F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0198/TFN – SD del 19 Aprile 2024 (motivazioni) – Andrea Budroni e Luisa Pinna – Reg. Prot. 176/TFN-SD

Decisione/0198/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0176/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 23342/47pf23-24/GC/gb del 15 marzo 2024 nei confronti del sig. Andrea Budroni e della sig.ra Luisa Pinna, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto datato 15 marzo 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. BUDRONI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile e la sig.ra PINNA Luisa, all’epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile, per rispondere dei seguenti capi di incolpazione:

- il sig. BUDRONI Andrea, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del comunicato ufficiale n. 143/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15.3.2023, per avere lo stesso, in sede di ricorso presentato dalla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile dinanzi alla Co.Vi.So.F. al fine di ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-24 (poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7.7.2023), consentito e/o comunque non impedito il deposito, a beneficio della società dallo stesso rappresentata, di una quietanza liberatoria, riportante una data (quella del 30.6.2023) e la firma della calciatrice sig.ra Katarzyna Siejka, tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, non veridiche in quanto documento compilato integralmente dalla dirigente tesserata per la società sig.ra Luisa Pinna, come dalla medesima espressamente ammesso;

- la sig.ra PINNA Luisa, all’epoca dei fatti dirigente tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del comunicato ufficiale n. 143/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15.3.2023, per avere la stessa, sottoscritto datato e compilato integralmente la quietanza liberatoria della calciatrice sig.ra Katarzyna Siejka, tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, ai fini del deposito della stessa unitamente al ricorso presentato dalla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile dinanzi alla Co.Vi.So.F. per ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023-24, poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7.7.2023.

La fase istruttoria

Il procedimento, iscritto con prot. n. 23342/47pf23-24/GC/gb, ha tratto origine dalla comunicazione della Divisione Calcio Femminile con la quale è stata trasmessa la segnalazione della sig.ra Katarzyna Siejka, calciatrice tesserata nella stagione 2022-23 con la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile, dalla quale è emerso che la sopra indicata calciatrice non aveva sottoscritto la quietanza liberatoria depositata dalla società in sede di richiesta di ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024.

La comunicazione di conclusione delle indagini veniva notificata dalla Procura Federale in data 11.10.2023.

Il sig. Andrea Budroni, la sig.ra Luisa Pinna e la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile, nonché la sig.ra Katarzyna Siejka concordavano la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 Codice di Giustizia Sportiva.

Con Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 229/AA del 24.11.2023 e n. 230/AA del 27.11.2023 sono stati pubblicati gli accordi raggiunti ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per i sigg.ri Andrea Budroni e Luisa Pinna prevedevano l’applicazione della sanzione finale di euro 1.500,00 di ammenda per ciascuno.

Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 337/AA del 20.2.2024 è stata tuttavia dichiarata l’intervenuta risoluzione degli accordi conclusi con il sig. Andrea Budroni e la sig.ra Luisa Pinna, in quanto gli stessi non hanno provveduto al pagamento dell’ammenda pattuita nel previsto termine perentorio stabilito dall’art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava pertanto, per la discussione, l’udienza del 9 aprile 2024. Nessuna delle parti depositava memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 9 aprile 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato integralmente al contenuto dell’atto di deferimento e, a conclusione del suo intervento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: nei confronti del sig. Andrea Budroni, euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda; nei confronti della sig.ra Luisa Pinna, euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda.

Successivamente ha preso la parola l’Avv. Michele Cozzone, in rappresentanza del sig. Andrea Budroni e della sig.ra Luisa Pinna, il quale ha ammesso i fatti contestati dalla Procura Federale sottolineando che si è trattato di una mera dimenticanza. Infine, ritenendo le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale eccessive, ha concluso chiedendo che venissero comminate sanzioni più miti.

La decisione

Il Collegio, esaminati gli atti ed essendo i fatti non contestati, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti.

Invero, è pacifico e non contestato che, al fine di ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione 20232024 (poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7 luglio 2023), è stata depositata  una quietanza liberatoria (datata 30 giugno 2023) riportante la firma della calciatrice sig.ra Katarzyna Siejka, tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, non veridica in quanto il documento era stato integralmente compilato dalla sig.ra Luisa Pinna, dirigente tesserata per la citata compagine.

La calciatrice sig.ra Katarzyna Siejka, in sede di audizione del 10 agosto 2023 ha confermato: “ non ho mai sottoscritto né consegnato alcuna liberatoria alla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile” ed ha chiarito: “non riconosco affatto la mia firma sul documento che mi è stato mostrato. Preciso che la liberatoria mi veniva inviata non compilata e non ho mai, come detto, né compilato né sottoscritto la stessa”.

Quanto sopra è stato confermato dalla sig.ra Luisa Pinna, dirigente tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile, che, in sede di audizione del 12 settembre 2023, con pieno valore confessorio,  ha ammesso “per quanto riguarda quella della Siejka devo precisare che la firma sulla liberatoria è stata apposta da me. Ciò è dipeso dal fatto che, non avendo mandato la Siejka la liberatoria sottoscritta e non avendo il suo procuratore mai risposto alle mie telefonate, il giorno in cui doveva essere depositato il ricorso avverso l‘incompleta iscrizione della società al campionato, il presidente è andato a Roma per depositare l’assegno circolare e l’avvocato sollecitava i documenti per depositare il ricorso, e dunque io ho preso l’iniziativa di sottoscrivere la liberatoria di questa giocatrice”.

In relazione invece alla posizione del sig. Andrea Budroni, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, la responsabilità discende dalla mancata verifica compiuta, all’atto del deposito, della quietanza liberatoria della calciatrice sig.ra Katarzyna Siejka, in sede di richiesta di ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024. Nel caso di specie, pertanto, l’elemento soggettivo della responsabilità è rinvenibile, oltre che nella culpa in eligendo e nella culpa in vigilando, anche nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente.

Come descritto nei fatti, l’accordo raggiunto ex art. 126 non è stato ottemperato nei termini prescritti e pertanto è stato risolto con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 337/AA del 20.2.2024.

Sotto il profilo sanzionatorio, rileva il Tribunale l’impossibilità di accogliere la richiesta della Procura di irrogazione della sanzione pecuniaria, essendo il settore di riferimento dei deferiti quello dilettantistico.

Invero, ai sensi dell’art. 9, comma 3, CGS: “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”.

Dal dettato testuale della riportata disposizione discende che la sanzione dell’ammenda non è applicabile ai soggetti non appartenenti all’area professionistica con eccezione delle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara (Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n 0161/TFNSD-2023-2024, Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare n. 0172/TFNSD2023-2024; Corte Federale d’Appello, Sezioni unite n. 0064/CFA-2022-2023).

Né in contrario rileva che, in sede di accordo ex art. 126, sia stata invece prevista la sanzione dell’ammenda, trattandosi di fase preprocedimentale rimessa alla libera determinazione delle parti indagate e della Procura Federale.

Va, invece, irrogata la sanzione dell’inibizione nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della gravità dei fatti commessi

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Andrea Budroni, mesi 8 (otto) di inibizione; - per la sig.ra Luisa Pinna, mesi 8 (otto) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 aprile 2024.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 19 aprile 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it