F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0171/TFN – SD del 12 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 20219/641pf23-24/GC/GR/ff del 14 febbraio 2024 nei confronti del sig. Mauro Pernarella e della società ASD Terracina 1925 – Reg. Prot. 158/TFN-SD
Decisione/0171/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0158/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Valentina Ramella - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, all'udienza del giorno 7 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20219/641pf23-24/GC/GR/ff del 14 febbraio 2024 nei confronti del sig. Mauro Pernarella e della società ASD Terracina 1925, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 13 febbraio 2024, depositato il successivo 14 febbraio 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1- il sig. Mauro PERNARELLA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. TERRACINA 1925, per la violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver nel corso di una intervista concessa alla piattaforma di divulgazione sportiva “My soccer player” (fruibile in streaming attraverso il social media Facebook) al termine della gara F.C.D. MONTE SAN BIAGIO CALCIO vs A.S.D. TERRACINA 1925 - disputata in data 7 gennaio 2024, valevole per la 19^ giornata del campionato di Eccellenza Girone B Lazio della stagione sportiva in corso e terminata con il risultato di 2-2 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. F. ISNARDI della Sezione AIA di Albenga), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <Si è stato l’arbitro che l’ha pareggiata questa partita perché il primo rigore che ha dato a loro ha detto che lo ha visto solo lui noi non lo abbiamo visto nessuno (…) invece lui ha detto lo devo vedere solo io. Gli ultimi venti minuti l’ha pareggiata lui (…) si gioca undici contro undici non con altre persone che ti danno una mano per pareggiare la partita (…) Lotteremo contro tutto e tutti per cercare di arrivare alla fine.> (dal minuto 00:00:00 al minuto 00:01:35 della registrazione in atti);
2 - la società A.S.D. TERRACINA 1925 a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 6 co.2 e 23 co.5 del C.G.S., per il sopra descritto comportamento ascrivibile al predetto Sig. Mauro PERNARELLA nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della Società.
La fase istruttoria
In data 17.01.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota dello stesso giorno della Segreteria del CRA Lazio cui era allegata altra nota, sempre di pari data, del Presidente del Comitato laziale, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 641pf23-24 avente ad oggetto “Dichiarazioni rese dal tecnico Mauro Pernarella in occasione di un'intervista pubblicata sulla pagina "My soccer player" al termine della gara Monte San Biagio – Terracina”.
Alla richiamata nota del Presidente del Comitato laziale era allegata la registrazione di un’intervista rilasciata al termine della gara Monte San Biagio - Terracina, del 7.01.2024, valevole per il campionato di Eccellenza laziale, dal sig. Mauro PERNARELLA, allenatore dell’A.S.D. TERRACINA 1925, che, ad avviso dell’esponente, gettava discredito sull’operato del Direttore di gara e dell’intera classe arbitrale. Tale intervista era fruibile in streaming sulla pagina “My soccer Player” del social network Facebook e sul sito www.sportgaetano.tv
La Procura Federale, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 22.01.2024 notificava al sig. Mauro PERNARELLA la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava al predetto la violazione delle norme dianzi indicate.
Posto che tra la difesa dell’avvisato e la Procura Federale intervenivano contatti che però non conducevano alla conclusione di un accordo per l’applicazione di sanzione su richiesta ai sensi dell’art. 126 CGS, l’Ufficio requirente, con atto del 13.02.2024, si determinava a deferire il sig. Mauro PERNARELLA innanzi a questo Tribunale, ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 7.03.2024.
I deferiti, per il tramite del loro comune difensore di fiducia, depositavano unica memoria difensiva con la quale evidenziavano che le frasi pronunciate dal sig. PERNARELLA nell’ambito dell’intervista costituivano una critica legittima verso il direttore di gara, che i toni erano estremamente pacati e che “nel momento in cui si esprime una propria idea sull’operato di terzi soggetti con parole e condotte educate, anche mettendo in dubbio l’eventuale regolarità dei fatti (ma mai riferendosi ad una ipotetica malafede), non si può poi essere sottoposti a procedimento disciplinare perché così facendo si andrebbe a contenere e limitare un diritto proprio di ogni singolo individuo”. Con riferimento alla posizione della Società, osservavano come sulla stessa non potesse incombere un onere di controllo non previsto dalla normativa circa la sorveglianza su quanto affermato dai propri tesserati. Concludevano per il proscioglimento di entrambi i deferiti, in subordine per l’irrogazione della sanzione minima e il riconoscimento delle attenuanti e in ulteriore subordine comunque per il proscioglimento della Società in caso di accertata responsabilità dell’allenatore.
Il dibattimento
All’udienza del 7.03.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale del 1.07.2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale, il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Mauro PERNARELLA mesi 3 squalifica; alla società A.S.D. TERRACINA 1925 euro 600,00 di ammenda.
Per i deferiti era presente l’Avv. Matteo Sperduti, il quale richiamava il contenuto della memoria già depositata in atti e concludeva per il proscioglimento dei propri rappresentati e, in subordine, per l’irrogazione della sanzione minima e il riconoscimento delle attenuanti e comunque per il proscioglimento della Società non potendosi applicare alla fattispecie il principio della responsabilità oggettiva.
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che debba essere affermata la responsabilità disciplinare del sig. Mauro PERNARELLA e dell’A.S.D. TERRACINA 1925 per quanto loro contestato.
Risulta dimostrato documentalmente che il sig. PERNARELLA, durante l’intervista rilasciata il 7 gennaio 2024 dopo la disputa della gara Monte San Biagio – Terracina, fruibile in streaming sulla pagina “My soccer Player” del social network Facebook e sul sito www.sportgaetano.tv, abbia usato le espressioni riportate nel capo di incolpazione, assai lesive del prestigio, della reputazione e della terzietà del Direttore di gara imputando allo stesso di aver fatto sì, con la concessione di un rigore e con la convalida di un gol in fuorigioco, che la squadra del Monte San Biagio pervenisse al pareggio della partita. Le espressioni “Si è stato l’arbitro che l’ha pareggiata questa partita … Gli ultimi venti minuti l’ha pareggiata lui … si gioca undici contro undici non con altre persone che ti danno una mano per pareggiare la partita” sono assolutamente inequivocabili.
I mezzi usati dal sig. PERNARELLA per diffondere le proprie esternazioni, il social network facebook e un sito internet, sono certamente idonei a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del CGS e ciò consente di affermare che le dichiarazioni erano destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone e sono quindi da considerare “pubbliche”. Risultano pertanto integrati entrambi gli elementi che debbono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della violazione dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle propalazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.
Valutato, dunque, il comportamento tenuto dal deferito, il Collegio ritiene di poter determinare la sanzione come da dispositivo, riducendo la misura della squalifica rispetto alla richiesta della Procura Federale in considerazione del fatto che le dichiarazioni, certamente lesive del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro come visto in precedenza, sono state rilasciate nell’immediatezza del termine della gara e con toni non troppo accesi.
Dall’affermazione di responsabilità del tesserato consegue, ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del CGS, la responsabilità oggettiva della Società non potendosi condividere la tesi di difensiva secondo la quale alla stessa non competerebbe nessun obbligo di controllo sull’operato del tesserato, tesi smentita “in primis” dal tenore letterale della norma citata. Sulla base delle considerazioni svolte per la quantificazione della sanzione irrogata al tesserato, appare coerente ridurre, anche in questo caso la sanzione richiesta dalla Procura Federale e determinarla come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mauro Pernarella, mesi 1 (uno) di squalifica;
- per la società ASD Terracina 1925, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 marzo 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 12 marzo 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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