F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0163/CSA pubblicata del 6 Marzo 2024 – A.C. Prato SSDARL
Decisione/0163/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0213/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0213/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Prato SSDARL in data 8.02.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 06.02.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 21.02.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 8.2.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società A.C. Prato SSDARL ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 6.2.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 e diffida “per avere propri tesserati partecipato al termine della gara a reiterate colluttazioni fisiche e scambio di insulti con gli avversari che avevano luogo sul terreno di gioco, nell’area spogliatoi e nell’uscita verso il parcheggio”.
Episodi occorsi in occasione dell’incontro Forlì - Prato, disputatosi a Forlì il 3.2.2024 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone E.
La reclamante eccepisce, in primo luogo, la non configurabilità di alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva a suo carico, sul presupposto che solo tre calciatori (due del Forlì ed uno del Prato) si sarebbero spintonati con le mani aperte senza arrecare alcun danno fisico agli avversari e che il coinvolgimento di altri calciatori si sarebbe determinato solo per l’intervento di costoro finalizzato a separare i contendenti. In ogni caso, in tali ipotesi, andrebbero sanzionati solo i protagonisti dei comportamenti scorretti.
Quanto al merito, la reclamante lamenta l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate in relazione alla modesta entità offensiva del comportamento dei propri calciatori, sia perché sarebbe mancato alcun contatto fisico violento con gli avversari (erroneamente qualificato dall’arbitro in termini di rissa), sia perché il referto non darebbe conto di alcuna offesa o ingiuria effettivamente rivolta agli avversari da parte dei calciatori del Prato.
Conclude pertanto per l’annullamento delle sanzioni impugnate e, in subordine, per la riduzione dell’ammenda con annullamento della diffida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato solo in parte e può conseguentemente essere accolto nei termini di cui al dispositivo.
Va premesso che, se pure in linea generale possono condividersi le perplessità della reclamante circa la qualificazione (nel referto) dei fatti occorsi in termini di “rissa”, ciò nondimeno non può disconoscersi che al termine della gara tre giocatori ancora in campo (di cui uno del Prato), “dopo un battibecco…verranno alle mani e si daranno spinte e colpi aggressivi”; che una seconda mischia (seppure “questa volta di minore entità”) si accenderà dinanzi all’area spogliatoi, con scambi di insulti e di minacce tra i calciatori delle due squadre; che un terzo pericoloso confronto si accenderà “dopo una trentina di minuti” nei pressi del parcheggio, in quanto “diversi calciatori fra loro avversari si insultano”.
I fatti innanzi descritti vanno pertanto inquadrati (così come sembra aver fatto il Giudice Sportivo) nella fattispecie punitiva di cui all’art. 25, comma 6, C.G.S., ai sensi del quale “le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserti, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia”: con la precisazione che “la responsabilità della società concorre con quella del singolo…” e che “per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida…”.
Ebbene, è agevole rilevare che i fatti occorsi, seppure non sono degenerati in atti di aperta violenza (solo per circostanze fortunose), ciò nondimeno ne hanno comunque determinato i presupposti, sia per i ripetuti contatti fisici (tutt’altro che amichevoli e che in ogni caso ci sono stati), sia per gli insulti e le minacce che i calciatori si sono scambiati.
Devesi inoltre stigmatizzare, a conferma della affermata responsabilità della società, l’omesso intervento di alcun dirigente di quest’ultima volto ad impedire le numerose intemperanze dei propri giovani calciatori (indipendentemente da provocazioni altrui), non esauritesi nel parapiglia sul campo al termine della gara, ma reiterate sia nell’area antistante gli spogliatoi e sinanche a distanza di trenta minuti nella zona del parcheggio.
Quanto alla misura dell’ammenda, ferma restando la diffida in quanto tipizzata dal suddetto art. 25, comma 6, C.G.S., possono in parte accogliersi le doglianze della reclamante circa l’assenza di vere e proprie “colluttazioni” che avrebbero coinvolto i propri calciatori: in effetti, al di là di spintoni e di insulti vari per fortuna non degenerati, dal referto arbitrale risulta che nessun calciatore del Prato ha sferrato alcun colpo violento a danno degli avversari, sicchè appare più equo contenere in € 1.000,00 la misura dell’ammenda, anche in considerazione della circostanza che l’A.C. Prato, in quanto società ospitata, non può essere ritenuta responsabile di carenze organizzative che, soprattutto in relazione all’ultimo degli episodi contestati, certamente hanno consentito alle due compagini di trovarsi a diretto contatto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00 con diffida.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce