FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 385/AA del 20/03/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE BLASIO ASD CANOSA CALCIO 1948

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Massimo DE BLASIO e della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO DE BLASIO, iscritto nell’albo dei tecnici ed in possesso della qualifica di “allenatore dei portieri dilettanti e di settore giovanile”, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Canosa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022-2023, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, svolto l’attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento, in quanto già tesserato con lo stesso ruolo di allenatore dei portieri nella medesima stagione sportiva, in particolare sino al 25 ottobre 2022 (data in cui ha formalizzato le dimissioni), per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l.;

A.S.D. CANOSA CALCIO 1948, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo DE BLASIO, e dal Sig. Alessandro DI NUNNO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di squalifica per il Sig. Massimo DE BLASIO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CANOSA CALCIO 1948;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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