FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 424/AA del 09/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SICLARI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto SICLARI, avente ad oggetto la seguente condotta:
ROBERTO SICLARI, allenatore UEFA B – cod. 158.768 -, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Academy Torino Rondissone, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, commi 1, 2 e 4 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023 un accordo economico con la società ASD Academy Torino Rondissone contenente una clausola (denominata “Articolo. 10. Clausola compromissoria”) elusiva del cosiddetto vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio Arbitrale in violazione dei principi dell’Ordinamento Federale e in particolare dell’art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato “Clausola Compromissoria” in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SICLARI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto SICLARI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.