FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 405/AA del 04/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GENTILI LACANA LUCATELLI SILVESTRINI OTTAVIANI POL CANARINI 1926 RDP
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 382 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio GENTILI, Patrizio LACANA, Claudio LUCATELLI, David SILVESTRINI e Domenico OTTAVIANI, e della società POL. CANARINI 1926 RDP, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO GENTILI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pol. Canarini 1926, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F, dall’art. 33, comma 1, e dall’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Domenico Ottaviani, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B, e tesserato dal 28 dicembre 2023 per la società U.S.D. Pol. Canarini 1926 in qualità di allenatore prima squadra, di svolgere, da settembre 2023 fino alla data del 27 dicembre 2023, l’attività di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non tesserato per la suddetta società. Per avere inoltre consentito e comunque non impedito al sig. Patrizio Lacana, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C e tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “collaboratore tecnico del settore giovanile”, di svolgere le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra. Per avere infine consentito e comunque non impedito ai sigg. Claudio Lucatelli e David Silvestrini, tesserati per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “Dirigente Accompagnatore”, di svolgere - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non iscritti nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitati alla conduzione tecnica, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;
PATRIZIO LACANA, all’epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA C - codice 166.145, e tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “collaboratore tecnico del settore giovanile”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, e dall’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “collaboratore tecnico del settore giovanile” ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, senza essere in possesso della necessaria abilitazione e quindi privo dei titoli per la conduzione tecnica di tale squadra, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;
CLAUDIO LUCATELLI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “Dirigente Accompagnatore”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lettera Ea), del regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “ Dirigente Accompagnatore” ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;
DAVID SILVESTRINI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, tesserato per la corrente stagione sportiva 2023-2024 per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP con la qualifica di “Dirigente Accompagnatore”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lettera Ea), del regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino a dicembre 2023 - tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di “ Dirigente Accompagnatore” ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;
DOMENICO OTTAVIANI, all’epoca dei fatti, ed attualmente, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con la qualifica di Allenatore UEFA B, e, dal 28 dicembre 2023, tesserato per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926 RDP in qualità di allenatore prima squadra, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 33, comma 1, dall’art. 37, comma 1, e dall’art. 39, lettera Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, dal Comunicato Ufficiale n. 2 stagione sportiva 2023-2024 del Settore Tecnico del 11 luglio 2023 “Tesseramento ed obbligatorietà tecnici”, nonché dall’art. 23, comma 2, delle N.O.I.F, perché durante la stagione sportiva 2023-2024 - da settembre 2023 fino al 27 dicembre 2023 - ha svolto le funzioni di allenatore prima squadra per la Società U.S.D. Pol. Canarini 1926, militante nel campionato di prima categoria girone G C.R. Lazio, benché non tesserato per la suddetta società, il tutto così come emerso nel corso delle indagini dalla documentazione acquisita e dalle audizioni espletate;
POL. CANARINI 1926 RDP, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai Sig.ri Patrizio Lacana, Claudio Lucatelli, David Silvestrini, Domenico Ottaviani e Antonio Gentili, come sopra descritta;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GENTILI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. CANARINI 1926 RDP, e dai Sig.ri Patrizio LACANA, Claudio LUCATELLI, David SILVESTRINI e Domenico OTTAVIANI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio GENTILI, 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Patrizio LACANA, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio LUCATELLI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. David SILVESTRINI, 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Domenico OTTAVIANI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. CANARINI 1926 RDP;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.