F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0168/CSA pubblicata del 11 Marzo 2024 – F.C. Forli Srl
Decisione/0168/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0216/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0216/CSA/2023-2024, proposto dalla Società F.C. Forli Srl, in data 14.02.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 06.02.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.02.2024, il dott. Agostino Chiappiniello. Uditi l'Avv. Mattia Cornazzani e il calciatore Gaiola Riccardo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società F.C. Forli srl ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Riccardi Gaiola, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 86 del 6 febbraio 2024, in relazione alla gara Borgo San Donnino SSDSRL/Forli S.R.L. del 4.2.2024, valevole per il campionato di Serie D.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, al termine della gara, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario colpendolo ad un braccio”.
La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore, sig. Riccardo Gaiola, abbia posto in essere una condotta non volontaria e offensiva, lo sputo effettivamente lanciato avendo attinto l'avversario del tutto casualmente.
Conclusivamente viene chiesta la riduzione della squalifica inflitta al calciatore, Riccardo Gaiola.
Nel corso dell’udienza sono stati uditi l’avv. Mattia Cornazzani e il calciatore Gaiola Riccardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Riccardo Gaiola, non abbia intenzionalmente voluto attingere l'avversario.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: " Per avere, al termine della gara, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario colpendolo ad un braccio”.
Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e congrua la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Riccardo Gaiola, lo sputo, per giurisprudenza costante, essendo parificato all'atto di violenza.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce