F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0167/TFN – SD del 6 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 18835 /565pf23-24/GC/blp del 31 gennaio 2024 nei confronti del sig. Enea Benedetto – Reg. Prot. 147/TFN-SD
Decisione/0167/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0147/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Maurizio Lascioli - Presidente (Relatore)
Valentina Aragona – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, all'udienza del giorno 27 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18835 /565pf2324/GC/blp del 31 gennaio 2024 nei confronti del sig. Enea Benedetto, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto di Prot. 18835/565pf23-24/GC/blp del 31 gennaio 2024, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al competente TFN Sezione Disciplinare, il signor Enea Benedetto, nella qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante di US Alessandria Calcio 1912 srl, all'epoca dei fatti:
" per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 80 delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 novembre 2023:
1) la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all'art. 85, lett. C), par. III, unitamente alla seguente comunicazione: -note esplicative dei principi e dei criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute di cui all'art. 85, lett. C), par. III, comma 1, lett. a); -relazione contenente il giudizio della società di revisione di cui all'art. 85, lett. C), par. III, comma 1, lett. b); -verbale di approvazione, di cui all'art. 85, lett. C), par. III, comma 1, lett. c);
2) l'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all'art. 85, lett. C), par. IV;
3) l'indicatore di indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all'art. 85, lett. C), par. VII);
4) l'indicatore del costo del lavoro allargato, di cui all'art. 85, lett. C) par. VIII)".
La fase istruttoria
Il suddetto deferimento trae origine dall'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 565pf23.24, iscritto nel Registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19 dicembre 2023, avente ad oggetto la segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato deposito da parte della società US Alessandria Calcio 1912 srl, entro il termine del 30 novembre 2023, della documentazione riportata nel deferimento e nel corso della stessa venivano acquisiti gli accertamenti istruttori espletati dalla stessa Co.Vi.So.C. di cui alla nota Prot. n. 4115/2023 del 18 dicembre 2023, la visura camerale della società sportiva, i fogli di censimento trasmessi dalla Lega Pro.
La fase predibattimentale
A seguito della comunicazione, ad opera della Procura Federale, dell'avviso di conclusione di indagini di cui al Prot. 16944/565pf23-24/GC/gb con il quale si avvisava il signor Enea Benedetto delle violazioni emerse dall'attività di indagine e la società US Alessandria Calcio 1912 srl, per la responsabilità diretta di cui all'art. 6, comma 1. CGS, per effetto delle condotte contestate al suo legale rappresentante dell'epoca e quella propria di cui all'art. 31, comma 1, CGS, quest'ultima società raggiungeva un accordo ex art. 126 CGS per l'applicazione della sanzione dell'ammenda, già diminuita della metà, di Euro 5.500,00=.
Per questa ragione il deferimento inerisce la sola persona del signor Enea Benedetto, all'epoca dei fatti Amministratore Unico del sodalizio e poi divenuto Presidente del C.d.A. a seguito della delibera assembleare del 23 novembre 2023.
Successivamente alla comunicazione dell'atto di deferimento, il signor Enea Benedetto ha inoltrato una lettera pec al Procuratore Federale, in data 16 febbraio 2024, con allegata una richiesta di applicazione patteggiata della sanzione proponendo di versare una sanzione pecuniaria di Euro 2.500,00= in luogo della sanzione dell'inibizione e giustificando le sue omissioni "per difficoltà organizzative determinate dai noti contrasti dell'Organo Gestorio e dal cambio del Sindaco in ragione delle dimissioni irrevocabili del precedente, Dott. Rayneri".
Il dibattimento
All'udienza del 27 febbraio 2024, svoltasi in modalità videoconferenza, hanno presenziato il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale e, personalmente, il Dott. Enea Benedetto. Il Dott. Scarpa ha illustrato le ragioni della fondatezza del deferimento, precisando che non è possibile raggiungere un accordo ex art. 127 CGS con il deferito in ragione della recidiva, essendo lo stesso già stato recentemente inibito per un ulteriore e simile inadempimento, circostanza confermata anche dal signor Enea Benedetto. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione, rimettendo al Collegio la valutazione in ordine alla richiesta di commutazione della sanzione in ammenda.
E' poi intervenuto il Dott. Benedetto che, previa elezione di un proprio domicilio digitale, ha ammesso le proprie responsabilità nella mancata supervisione dell'attività societaria, chiedendo però la commutazione in ammenda "in considerazione del fatto che la governance della società viveva all'epoca una difficile situazione con molti consiglieri dimissionari".
I motivi della decisione
1. Tutti gli addebiti contestati a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C. risultano provati e peraltro pacificamente ammessi dal Dott. Benedetto sia nel suo scritto difensivo successivo alla notifica del deferimento sia comunque apertamente confessati anche all'odierna udienza.
2. Gli omessi depositi, entro la data del 30 novembre 2023, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, unitamente (i) alla note esplicative dei criteri di redazione e dei commenti alle principali voci e variazioni intervenute, (ii) alla relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione; (iii) all'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia; (iv) all'indicatore di indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia ed all'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, oltre a violare varie fattispecie regolate dall'art. 85 NOIF, costituiscono illeciti amministrativi a sensi dell'art. 31, comma 1, CGS eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, e contrastano in radice con i basilari doveri di lealtà, probità e correttezza. La responsabilità di tali omissioni è riconducibile al legale rappresentante del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati, anche se si avvalesse di dipendenti e/o collaboratori, del cui operato risponde direttamente in ragione del ruolo ricoperto ed anche se fossero realmente esistiti contrasti nell'Organo gestorio e problematiche nell'organizzazione aziendale, di cui non ha comunque dato prova.
3. Peraltro il Dott. Benedetto risulta destinatario della sanzione di mesi sei di inibizione irrogatagli con decisione n. 0144/TFNSD-2023-2024 del 25 gennaio 2024 perché nella sua qualità prima di Amministratore Unico e poi di Presidente del C.d.A. della US Alessandria Calcio 1912 srl ha violato gli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 80 NOIF per non aver fatto pervenire alcun riscontro alla richiesta istruttoria di cui alla nota Co.Vi.So.C. Prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023 lasciando così spirare il termine per la risposta fissato alla data del 18 ottobre 2023 e, per aver fornito un riscontro incompleto, solo in data 30 ottobre 2023, senza alcuna esplicitazione concreta sulla corretta maturazione dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 riconducibili alla fattispecie di "credito d'imposta ACE- art. 19, comma 3, D.L. n. 73/2021".
Ne consegue che allo stato il deferito sta scontando tale inibizione e che la stessa è stata irrogata sempre in relazione a condotte della stessa indole di cui alla presente e sempre su segnalazione della Co.Vi.So.C.
4. Pur in assenza della formale contestazione della recidiva, difettano i presupposti per acconsentire ad un accordo ex art. 127 CGS, d'altronde rifiutato dalla stessa Procura Federale, così come non è accoglibile l'istanza di commutazione della sanzione in ammenda che finirebbe per attribuire una valenza premiale a plurime e reiterate condotte di inadempienza nell'ambito contabile e bilancistico.
5. La richiesta sanzionatoria della Procura Federale, dell'inibizione di mesi sei, è pari al minimo edittale di cui all'art. 31, comma 7, CGS in relazione alle violazioni in materia gestionale ed economica e viene ritenuta equa e proporzionata, senza aggravamenti, alla luce delle ammissioni di responsabilità del deferito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Enea Benedetto la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 febbraio 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Maurizio Lascioli
Claudio Sottoriva
Depositato in data 6 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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