F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0193/CSA pubblicata del 10 Aprile 2024 – U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.
Decisione/0193/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0246/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Leonardo Salvemini - Componente (relatore)
Daniele Cantini – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0246/CSA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l in data 14.3.2024,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 114 del 05.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti di causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.3.2024, il Prof. Leonardo Salvemini e uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio e il Presidente della società reclamante Ing. Floriano Noto.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo infliggeva alla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l la sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 in relazione alla gara Cosenza/Catanzaro del 3.3.2024.
La sanzione traeva origine dai fatti accaduti durante la suddetta partita per avere i suoi sostenitori, nel corso della stessa gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di gioco, alcuni petardi e quattro fumogeni, come puntualmente evidenziato nella relazione, ex art. 61 C.G.S., della Procura Federale del 3.3.2024 inviata al Giudice di prime cure il 4.3.2024 alle ore 9.49.
Il comportamento dei sostenitori della reclamante integra la fattispecie di cui all’art. 25, comma 3, primo capoverso C.G.S., che vieta “introduzione o utilizzazione negli impianti di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere”.
La sanzione conseguente, prevista dall’art. 25, comma 1, veniva attenuata dal Giudice di prime cure ex art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S. perché la società aveva “concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore”.
Le ragioni della attenuazione erano supportate dalla relazione degli Stewards del 7.3.2024 versata agli atti del presente giudizio.
Avverso la già menzionata decisione del Giudice di prime cure la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l proponeva reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo va respinto per le ragioni che seguono.
I reclamanti invocano, in riforma dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la LNP Serie B, in via principale l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (dodicimila/00) inflitta alla U.S. CATANZARO 1927 S.r.l. e in via subordinata la riduzione della stessa.
Le ragioni poste a fondamento di tali pretese possono essere riassunte come segue:
1) l’annullamento della gravata sanzione di € 12.000,00 (dodicimila/00) per mancata indicazione dell’orario e del giorno in cui la Procura federale ha trasmesso la propria relazione al giudice sportivo, unitamente alla considerazione che il referto arbitrale nulla riportava in merito a tali fatti;
2) in subordine, la riduzione della gravata sanzione per:
a. la mancata reale dimensione e percezione dei fatti contestati da parte degli ufficiali di gara;
b. unita alla mancata considerazione della decisiva circostanza della gara disputata dalla reclamante in campo esterno;
c. e per la mancata applicazione del principio della continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune che, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 C.G.S., trova applicazione nell’ordinamento federale in virtù di pacifica e consolidata giurisprudenza (ex multis, C.F.A., Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022; C.S.A., n. 165/CSA/2021-2022). Infatti, secondo i reclamanti, ricorrono nel caso di cui trattasi i presupposti applicativi dell’istituto della continuazione (pluralità di azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno “criminoso” e violative, anche in tempi diversi, della stessa disposizione “incriminatrice”), ispirato al principio del favor rei, mediante il quale è possibile mitigare il rigore sanzionatorio che deriverebbe dall’applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso “materiale” ed adeguare con maggiore proporzionalità la risposta sanzionatorio al caso concreto.”
Le ragioni sopra riportate e proposte nel reclamo dalla soc. U.S. Catanzaro 1929 srl non possono essere condivise per le ragioni che seguono.
In merito alla fondatezza del referto della Procura quale fonte di prova, posto alla base della pronuncia del Giudice di prime cure, è pacifico come lo stesso, ex art. 62, comma 1, C.G.S., ben possa essere assunto a fonte di prova della responsabilità dei fatti e soggetti richiamati, nel caso di specie dei sostenitori della società U.S. Catanzaro 1929 srl, come peraltro affermato da numerosi precedenti, uno tra tutti CFA, sez. I, n. 52/2022-2023, che afferma “Il referto arbitrale pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale.”
In merito alla contestazione, da parte dei reclamanti, della mancata indicazione dell’orario e del giorno in cui la Procura federale abbia trasmesso la propria relazione al giudice sportivo, dalla documentazione acquisita dal Giudice di prime cure emerge come la stessa sia stata inviata nel termine prescritto dall’art. 61, comma 3, C.G.S. ovvero il giorno successivo alle ore 9,49 quindi entro le ore 16 del giorno successivo come prescritto dalla norma richiamata.
Inoltre, non appare condivisibile la considerazione che la reclamante fosse squadra ospite in quanto le norme violate a causa del comportamento dei propri sostenitori non prevedono attenuazioni in ragione della loro qualità di tifosi ospiti.
Infine, in merito alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., al fine della rideterminazione della sanzione in riduzione, lo stesso non può essere condiviso in quanto la fattispecie non è coerente con i profili suggeriti dalla SS.UU della Corte di Cassazione n. 47127 del 24 dicembre 2021 che ricorre quando un stesso soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Si tratta, dunque, di una particolare tipologia di concorso materiale di reati, caratterizzato dalla presenza di un unico disegno criminoso unitario e condiviso.
Ora nel caso che ci occupa i soggetti erano diversi con diverse modalità di consumazione della condotta sanzionata.
Né vi sono i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore attenuante invocata di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 29 C.G.S., la quale, comunque, non potrebbe portare a un’ulteriore riduzione della sanzione, nella specie già attenuata ai sensi della lett. b) del predetto comma 1.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società US Salernitana 1919 srl deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Salvemini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce