F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0172/CSA pubblicata del 18 Marzo 2024 – A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. a R.L.
Decisione/0172/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0229/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Antonino Tumbiolo - Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0229/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. a R.L. in data 21.02.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 13.02.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 4 marzo 2024 tenutasi in videoconferenza l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Andrea Scalco per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 21.2.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società A.C. Palazzolo 1913 S.S.D. a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 58 del 13.2.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 perché “per l’intera durata della gara propri sostenitori rivolgevano numerose espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara e per tutto il secondo tempo anche ad un A.A.”.
Il tutto occorso in occasione dell’incontro Palazzolo – Caldiero Terme, disputatosi a Palazzolo sull’Oglio il 10.2.2024 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone C.
La reclamante, preliminarmente, sostiene l’inidoneità del referto arbitrale a costituire piena prova, ex art. 61, comma, 1, C.G.S., circa le condotte contestate ai sostenitori del Palazzolo, in quanto esso, nel caso di specie, rappresenterebbe un mero “documento probatorio” (ex art. 62 C.G.S.) da valutare liberamente alla stregua di tutte le circostanze del caso.
Nel merito, lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto del fatto che la gara si era disputata non già presso un impianto dotato di tribune, bensì su di un campo a diretto contatto con la strada, delimitato da una recinzione intorno alla quale si posizionavano le poche persone che assistevano alla gara medesima, peraltro frammischiate ad altre interessate ad una diversa gara che si sarebbe ivi successivamente disputata. Contesta pertanto l’identificazione nei tifosi del Palazzolo, in quanto assolutamente incerta, dei soggetti che avevano pronunciato le frasi offensive.
In ogni caso, la reclamante lamenta anche la misura eccessiva della sanzione, a suo dire non giustificata dai fatti effettivamente occorsi e neppure dal semplice raffronto con la fattispecie di cui all’art. 26 C.G.S. che punisce con la sanzione minima di € 500,00 addirittura i fatti violenti dei sostenitori. Chiede altresì l’applicazione delle attenuanti, anche ex art. 29 C.G.S., rappresentate dalla facile accessibilità all’impianto sportivo e dall’assenza di precedenti specifici a proprio carico.
Conclude quindi per la commutazione della sanzione dell’ammenda nella più lieve sanzione dell’ammonizione o comunque per la rideterminazione dell’ammenda in misura minima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Al di là di una piuttosto oscura distinzione tra “prova” e “documento probatorio”, è incontestabile che l’art. 61, comma 1, C.G.S., attribuisce “piena prova” al rapporto dell’arbitro “circa i fatti accaduti”, non solo quindi per il comportamento dei tesserati: in linea, peraltro, con il successivo art. 62 che conferma come tale rapporto costituisca fonte di prova anche con specifico riferimento al comportamento dei sostenitori delle squadre.
Ciò premesso, riferisce l’Arbitro che “per tutta la durata della gara i sostenitori della squadra locale si rivolgevano a me con frasi come sei un coglione, sei un mongolo con quella casacchina nera, guardami coglione, sei scarso, sei un incapace, Amedeo fai cagare, Amedeo fischi che non capisci un cazzo e altre fasi consimili”. Anche l’A.A. n. 1 riferisce che “un gruppo di sostenitori della squadra del Palazzolo si riferivano a me urlando per tutta la durata del 2’ tempo, fino al fischio finale: sei un coglione, sei un testa di cazzo, non capisci niente, non ne azzecchi una”.
Si tratta di un quadro sconfortante ove le descritte, ridotte dimensioni dell’impianto sportivo non fanno che aggravare, piuttosto che attenuare, le condotte contestate.
La stretta vicinanza del pubblico agli ufficiali di gara non solo ha aumentato la portata offensiva delle espressioni profferite dai tifosi (in quanto più nitidamente e direttamente percepite), ma altresì consente di escludere in radice la possibilità di una non corretta individuazione (da parte di entrambi gli ufficiali) della provenienza (nel senso della riferibilità ai sostenitori della squadra di casa) delle suddette espressioni.
Va inoltre rimarcato il colpevole, omesso intervento dei dirigenti della società ospitante ed odierna reclamante, nessuno dei quali, nonostante l’esiguo numero dei tifosi presenti ed il loro stretto contatto con il terreno di gioco, risulta essersi attivato per far cessare (o quantomeno per tentare di far cessare) le gravi intemperanze verbali, difatti protrattesi “per tutta la durata della gara” nei confronti dell’Arbitro e “per tutta la durata del 2’ tempo” nei confronti dell’Assistente.
In definitiva, indipendentemente dalla indimostrata assenza di precedenti specifici, nel caso di specie non risulta ricorrere alcuna delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., peraltro solo genericamente invocate dalla reclamante, sicchè appare congrua l’ammenda nella misura comminata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce