F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0177/CSA pubblicata del 20 Marzo 2024 – S.S. Lazio S.p.A.

Decisione/0177/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0243/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Stefano Azzali - Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0243/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. in data 10.03.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 183 del 5.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; sentito l'Avv. Paolo Mereu in sostituzione dell'Avv. Gian Michele Gentile per la reclamante; relatore nell'udienza del 14.03.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Stefano Azzali.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società S.S. Lazio S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, inflitta al proprio tesserato Guendouzi Olie Matteo Elias Kenzo dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Seria A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 183 del 05.03.2024, in relazione alla gara Lazio/Milan del 01.03.2024.

Il provvedimento impugnato è così motivato: “per avere, al 51° del secondo tempo, in reazione ad un fallo subito, colpito con due manate al petto e alla schiena un calciatore avversario”.

Ad avviso della reclamante, l’espulsione del proprio tesserato – avvenuto in un contesto di grande confusione e concitazione - è frutto di una errata interpretazione da parte del Direttore di gara del contatto fisico tra lo stesso e un giocatore avversario. La reclamante non nega i fatti e il contatto fra i due giocatori, sostenendo tuttavia essersi trattato di un tentativo del proprio tesserato di liberarsi dalla trattenuta del giocatore avversario, conclusosi con un nuovo contatto causato dalla caduta dei due giocatori.

La reclamante ha avanzato anche, a sostegno del proprio costrutto, istanza di acquisizione del filmato televisivo, ex Art. 58 C.G.S.

Muovendo da tali premesse, la Società S.S. Lazio S.p.A. ha dunque concluso chiedendo la riduzione della squalifica irrogata da 2 ad 1 sola giornata effettiva di gara.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

Il referto del Direttore di gara – sulla cui base il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione - testualmente riporta:

“Condotta violenta. Perché in reazione ad un fallo ricevuto colpiva l’avversario con una manata sul petto e con una sulla schiena. La manata comunque non provocava alcun danno fisico all’avversario”.

In via preliminare, la Corte rileva come - ferma l’intangibilità della dinamica dei fatti descritta dall’Arbitro nel proprio referto (che, ex Art. 61, c.1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti sul campo di gioco) - la valutazione e, a maggior ragione, la qualificazione della condotta refertata  spetti esclusivamente agli organi di giustizia sportiva, dovendo il Direttore di gara limitarsi alla rilevazione e descrizione dei fatti caduti sotto la sua diretta osservazione e non alla loro qualificazione giuridica.

Nel caso di specie, quanto descritto dall’Arbitro nel proprio referto sembra confermare la ricostruzione offerta dalla reclamante ai fini della riqualificazione giuridica della condotta in addebito, laddove assume che il contesto di gioco in cui è maturato il contrasto consentirebbe di derubricarne la natura giuridica con conseguente esclusione dell'ipotizzata condotta violenta.

La condotta violenta si qualifica, per costante giurisprudenza di questa Corte, come comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri».

Il comportamento tenuto dal Guendouzi – cosi come refertato dall’Arbitro – più che una reazione violenta al fallo subito, sembra riflettere il tentativo (ancorché scomposto e plateale nella dinamica e comunque fallito) insistito del predetto calciatore di divincolarsi dalla trattenuta subita onde poter proseguire l’azione di gioco.

Tale ricostruzione è confermata anche dalle modalità con le quali il gesto si è concretizzato (una manata e non un pugno, schiaffo o testata) e dalla parte del corpo attinta (il petto e la schiena, non il viso o la testa).

In altri termini, il giocatore ha cercato di liberarsi, durante una azione di gioco, dalla trattenuta dell’avversario, sbracciando e colpendolo a mani aperte al petto e alla schiena, in questo modo ponendo in essere un’azione senza dubbio negligente e/o imprudente, nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco condotta quindi antisportiva rientrante nella fattispecie di cui all’art. 39 C.G.S.

Una volta inquadrato correttamente il comportamento del Goundouzi, questa Corte deve valutare se la sanzione di due giornate di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo debba essere ridotta ovvero rideterminata.

Tale sanzione, alla luce di quanto detto, ad avviso di questa Corte trova temperamento ai sensi dell’art.  13, comma 1, lett. a), C.G.S., essendo i fatti avvenuti nel corso di una azione di gioco e comunque posti in essere al fine di non subire l’azione fallosa dell’avversario, giustificando una rideterminazione della sanzione inflitta e commutando la seconda giornata di squalifica in una ammenda.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina la sanzione irrogata nella squalifica di 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di 10.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE                                                                                                                        

Stefano Azzali                                                                   Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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