F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0097/CFA pubblicata il 14 Marzo 2024 (motivazioni) – Sig. Lubrano Lavadera Emanuele

Decisione/0097/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0097/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri

Marco Lipari – Presidente

Ivo Correale – Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0097/CFA/2023-2024 proposto dal sig. Lubrano Lavadera Emanuele in data 16.02.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale federale Nazionale, sezione tesseramenti, n. 0020/TNFST-2023-2024 del 09.02.2024,

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 07.03.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Leonardo Mennella per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con istanza rivolta alla competente Divisione Calcio a Cinque, il sig. Emanuele Lubrano Lavadera domandava lo "svincolo per inattività" ex art. 109 NOIF, per non aver preso parte, per causa e circostanze a lui non imputabili, al numero minimo (4) di gare previsto dalla norma organizzativa interna federale in argomento. Veniva regolarmente coinvolta nel procedimento amministrativo la controinteressata ASD Virtus Libera Forio, che spiegava formale opposizione. A seguito di essa, la domanda di svincolo era rigettata con motivazione nella quale si rimarcava “[…] che la Società ASD Virtus Libera Forio ha dedotto due richieste di invito a  presentare la certificazione di idoneità sportiva inviate in data 01.11.23 la prima e in data 04.11.23 la seconda;

[…] che le contestazioni addotte dalla Società non hanno avuto riscontro dal giocatore […]”.

Il calciatore ricorreva dinnanzi al Tribunale federale Nazionale per la riforma del provvedimento di rigetto e per la declaratoria della caducazione del vincolo per inattività, ribadendo la circostanza che (si veda il secondo motivo di ricorso, essendo il primo teso a contestare un profilo di carattere prettamente procedimentale) la società opponente non aveva documentato di aver invitato il calciatore in forma scritta a regolarizzare la certificazione di idoneità sportiva. Tale circostanza (i.e. il mancato, reiterato invito alla regolarizzazione della certificazione di idoneità medica) veniva addotta dal ricorrente quale elemento concorrente con quello dell’aver la società sportiva già disputato, all’atto della presentazione della domanda di svincolo per inattività, 4 gare ufficiale senza aver proceduto alla convocazione del Sig. Lavadera; dal che appunto si poteva desumere, nella prospettiva del ricorrente, il disinteresse della società sportiva cui egli afferiva alla prosecuzione del rapporto sportivo sino a quel momento in essere.

Nel corso del procedimento di primo grado, la ADS Virtus Libera Forio, con rituale memoria di costituzione, ribadiva la propria ferma opposizione allo svincolo e rilevava che alla data di deposito dell’originaria istanza alla competente Divisione, si fossero tenute solo 3, e non già 4, gare ufficiali, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente. Ad una di queste 4 gare, invero, quella prevista per la manifestazione “Coppa Divisione Calcio a 5”, stando sempre alla ricostruzione offerta dalla ASD Virtus Libera Forio, avrebbero potuto partecipare, come da Regolamento pubblicato sul C.U. n. 22 del 11/08/2023 ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque, solo i calciatori nati dal 1° gennaio 2001, requisito non posseduto dal ricorrente, nato in data antecedente, ossia il 16/05/1997.

Il Tribunale Nazionale Federale rigettava il ricorso con decisione focalizzata esclusivamente sulla circostanza, acclarata peraltro all’esito di apposito supplemento istruttorio mediante il coinvolgimento della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, per cui una delle 4 gare già disputate dalla ASD Virtus Libera Forio al momento della presentazione della domanda di svincolo (i.e. la gara di Coppa di Divisione di Calcio a 5 del 1° ottobre 2023), non potesse effettivamente ritenersi computabile ai fini della integrazione della fattispecie dell’art. 109 NOIF in quanto il ricorrente non avrebbe potuto essere convocato perché aveva un’età anagrafica superiore a quella massima consentita dal regolamento della competizione.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo il Sig. Lavadera con unico, articolato motivo di gravame, che veniva ulteriormente ribadito con memoria depositata in vista dell’udienza.

All’udienza del 7 marzo 2024, all’esito della discussione il ricorso veniva assunto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato.

Onde comprendere le ragioni di fondatezza del gravame proposto, giova premettere alcune considerazioni in merito alla previsione dell’art. 109 NOIF recante la disciplina della “Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore”.

Ed infatti, il cuore della vicenda oggetto del presente giudizio è appunto individuabile nelle modalità con cui, rispettivamente, il calciatore reclamante e la ASD Virtus Libera Forio hanno conformato la propria condotta rispetto alle prescrizioni della predetta disposizione delle NOIF, specie con riferimento a quanto ivi previsto in merito alla produzione (da parte del calciatore) del certificato di idoneità medica, alla contestazione (da parte della società sportiva) della intervenuta scadenza dello stesso e, di conseguenza, all’obbligo (che la disposizione delle NOIF pone sempre in capo al calciatore) di produrre nuova attestazione di tale idoneità medica ed al concorrente onere (che invece la predetta disposizione delle NOIF pone a carico della società sportiva) di richiedere la produzione di rinnovata certificazione.

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale (che ha inteso focalizzare la propria decisione esclusivamente sul concorrente profilo della insufficienza di gare ufficiali alle quali il reclamante non era stato convocato) e come accennato nella parte in fatto, proprio in relazione alle modalità di mancata produzione di tale certificato di idoneità sportiva si è invece appuntata la motivazione del provvedimento di diniego dello svincolo adottata dalla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, dalla quale si desume che il mancato svincolo era da ascriversi alla circostanza che la società sportiva aveva dedotto due richieste di invito a presentare la certificazione di idoneità sportiva rimaste senza riscontro.

Orbene, l’art. 109 delle NOIF prevede (comma 1) che “1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.

Tale previsione deve leggersi unitamente a quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 109, secondo cui “4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.”.

Come questa Corte Federale d’Appello ha già avuto modo di chiarire (cfr. Decisione/0078/CFA-2021-2022), dal sistema complessivo delle disposizioni regolanti lo svolgimento della pratica calcistica, emerge con nettezza la portata qualificante del presupposto costituito dalla carenza di una valida certificazione medica per l’espletamento dell’attività calcistica.

Siffatta centralità si può desumere, in primis, dal precetto dell’art. 43 NOIF a mente del quale “1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. […] 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato. 4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società. […] 6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. 7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale federale competente a cura della Procura Federale. […]”. Ed infatti, tale disposizione connota in maniera condivisibilmente gravosa (vista la rilevanza del bene giuridico protetto) gli obblighi in capo alle società calcistiche, tenute a sottoporre i propri tesserati a visita medica atta ad accertarne l’idoneità all’attività sportiva ed a patire le conseguenti responsabilità per l’utilizzo di calciatori inidonei ovvero privi di valida certificazione di idoneità (oltre che le sanzioni per le eventuali violazioni di tali precetti in termini di deferimento al Tribunale federale.

Se, dunque, per effetto dell’art. 43 NOIF tale certificazione di idoneità sportiva assume la natura di pre-requisito essenziale per lo svolgimento della pratica calcistica, in lineare coerenza si pone l’art. 109 NOIF che, nella prospettiva di disciplinare la fase di soluzione del rapporto tra il calciatore e la società sportiva di afferenza, attribuisce alla omessa, rituale richiesta da parte della società calcistica di rinnovata certificazione di idoneità medica, la valenza di elemento sintomatico del disinteresse della società stessa alla prosecuzione del rapporto sportivo con il calciatore e, come tale, legittimante la richiesta di svincolo da parte di questi.

Invero, l’art. 109, comma 4 NOIF è inequivoco nel porre proprio a carico della società sportiva l’onere (trattandosi di condotta appunto impeditiva della decadenza -  prevista dal comma 1 del medesimo art. 109 - del vincolo giuridico in essere con il calciatore, che la società dovrebbe naturalmente essere interessata a preservare) di inviare “almeno due inviti” al calciatore per sollecitarlo a produrre nuova e valida certificazione di idoneità; nonché di “dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione”, restando inteso che “Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse”.

In questa prospettiva, deve pertanto ritenersi che l’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie solutoria descritta dall’art. 109 NOIF, costituito dalla mancata convocazione del calciatore “[…] per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva”, debba ritenersi operante soltanto nel caso in cui non sussista alcun impedimento all’effettivo utilizzo dell’atleta; in tal senso depone, peraltro, la stessa lettera dell’art. 109, comma 1 NOIF, nella parte in cui appunto esclude il prodursi dell’effetto decadenziale del vincolo solo nel caso in cui vi sia stata rituale contestazione da parte della società sportiva (cfr. l’inciso “[…] nonostante almeno due inviti della società”) della omessa presentazione della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva; dal che si desume a contrario che, ove siffatta rituale contestazione non vi sia stata, la circostanza che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia scaduta, assume valenza sufficiente a determinare l’effetto solutorio-decadenziale del rapporto sportivo tra il calciatore e la società sportiva previsto dalla disposizione, a prescindere dalla mancata convocazione per 4 gare ufficiali consecutive, proprio perché, in assenza di tale rinnovo (e della formale e rituale contestazione del mancato rinnovo), il calciatore è impossibilitato a rendere la propria prestazione secondo un crisma di legalità; sicché la sua mancata convocazione degrada a mero fatto che non può essere considerato al fine di verificare l’integrazione (o meno) della fattispecie descritta dalla disposizione in questione.

Alla luce di quanto precede, assumono, quindi, portata dirimente ai fini della riforma della decisione reclamata la tempistica e le modalità con cui, come emerge dalla documentazione versata in atti (si veda, in particolare, quanto affermato dalla stessa ASD Virtus Libera Forio nella opposizione allo svincolo ex articolo 109 NOIF del 7 novembre 2023), si sono conclamate, rispettivamente, la scadenza della certificazione di idoneità sportiva, la mancata convocazione del reclamante alle gare ufficiali e, infine, le contestazioni da parte della società sportiva ASD Virtus Libera Forio del mancato rinnovo della predetta certificazione di idoneità sportiva.

Ed infatti, è incontestato che:

- la certificazione di idoneità sportiva del reclamante era scaduta in data 16 settembre 2023;

- le gare ufficiali alle quali il reclamante non è stato convocato si sono svolte nelle date del:

- 1 ottobre 2023 (trattasi della gara di Coppa di Divisione di cui è contestata lapossibilità per il reclamante di essere convocato alla luce delle previsioni del regolamento della competizione);

- 14 ottobre 2023 (prima giornata di campionato di serie B – Girone F, contro il Terzigno Futsal Club);

- 21 ottobre 2023 (seconda giornata di campionato di serie B – Girone F, contro il Casagiove);

- 28 ottobre 2023 (terza giornata di campionato di serie B – Girone F, contro il Latina Sport Academy);

- la ASD Virtus Libera Forio ha contestato al reclamante l’omesso rinnovo della certificazione di idoneità sportiva con PEC del 1 novembre 2023 e del 4 novembre 2023 (cfr. atto di opposizione allo svincolo del 7 novembre 2023).

Da quanto precede, emerge pertanto con evidenza che (i) il reclamante non avrebbe potuto in ogni caso prendere parte alle partite ufficialmente svolte dalla società sportiva cui era legato, in quanto tali competizioni si sono svolte tutte (a partire dal 1° ottobre 2023) in data successiva a quella (16 settembre 2023) di scadenza della certificazione di idoneità sportiva; (ii) la ASD Virtus Libera Forio non ha proceduto a richiedere al reclamante il rinnovo della certificazione di idoneità sportiva successivamente alla sua scadenza; diversamente, la formale contestazione della avvenuta scadenza di tale certificazione che, per le ragioni sopra esposte, si identifica alla stregua di onere in capo alla società sportiva cui afferisce il tesserato, è avvenuta da parte della ASD Virtus Libera Forio soltanto successivamente (i.e. a partire dal 1° novembre 2023) al momento in cui il reclamante aveva presentato la domanda di svincolo (presentata alla LND – Divisione Calcio a 5 in data 31 ottobre 2023).

Sicché, sulla scorta della mera disamina del concreto succedersi degli eventi e, in particolare, dell’intervenuta attivazione da parte della società calcistica ASD Virtus Libera Forio delle proprie prerogative soltanto dopo che fosse stata presentata da parte del reclamante rituale domanda di svincolo, questa Corte ritiene di poter desumere il sintomo del sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione del rapporto sportivo con il reclamante. Ed infatti, ove siffatto interesse fosse stato effettivamente perdurante, la predetta società calcistica, conscia della scadenza della certificazione medica del proprio atleta, avrebbe dovuto tempestivamente sollecitare lo stesso al rinnovo di tale documentazione al fine di poterlo effettivamente impiegare nella propria compagine quale atleta convocabile per la partecipazione alle gare ufficiali.

Di contro, la complessiva condotta serbata dalla società calcistica non può che colorare le richieste da essa avanzate (solo) successivamente alla presentazione della domanda di svincolo, in termini puramente strumentali, in quanto finalizzati esclusivamente a porre in essere uno strenuo (ma vano) tentativo di impedimento degli effetti solutori del rapporto.

Acclarato, pertanto, che il mancato rinnovo della certificazione di idoneità medica, associata alla omissione di rituale richiesta di rinnovo da parte della ASD Virtus Libera Forio, non consentissero al reclamante di poter essere validamente convocato per partite ufficiali (a ciò opponendosi la generale prescrizione dell’art. 43 NOIF), la circostanza che la richiesta di svincolo fosse stata avanzata in asserita carenza dell’ulteriore requisito della mancata convocazione ad un numero di gare ufficiali pari a 4, diventa circostanza, secondo la ricostruzione interpretativa dell’art. 109 NOIF poc’anzi esposta, del tutto irrilevante e come tale non idonea a poter fondare, come invece erroneamente assunto dal Tribunale federale Nazionale nella decisione gravata, una decisione di rigetto del ricorso.

Stante tutto quanto precede ed in considerazione della valutazione di fondatezza del gravame, deve pertanto accogliersi il presente in epigrafe e, per l’effetto, disporsi l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di svincolo per inattività adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 in data 10 novembre 2023, con conseguente declaratoria dello svincolo del reclamante ai sensi dell’art. 109 NOIF dalla data del 31 ottobre 2023.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Divisione Calcio a 5 del 10.11.2023.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                  Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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