F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0204/CSA pubblicata del 19 Aprile 2024 – Società Boreale ASD
Decisione/0204/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0289/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0289/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Boreale ASD in data 6 aprile 2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 113 del 2 aprile 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17 aprile 2024, il dott. Agostino Chiappiniello.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Boreale ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Leonardo Casavecchia dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 113 del 2 aprile 2024, in relazione alla gara Boreale ASD/C.O.S.Sarrabus del 28 marzo 2024, valevole per il campionato di Serie D, Girone G.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.
La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore, sig. Leonardo Casavecchia, abbia posto in essere una condotta non volontaria e violenta, frutto del normale dinamismo di gioco, senza colpire con uno schiaffo un avversario.
La reclamante rappresenta che lo scontro si è verificato con il pallone in contesa, mentre il Casavecchia era trattenuto dal calciatore avversario.
Chiede l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, lett. a, in quanto il calciatore ha agito in reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui che, nel caso di specie, consisterebbe nell’essere stato, al momento del contatto, trattenuto e spostato lateralmente dall’avversario.
Conclusivamente viene chiesta la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Leonardo Casavecchia ad una giornata effettiva di gara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Leonardo Casavecchia, abbia posto in essere una condotta non volontaria e violenta, frutto del normale dinamismo di gioco, senza colpire con uno schiaffo un avversario.
Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “Il signor Casavecchia Leonardo n. 6 del Boreale, al 16 del secondo tempo, durante un’azione con pallone in gioco e in contesa, sentendosi trattenuto e superato dal calciatore avversario, gli rifilava da dietro uno schiaffo a mano aperta sul volto, con intensità, facendolo cadere a terra. Il gesto non aveva ulteriori conseguenze sul calciatore e Casavecchia lasciava il terreno di gioco senza proteste”.
Alla luce del richiamato referto, la condotta in questione, consistente in uno schiaffo sferrato con intensità al volto del calciatore avversario, appare idonea ad arrecare un serio pregiudizio, così che è fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta e congrua la conseguente sanzione irrogata che, per altro, è quella prevista come minimo edittale dall’art. 38 del C.G.S.
L’assenza di danni fisici non rappresenta poi una esimente, atteso che, la presenza di tali danni avrebbe comportato una sanzione più severa.
Infine, la Corte non ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, lett. a, del C.G.S., atteso che, trattandosi di un’azione di gioco, il trattenimento operato dall’avversario colpito per reazione, benché sportivamente non corretto, non configura un comportamento o fatto ingiusto nell’accezione ed ai sensi della citata disposizione.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce