F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0205/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – ASD NF Ardea Calcio
Decisione/0205/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0298/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0298/CSA/2023-2024, proposto con procedura d’urgenza dalla società ASD NF Ardea Calcio in data 12.04.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 19.04.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito il Direttore Generale Sig. Danilo Pizi per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD NF Ardea Calcio ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso le seguenti sanzioni: - ammenda di € 4.000,00 e due gare a porte chiuse inflitta alla reclamante; - squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Mirko Mancino, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Ardea / Boreale del 07.04.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni:
-- AMMENDA Euro 4.000,00 e 2 gare a porte chiuse Ardea NF Calcio “Per tutta la durata del secondo tempo un nutrito gruppo di propri tifosi e dirigenti della società rivolgevano reiterate espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'Arbitro. Al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi erano presenti 4 persone non in elenco e alla richiesta dell'Arbitro di farli allontanare, una di queste persone tentava di aggredirlo e di sferrargli un pugno non riuscendoci perché bloccato dai dirigenti e calciatori della società profferendo nella circostanza altre espressioni offensive e minacciose. Intervenivano le Forze dell'Ordine a presidio della incolumità dell'Arbitro, ciò nonostante, si portava nei pressi dello spogliatoio un'altra persona riconducibile alla società che continuava con gli insulti e le espressioni irriguardose. Durante il corso della gara e al termine della stessa tifosi riconducibili alla squadra locale protestavano contro le decisioni della Terna Arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose e minacciose. ( R A – RAA ).”
-- SQUALIFICA per quattro gare effettive: Mancino Mirko (Ardea NF Calcio) “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara.”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto ai fatti verificatisi, chiedendo: - di annullare e/o ridurre l'ammenda alla società; - di annullare e/o ridurre la sanzione di disputare 2 gare casalinghe a porte chiuse; - di annullare e/o ridurre la squalifica comminata al calciatore.
In particolare, la società Ardea ha dedotto, per quanto concerne la sanzione inflittale, di non essere mai stata destinataria prima di un provvedimento così grave e che la condotta posta in essere dai propri tesserati e sostenitori non riveste carattere di gravità tale da determinare il trattamento sanzionatorio di cui è stata destinataria, chiedendo, in ogni caso l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) del CGS.
Per quanto concerne la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, la società ha depositato video da cui non si evincerebbe alcuna particolare violenza verbale o gestuale perpetrata in danno dell'arbitro dal calciatore Mancino, il quale si è limitato a manifestare un ordinario disappunto per una decisione non condivisa, chiedendo la riduzione della squalifica, anche in tal caso in applicazione delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13, comma 1, lett. a) del CGS.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 19 aprile 2024 è comparso per la parte reclamante il Direttore Generale Sig. Danilo Pizi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, unicamente in relazione all’entità della sanzione inflitta al calciatore Sig. Mirko Mancino.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:
--REFERTO: “La forza pubblica interveniva prontamente a termine della gara a tutela dell'incolumità della terna, attendendoci fino al nostro abbandono del complesso sportivo.”
--PUBBLICO ED INCIDENTI: “Per tutta la durata del secondo tempo venivo fatto oggetto di gravissimi insulti e minacce di morte da parte di un folto gruppo di tifosi e dirigenti del NF ARDEA, i quali sostavano su una tribuna riservata che si trova antistante al locale spogliatoi. Mi venivano indirizzate frasi come: Pezzo di merda, figlio di puttana, ti aspettiamo fuori, coglione, tornatene a scopare le pecore, bastardo, devi morire tu e tutta la Sardegna. Tra queste persone, riconoscevo il più facinoroso nella figura di Conti Cristian, dirigente non in elenco poiché già squalificato, il quale, ogniqualvolta mi avvicinassi alla zona del terreno di gioco in prossimità della tribuna, mi rivolgeva tali gravissimi auguri di morte: Pezzo di merda, devi morire, stasera mentre torni ad Alghero deve cadere l'aereo! Figlio di puttana, ti taglio la testa e la porto a tua madre! Infame, bastardo! Ti aspetto fuori dal cancello, ringrazia che sto fuori perché se vengo dentro ti ammazzo!”
--VARIE ED EVENTUALI: “Al termine della gara, mentre raggiungevo la zona antistante gli spogliatoi, potevo notare quattro persone non in elenco che facevano indebitamente ingresso nella zona riservata senza alcun titolo. Alla mia richiesta verso un dirigente della NF ARDEA di farli allontanare, una di queste persone tentava di aggredirmi e di sferrarmi un pugno, venendo fortunatamente fermato da quattro tra dirigenti e calciatori della società e, non riuscendovi, mi insultava e minacciava: Bastardo, ti ammazzo, ti ammazzo. Questa persona veniva identificata come il magazziniere della società (a detta dei dirigenti stessi e di cui non ho personalmente trovato riscontro). Richiedevo immediatamente l'ausilio della forza pubblica, la quale prontamente interveniva a presidio della mia incolumità. Nonostante la presenza della Polizia, si portava nei pressi del mio spogliatoio un altro dirigente della NF ARDEA, riconosciuto nella persona di Rossini Gianluca, il quale precedentemente occupava la tribuna riservata e mi apostrofava con i già citati epiteti, e, in questa occasione, mi insultava con tali parole: Adesso hai rotto il cazzo, visto che hai paura ti ho chiamato anche la Polizia, fai a farti la doccia e non rompere i coglioni, imbecille!”
--ESPULSIONE CALCIATORI: 2 Tempo Regolamentare 44' 48 - MANCINO MIRKO: “Giocatore occupante la panchina, mentre si riscaldava lungo la fascia contestava una mia decisione tecnica, esclamando: 'Ma che cazzo stai facendo? Sei venuto a fare il fenomeno!”
--SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: GABRIELE ELISINO: “Durante il corso della gara e al termine della stessa tifosi riconducibili alla squadra locale da una tribuna posizionata all'altezza della bandierina d'angolo, protestavano contro le decisioni della terna e mi minacciavano dicendo: 'ti stacco la testa', 'non vi facciamo uscire vivi da qui. Rivolgevano minacce di morte anche nei confronti dell'Arbitro.”
In primo luogo, occorre valutare l’ammissibilità della registrazione video prodotta dalla reclamante a discolpa della condotta ascritta al calciatore.
A tal fine, va operata una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.
L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “… nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “… limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Applicando le enunciate coordinate normative al caso di specie, ne discende l’inammissibilità della produzione delle riprese video da parte della reclamante.
Nel merito, analizzando i documenti ufficiali di gara, risulta chiara l’assoluta gravità delle condotte contestate alla Società, concretizzatesi in intollerabili insulti e minacce di morte nei confronti della terna arbitrale, poste in essere addirittura anche da un Dirigente non in distinta poiché già squalificato, sfociate anche in un tentativo di aggressione fisica verso l’Arbitro, non realizzato solo grazie al pronto intervento dei dirigenti locali. Tali condotte, anzi, complessivamente considerate, comporterebbero l’aggravamento della sanzione inflitta e qui impugnata, con l’irrogazione di una giornata di squalifica del campo con riferimento alla seconda gara, sanzione che in questa sede non si dispone solo in considerazione dell’ammontare dell’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, che risulta congruo anche rispetto alla indubitabile violazione dell’art.65 delle NOIF perpetrata nell’occasione, non rilevandosi, peraltro, alcun presupposto per accedere all’applicazione delle attenuanti invocate.
Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge, per converso, l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al tesserato Mirko Mancino. Infatti, seppur l’espressione proferita dal calciatore sia sicuramente stigmatizzabile, la stessa non risulta sussumibile nel paradigma sanzionatorio di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Ardea deve essere accolto limitatamente alla sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mancino, la quale deve essere ridotta a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Respinge il reclamo avverso la sanzione alla società ASD NF Ardea Calcio dell'ammenda e due gare a porte chiuse.
Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mirko Mancino a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce