DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 780 del 13.03.2024 – Delibera – GARA DEL 24/02/2024: TOMBESI C5 – REAL CASTEL FONTANA Reclamo proposto da: Tombesi C5
GARA DEL 24/02/2024: TOMBESI C5 – REAL CASTEL FONTANA Reclamo proposto da: Tombesi C5
Il Giudice Sportivo; esaminato il ricorso regolarmente proposto dalla Società TOMBESI C5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Eleuteri Flavio in posizione irregolare in quanto impiegato in aperta violazione dei limiti di partecipazione dei calciatori previsti per il campionato di Serie A2, essendo stato tesserato per la società convenuta in data successiva al 02 febbraio 2024. Il ricorso è fondato e va accolto. Secondo quanto previsto dal C.U. n.01/2023, che regolamenta il campionato di Serie A2, “Nelle gare dei Campionati di Serie “A2” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a 5 per la stagione sportiva 2023/2024 alla data del 2 Febbraio 2024, e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 precedente al 3 Febbraio 2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.” In caso di inosservanza di tale disposizione da parte delle società è stata espressamente prevista la sanzione della perdita dell’incontro (“Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A2”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno giocatori tesserati per la disciplina del Calcio a 5 successivamente alla data del 2 Febbraio 2024 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a 5 successiva al 2 Febbraio 2024 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.”). Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il calciatore Eleuteri Flavio (nato il 23/09/1993) risulta tesserato presso la Società REAL CASTEL FONTANA in data 21/02/2024, in epoca dunque successiva alla data limite del 2 febbraio 2024 prevista delle disposizioni dianzi citate. Il predetto calciatore, pertanto, si trovava in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte all’incontro in oggetto in violazione dei limiti di partecipazione previsti dal C.U. 01/2023 per le gare del Campionato di Serie A2.
P.Q.M.
Visto il C.U. n.01/2023 e l’art.10 comma 6 lett. a del C.G.S., decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : REAL CASTEL FONTANA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.