F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0180/CSA pubblicata del 27 Marzo 2024 – S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l.

Decisione/0180/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0253/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 253/CSA/2023-2024 proposto dalla società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l. in data 15.03.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

vista l'istanza di misure cautelari proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Codice della giustizia sportiva;

visti tutti gli atti della causa;

relatore dell'udienza, tenutasi in videoconferenza il 16.03.2024, l'Avv. Andrea Galli e uditi il Presidente della società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l., Sig. Marcello Brizzi e l’Avv. Filippo Corsi per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Sporting Club Trestina – Vivialtotevere Sansepolcro del 10.03.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive – campo neutro – porte chiuse - decorrenza immediata – ammenda 4.000,00: “Per avere propri sostenitori in campo avverso, prima dell'inizio e durante tutta la durata della gara, rivolto espressioni ingiuriose, offensive, minacciose e blasfeme nei confronti di un A.A., nonché lanciato all’indirizzo del medesimo una moneta che lo colpiva alla testa, 11 sputi e 2 bucce di mandarino che lo attingevano alla schiena ed infine rovesciato un bicchiere di birra sulla schiena dell’Ufficiale di gara.”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nelle circostanze per cui è causa.

In particolare, secondo la società Vivialtotevere Sansepolcro, la gara è trascorsa senza particolari interruzioni, poiché la propria tifoseria non ha mai mostrato insofferenza o provocazioni nei riguardi della terna arbitrale, tanto da adombrare una erronea o dubbia interpretazione o ricostruzione dei fatti da parte degli Ufficiali di gara, anche a causa delle fortissime piogge cadute durante la partita, chiedendo disporsi sul punto l’audizione del proprio Direttore Sportivo Monni Emanuele e del Presidente sig. Brizzi Marcello. In secondo luogo la reclamante eccepisce l’erronea applicazione ed interpretazione delle norme di diritto applicabili al caso di specie, chiedendo disporsi l’irrogazione della sanzione, meno afflittiva, di cui all'art.8 lett. c del CGS. La reclamante contesta, inoltre, l’entità della sanzione dell’ammenda, a proprio parere eccessivamente gravosa in termini economici rispetto anche a quelle inflitte ad altre compagini della stessa categoria, formulando, infine, richiesta di sospensiva dell'efficacia immediata delle sanzioni inflitte, ai sensi dell’art.19 CGS e concludendo nel merito per l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, per la loro riduzione. 

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 marzo 2024, fissata per la discussione e decisione sull’istanza di sospensiva ex art.19 del CGS, è stato trattato anche il merito della controversia con l’assenso della reclamante, per la quale è comparso l'Avv. Filippo Corsi, nonché il suo Presidente Marcello Brizzi, i quali, dopo aver esposto i motivi di richiesta di sospensione e di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

--REFERTO ARBITRO: PUBBLICO ED INCIDENTI - VEDI REFERTO AA1

--ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1 ANDREA PERRELLA: “Segnalo che per tutta la durata della gara, è in realtà anche durante il riscaldamento, ho ricevuto insulti da parte del settore tifosi ospiti. Nello specifico, tra le tante cose che mi sono state dette, ho potuto distintamente sentire più volte ripetere fai schifo porcodio, sei un figlio di puttana, nemmeno tua madre ti vuole bene, bastardo figlio di troia, speriamo che in autostrada fai incidente, fai schifo, sei il peggior guardalinee della storia, sei bruttissimo, sei una puttana. Ci tengo anche a precisare che durante la partita mi sono stati tirati in testa monete, bucce di mandarini, birra, e che ho ricevuto sputi 3 volte nel primo tempo e 8 volte nel secondo tempo. Tengo, altresì, a specificare che tutto questo è avvenuto non per una situazione specifica ma, come già detto, già dal riscaldamento, per poi proseguire in maniera continuativa e ininterrotta nel corso della gara.”

--INTEGRAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1 ANDREA PERRELLA con mail 11 marzo 2024: “Come anticipato telefonicamente sono a specificare quanto accaduto nella gara di ieri: Ho ricevuto una moneta in testa, tre sputi nel primo tempo e otto nel secondo tempo tutti sulla schiena, inoltre mi sono state lanciate due bucce di mandarino sulla schiena, rovesciato un bicchiere di plastica di birra sempre sulla schiena.”

Preliminarmente, deve osservarsi come il Codice di Giustizia Sportiva non preveda, né disciplini, un procedimento di natura cautelare proponibile dinanzi la Corte Sportiva di Appello, di natura analoga a quello espressamente disposto per i giudizi celebrati dinanzi al Tribunale Federale (artt.96 e ss del CGS) e alla Corte Federale di Appello (artt.107 e ss del CGS), di talché questa Corte nutre dubbi sull’operatività di tale istituto nei procedimenti di propria competenza, tanto più che, da un lato, il solo richiamo alla norma di natura generale contenuta nell’art.19 comma 2 del CGS non appare sufficiente a giustificare una sua applicabilità dinanzi a tutti gli Organi di giustizia sportiva e, d’altro lato, il procedimento d’urgenza specificatamente previsto dall’art.74 del CGS per i procedimenti dinanzi la Corte Sportiva di Appello risulta ampiamente idoneo a garantire effetti acceleratori simili a quelli propri di un giudizio cautelare.

Ad ogni modo, in questa sede, la questione risulta superata dall’assenso della società reclamante espresso in udienza alla trattazione ed all’esame della controversia anche nel merito.

I fatti esposti nel referto dell’assistente arbitrale confermano la gravità della condotta posta in essere dai sostenitori della società Vivialtotevere, la quale si è limitata a fornire una ricostruzione contrastante con gli atti ufficiali di gara, dai quali emerge inequivocabilmente come i comportamenti disciplinarmente rilevanti siano proseguiti per tutta la durata della gara e siano consistiti, in particolare, in atti di grave offesa, dileggio e denigrazione della persona dell’Assistente arbitrale, ai quali si sono aggiunti lanci di sputi e altro materiale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, di poter accedere alla riduzione della sanzione impugnata sulla scorta di una valutazione discrezionale riservata agli Organi di giustizia sportiva, ritenendo rilevante il fatto che i dirigenti della società reclamante non siano potuti intervenire per attenuare o limitare o interrompere i comportamenti dei propri tifosi, considerato che nell’occasione il Vivialtotevere era società ospitata e tenendo conto del fatto che dalla refertazione non emergono espressioni minacciose.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella ammenda di 1.500,00 con diffida e nella squalifica del campo di giuoco per una gara effettiva - campo neutro - porte chiuse decorrenza immediata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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