F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0210/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – S.S.D. Casarano Calcio S.r.l.
Decisione/0210/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0276/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0276/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. in data 26.03.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9.04.2023, il Dott. Alberto Urso e udito l’Avv. Mattia Grassani per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Lega Nazionale Dilettanti Serie D (Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024) con cui è stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 19 maggio 2024 al proprio massaggiatore Scorrano Graziano “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara” in relazione alla gara del 17 marzo 2024 del Campionato di serie D, girone H, contro la U.S. Angri 1927.
Nel censurare tale decisione la reclamante deduce che, in realtà, l’episodio contestato si risolveva in una semplice protesta a fine gara in ragione della delusione della sconfitta subita dalla squadra di appartenenza; si trattava, nella specie, di un’unica e istantanea espressione profferita dallo Scorrano, collocata in un contesto di generale nervosismo e a seguito della quale comunque lo stesso Scorrano, ricevuta la sanzione dell’espulsione, si era recato negli spogliatoi senza ulteriori gesti o proteste.
Inoltre, il comportamento dello Scorrano sarebbe privo nella specie di qualsivoglia intento dispregiativo, e dunque dei connotati propri della condotta offensiva, irriguardosa o ingiuriosa, sicché la squalifica inflitta nella misura di due mesi sarebbe da ritenere eccessivamente gravosa; in tale prospettiva, sarebbe erronea la stessa qualificazione del fatto in termini di condotta ingiuriosa o irriguardosa, trattandosi semmai di mero comportamento irrispettoso o antidoveroso.
Inoltre lo Scorrano, quale “massaggiatore”, apparterrebbe alla categoria dei “tecnici”, come tale rimessa al relativo regime, di cui all’art. 36, comma 1, C.G.S., analogo a quello dei calciatori, e non già a quello dei dirigenti; lo stesso Scorrano sarebbe del resto tesserato quale “operatore sanitario-fisioterapista”, ricompreso appunto fra i “tecnici” a norma del Regolamento del Settore Tecnico Figc.
Andrebbero poi considerate le circostanze attenuanti inerenti alla concitazione del momento e al contesto emotivo in cui si è verificato il fatto; all’unicità di tempo e luogo della condotta; al comportamento corretto tenuto dal tesserato, che prontamente abbandonava il terreno di gioco all’esito dell’inflizione della sanzione; alla scarsa offensività delle parole profferite; al curriculum disciplinare dello Scorrano, mai attinto in precedenza da provvedimenti similari.
Concludendo in conformità, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica nella misura di due giornate, e, comunque, nella misura meno gravosa rispetto a quella irrogata, tenuto conto, in ogni caso, del presofferto.
All’udienza del 9 aprile 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità e determinazione della sanzione inflitta.
Occorre premettere che il rapporto arbitrale descrive nei seguenti termini la condotta dello Scorrano: “ dopo il triplice fischio, si avvicinava a me ed urlava la seguente frase: ‘ci vogliono le palle, a Milano devi arbitrare, scarso’”.
La condotta in sé è chiaramente connotata da elementi sia ingiuriosi (“ a Milano devi arbitrare, scarso”) sia irriguardosi, con accezione peraltro anche offensiva (“ci vogliono le palle”).
Per questo, senz’altro il fatto è qualificabile come condotta “ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” ai sensi dell’art. 36 C.G.S.
Ai fini dell’individuazione e determinazione della sanzione a norma di tale disposizione, rimane nondimeno da qualificare la posizione dello Scorrano quale “massaggiatore” (così indicato nella distinta di gara, e conseguentemente nel rapporto arbitrale), tesserato in termini di “operatore sanitario”, sub specie di fisioterapista.
Al riguardo sono condivisibili e vanno accolti i rilievi formulati dall’appellante.
A tenore del Regolamento federale del Settore Tecnico, infatti, “I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal […] Regolamento [stesso], si suddividono in Allenatori: […] e altri Tecnici: a) Preparatori atletici Medici Sociali; b) Operatori Sanitari […]” (art. 16, comma 1).
Il successivo art. 31, comma 5, prevede poi che “Possono essere iscritti nell’Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell’elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute”.
Se ne ricava un chiaro regime che ascrive gli operatori sanitari (e, fra di essi, proprio i fisioterapisti) alla categoria dei “ Tecnici”.
Con il che è coerente peraltro lo stesso regime generale delle Noif, che indica all’art. 36, comma 1, lett. d), quale autonoma categoria di tesserati quella dei “tecnici”, e al successivo art. 36, comma 4 (nel disciplinare appunto “ Il tesseramento dei tecnici”), mostra di considerare tali, fra gli altri, proprio gli “operatori sanitari ausiliari” (“Tale preclusione [i.e., quella per cui i tecnici non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività, nella stessa stagione sportiva, per più di una società] non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l’attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario”).
In tale contesto, d’altra parte, il secondo comma dell’art. 36 C.G.S. - che modula diversamente rispetto al fatto dei tecnici e calciatori la sanzione per condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara - è specificamente riferito al fatto dei “dirigenti”, “soci” e “non soci di cui all’art. 2, comma 2” C.G.S., figure fra cui non rientra senz’altro, di suo, quella del massaggiatore, tesserato nella specie quale operatore sanitario.
Per tali ragioni, trova qui applicazione l’art. 36, comma 1, C.G.S., e la sanzione da irrogare - considerato il limitato grado di offensività del fatto (comunque in sé riprovevole) - è pari alla squalifica per 4 giornate di gara, coincidente col minimo edittale, senza che sia ravvisabile nella specie l’integrazione di circostanze attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va parzialmente accolto, con rideterminazione della sanzione della squalifica nella misura di quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ridetermina in 4 (quattro) giornate effettive di gara la squalifica inflitta.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce