F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0181/TFN – SD del 20 Marzo 2024 (motivazioni) – ASD AC Terzigno 1964 – Reg. Prot. 161/TFN-SD

Decisione/0181/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 marzo 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20827/1203pf22-23/GC/GR/ff del 21 febbraio 2024, nei confronti della società ASD AC Terzigno 1964, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 febbraio 2024, depositato il 21 febbraio 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale -  Sezione Disciplinare la società A.S.D. A.C. Terzigno 1964, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. CALIFANO MICHELE, dal sig. AMARANTE ANTONINO, dal sig. BIANCO GENNARO e dal sig. RANIERI VINCENZO, così come meglio di seguito specificati:

1. sig. CALIFANO MICHELE, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Responsabile della prima squadra per la società A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956: "violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37 commi 1 e 2, e 40 commi 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956 - benché esonerato in data 13 dicembre 2022 -, svolto attività di allenatore per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 dalla fine del mese di gennaio fino al mese di aprile 2023, figurando in modo infedele nelle distinte di gara della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 in qualità di massaggiatore";

2. sig. AMARANTE ANTONINO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964: "violazione dell’art. 4

comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in assenza di tesseramento, svolto attività di allenatore per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 dal mese di novembre 2022 fino alla fine del mese di gennaio 2023";

3. sig. BIANCO GENNARO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964: "violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione delle gare A.C. Terzigno 1964 - Santa Maria La Carità del 26 marzo 2023, Agerola Srl - A.C. Terzigno 1964 del 1 aprile 2023, F. Club Viribus Unitis 100 - A.C. Terzigno 1964 del 15 aprile 2023, A.C. Terzigno 1964 - Isola di Procida del 22 aprile 2023, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. CALIFANO MICHELE quale massaggiatore, attestandone consapevolmente in maniera non veritiera la posizione di tesseramento; - violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 61 comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione delle gare A.C. Terzigno 1964 - S. Anastasia Calcio 1945 del 5 novembre 2022, Santa Maria La Carità - A.C. Terzigno 1964 del 26 novembre 2022, A.C. Terzigno - F.C. Viribus Unitis 100 del 10 dicembre 2022, Isola di Procida - A.C. Terzigno 1964 del 17 dicembre 2022, sottoscritto in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro, ove è indicato il nominativo del sig. AMARANTE ANTONINO quale allenatore, del cui omesso tesseramento il sig. BIANCO GENNARO era a conoscenza, attestandone così in maniera non veritiera la posizione di tesseramento";

4. sig. RANIERI VINCENZO, all’epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della società A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964: "- violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 33 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. per avere omesso di procedere al regolare tesseramento del sig. AMARANTE ANTONINO nonché per avere consentito, o comunque non impedito, che lo stesso svolgesse attività di allenatore per la A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 in assenza di tesseramento, per quanto concerne il periodo compreso tra novembre 2022 e la fine del mese di gennaio 2023; - violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F. per avere consentito, o comunque non impedito, che il sig. CALIFANO MICHELE svolgesse attività di allenatore per la A.S.D. A.C. TERZIGNO 1964 dalla fine del mese di gennaio 2023 al mese di aprile 2023, nonostante fosse già tesserato per la A.S.D. SAN VITO POSITANO 1956".

La fase istruttoria

Nel corso dell’attività istruttoria la Procura Federale acquisiva vari documenti e procedeva all’audizione delle persone informate sui fatti e delle persone sottoposte ad indagine.

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, i sigg. Califano Michele, Amarante Antonino, Bianco Gennaro e Ranieri Vincenzo, nonché la società A.S.D. A.C. Terzigno 1964, convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nulla avendo rilevato la Procura Generale dello Sport sui termini dell’accordo, la FIGC, a mezzo del Comunicato Ufficiale N. 189/AA del 20 ottobre 2023, rendeva nota la proposta di accordo divenuta definitiva. Tuttavia, la società A.S.D. A.C. Terzigno 1964 non provvedeva al pagamento della sanzione di 450,00 di ammenda nel termine perentorio previsto dall’art. 126 del CGS per l’adempimento e, pertanto, con C.U. n. 296/AA del 26 gennaio 2024, veniva dichiarata la risoluzione dell’accordo raggiunto con la società. La Procura Federale, preso atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo, notificava l’odierno deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 12.3.2024, con avviso ritualmente notificato alle parti. Nessuna delle parti depositava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 12 marzo 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Maurizio Gentile il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità della deferita e per l’irrogazione nei confronti della società ASD AC Terzigno della sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda. Per la deferita è comparso l’Avv. Francesco Ranieri il quale, ammessa la mancata ottemperanza da parte della società ASD AC Terzigno 1964 all’accordo ex art. 126 CGS, ha chiesto l’applicazione della sanzione base, senza ulteriori aggravi.

La decisione

Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene provata la responsabilità della deferita.

É circostanza pacifica e non contestata che la Società non abbia provveduto al pagamento dell’ammenda di cui all’accordo ex art. 126 CGS nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del C.U. Tuttavia, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sola circostanza che vi sia stato un accordo ex art. 126 CGS non rispettato non comporta alcun automatico riconoscimento di responsabilità a carico della società deferita.

L’esame della posizione della società A.S.D. A.C. Terzigno 1964, coinvolta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg. Califano Michele, Amarante Antonino, Bianco Gennaro e Ranieri Vincenzo, presuppone, dunque, la valutazione della fondatezza degli addebiti contestati a tali soggetti. Orbene, dalla documentazione agli atti del fascicolo processuale emerge chiaramente che gli indagati, sentiti dalla Procura Federale, hanno ammesso le proprie responsabilità.

In particolare, il sig. Califano Michele ha dichiarato di aver svolto le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra A.S.D. A.C. Terzigno 1964, figurando nelle distinte di gara quale massaggiatore, pur non avendone titolo, e di essere ,nello stesso periodo, tesserato con la società A.S.D San Vito Positano 1956, alla quale non aveva dato alcuna comunicazione; il sig. Vincenzo Ranieri, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. A.C. Terzigno 1964, ha dichiarato di aver chiesto al sig. Califano Michele di aiutare la squadra pur essendo a conoscenza del suo tesseramento con la  A.S.D San Vito Positano 1956; il sig. Bianco Gennaro ha dichiarato di aver registrato in distinta il sig. Califano Michele come massaggiatore perché era l’unica voce possibile per portarlo in panchina e ammettendo chiaramente di aver violato le norme federali, con il solo “intento di salvare il Terzigno a qualsiasi costo”. Le persone informate sui fatti, inoltre, hanno riferito che il sig. Amarante Antonino, in assenza di tesseramento, aveva svolto attività di allenatore per la società A.S.D. A.C. Terzigno 1964 dal mese di novembre 2022 fino alla fine del mese di gennaio 2023.

In ragione di quanto precede e stante la fondatezza degli addebiti contestati ai sigg. Califano Michele, Amarante Antonino, Bianco Gennaro e Ranieri Vincenzo, delle relative violazioni commesse da tali soggetti risponde, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, la società A.S.D. A.C. Terzigno 1964.

In particolare, della condotta del sig. Ranieri Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante legale della società A.S.D. A.C. Terzigno 1964, la società risponde direttamente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, trovando fondamento, tale tipo di responsabilità, nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, ha il potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. CFA sez. I, n. 52-2022/2023).

Quanto all’ipotesi di responsabilità della società ex comma 2 dell’art. 6, CGS, deve anch’essa ritenersi sussistente a seguito dell’accertamento di cui sopra, in quanto detta fattispecie configura un trasferimento, anche in capo alla società, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD AC Terzigno 1964 la sanzione di euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 marzo 2024

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IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE           

Serena Callipari                                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 20 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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