuta nell’impugnazione.
Ed infatti dall’esame del referto dell’arbitro emerge, in maniera inequivocabile, che il giocatore Odenthal, del Como, ha colpito l’avversario e chela condotta è stata consumata a “…pallone in gioco ma lontano…”.
Ciò nondimeno, il contenuto assertivo del referto arbitrale non vale, di per sé, a escludere la pausibilità logica del costrutto difensivo su cui poggia il reclamo in epigrafe nella parte in cui assume che il contesto in cui è maturato il contrasto andava inquadrato, in luogo dell’ipotizzato scenario di violenza gratuita, nell’ambito e nello svolgersi di una azione di gioco in cui l’Odenthal e l’avversario si contendevano la posizione - correndo in mezzo al campo - nella possibilità che lo sviluppo dell’azione portasse il pallone in zona di loro diretto interesse.
In altri termini, ferma l’intangibilità della dinamica dei fatti offerta dal referto, assistita di per sé dalla forza fidefaciente rinveniente dall’ordinamento di settore, va viceversa revocata in dubbio la qualificazione della condotta come violenta, evocando tale predicato (id est quello di condotta violenta) una valutazione in senso proprio (e non la mera ricognizione di un fatto), come tale riservata agli organi di giustizia sportiva.
Orbene, così ricostruite le evidenze procedimentali, la decisione di prime cure non può dirsi assistita da convergenti elementi di prova a sostegno dell’ipotizzata ascrivibilità del contatto in argomento a una deliberata volontà lesiva.
Tale approdo trova vieppiù conforto nel fatto che il calciatore avversario non ha riportato alcuna conseguenza fisica tant’è vero che non è stato segnalato dall’arbitro l’intervento dei sanitari per cura e soccorso, con il che si deve presumere, in mancanza di elementi ulteriori, che non vi fosse l’intenzionalità di creare alcun danno.
La circostanza, del resto, che il calciatore Odenthal, una volta espulso, abbia lasciato il terreno di gioco senza contestazione alcuna e che i fatti non abbiano creato reazioni scomposte da parte del calciatore colpito e/o dei suoi compagni di squadra, è sintomo di un accadimento sì gravemente antisportivo siccome connotato da un eccesso di impeto agonistico ma non patentemente violento; il che giustifica appunto, sotto ulteriore profilo, la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.
I fatti così come delineati evidenziano quindi una condotta gravemente antisportiva che la Corte ritiene equo sanzionare in 2 (due) giornate di squalifica.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Maurizio Greco Umberto Maiello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce