FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 403/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SALVADORI ASD PAPERINO SAN GIORGIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 432 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro SALVADORI, e della società A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO SALVADORI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Paperino San Giorgio, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 30.10.2023 nell’ambito della struttura scolastica frequentata, avvicinato il sig. Edoardo Palarchi – arbitro della gara A.S.D. Paperino San Giorgio – Prato Nord disputata il 28.10.2023 e valevole per il girone A del campionato provinciale Juniores di Prato – al fine di contestare la sua direzione di gara proferendo espressioni irriguardose;
A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Alessandro Salvadori all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sauro PRATESI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO, e dal Sig. Alessandro SALVADORI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alessandro SALVADORI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PAPERINO SAN GIORGIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.