DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 725 del 05.03.2024 – Delibera – GARA DEL 17/02/2024: ROMA CALCIO A5 – SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO C5 Reclamo proposto da: Società Sportiva Lazio C5
GARA DEL 17/02/2024: ROMA CALCIO A5 – SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO C5 Reclamo proposto da: Società Sportiva Lazio C5
Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla Società SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che al minuto 10’ 43’’ del secondo tempo l’arbitro avrebbe erroneamente ammonito per intervento falloso in luogo del calciatore n.7, Mirko Medici, altro calciatore della SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5, e precisamente il n.8, Gedson Alexandre Pereira Ribeiro, il quale essendo già stato in precedenza ammonito veniva contestualmente espulso per somma di ammonizioni; A sostegno delle proprie doglianze produceva un filmato e dei fotogrammi relativi all’episodio in esame, da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di non omologazione e conseguente ripetizione dell’incontro. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dall’esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dagli arbitri, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze in merito alla sanzione disciplinare irrogata al calciatore n.8 della S.S. Lazio. Nel referto di gara, infatti, sia arbitro che cronometrista indicano chiaramente il calciatore n.8 della S.S.Lazio sig. Pereira Ribeiro Gedson Alexandre come calciatore espulso al minuto 11’ del secondo tempo per aver ricevuto una seconda ammonizione nella medesima gara. Nel supplemento di referto di gara pervenuto, inoltre, l’arbitro ha specificato che “confermo che durante la partita, al minuto 10’ 43’’ del secondo tempo, dopo un confronto con la terna, ammonivo il giocatore n.8 della Società Sportiva Lazio, sig. Perreira Ribeiro Gedson Alexandre.”. Tale condotta esclude di per sé la sussistenza di un errore tecnico in capo agli arbitri avendo applicato correttamente il Regolamento di gioco Quanto al filmato ed ai fotogrammi prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che gli stessi, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituiscono un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo. La loro allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell’art.61 del C.G.S. al Giudice sportivo è consentito di visionare i filmati ed immagini, soltanto qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, ma limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, e non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell’arbitro; per altro verso ai sensi del successivo art.62 co.2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti. In questa direzione, l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante, ammettendo essa l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari e non, invece, per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (ex multis, cfr. CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III decisione N. 079/CSA pubblicata del 16/12/2022) Ne consegue che il risultato conseguito dalle squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara in oggetto non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 669 del 21/02/2024 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ROMA CALCIO A5- SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5 4 - 1 la tassa di ricorso viene addebitata.