LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 330 del 27.03.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D’ANGELO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco D’ANGELO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 31 gennaio 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Francesco D’ANGELO (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Trebisacce (Prov. CS) il 29 marzo 1990, ha esposto quanto segue:
c. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 7 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Vastese Calcio 1902 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 9.000,00 (novemila/00) ed un’indennità pari a euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) per vitto e alloggio;
d. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 9.780,00 (novemilasettecentoottanta/20), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00).
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00), ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La società si è costituita il successivo 13 febbraio - con PEC inviata in pari data al Legale del Calciatore e alla CAE – contestando l’importo del rimborso forfettario e, in particolare, contestando come non siano dovuti al calciatore euro 783,00 (settecentoottantatre/00) perché a partire dal 31 maggio questi non aveva più reso alcuna prestazione sportiva. Quindi, la società chiede sì di considerare il debito di euro 3920,00 chiesto dal calciatore ma, precisa, che è necessario sottrarre a questa somma, in quanto non dovuti, euro 783,00. Dunque la società si dichiara disponibile a riconoscere al calciatore euro 3.137,00 e conclude con la richiesta di essere ascoltata in giudizio.
Infine, con memoria notificata il 27 febbraio u.s. (ultimo giorno utile) il calciatore ha fatto presente che:
1. il certificato medico prodotto stava a significare che lo stesso aveva comunicato alla società l’infortunio occorso in allenamento;
2. la società non ha contestato alcunché in merito alla tipologia, né ha chiesto al calciatore di sottoporsi a visita medica presso uno specialista di fiducia;
3. l’articolo 9 del contratto fra le parti dispone il diritto a ridurre l’importo ove il calciatore non abbia fornito la prestazione o l’abbia fornita in misura ridotta senza giustificati motivi, ovvero in conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall’attività sportiva, ovvero ancora in conseguenza di condanne penali. Se così non fosse, prosegue il calciatore, questo starebbe a significare che anche uno stato febbrile potrebbe essere inteso dalle società come causa per non pagare quanto pattuito. E medesimo discorso, a parere del calciatore, deve essere ripetuto per quanto concerne il vitto e l’alloggio, visto e considerato che nella fattispecie la società non contesta;
4. comunque sia, il calcolo effettuato dalla società è errato perché quanto in effetti sarebbe per il periodo indicato è pari a euro 671,42, e non già pari agli indicati euro 783,00. Quindi, il calciatore conclude la memoria in questione chiedendo alla CAE :
1. di condannare la società al pagamento in suo favore degli euro 3.920,00 richiesti con il riscorso;
2. nella denegata ipotesi la CAE ritenesse, invece, di accogliere la richiesta della società sul tema della diminuzione dell’importo in conseguenza della mancata attività dopo il 31 maggio, di condannare la società a riconoscere al calciatore euro 3248,58.
La causa è venuta in discussione all’udienza del 5 marzo 2024, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi. All’udienza nonostante la richiesta formulata non ha partecipato il Legale della società.
Dopo approfondita discussione, la CAE non ritiene di poter accogliere la richiesta della società sulla diminuzione di quanto dovuto al calciatore in quanto l’assenza per un infortunio occorso durante l’allenamento non può essere motivo per giustificare la diminuzione degli importi pattuiti contrattualmente, neppure con riguardo a quelli riguardanti il vitto e l’alloggio, tanto più considerato che nella fattispecie de qua il calciatore aveva comunicato alla società il suo stato di salute, a tali fini producendo il certificato medico, senza che la società allora gli contestasse alcunché (o, almeno, non vi è traccia agli atti di tale contestazione).
Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 a riconoscere al Sig. D’Angelo, come in epigrafe individuato, la somma di euro 3.920,00 (tremilanovecentoventi/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
- ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.