F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0212/CSA pubblicata del 24 Aprile 2024 – A.C. Nardò srl

Decisione/0212/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0271/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0271/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C. Nardò srl in data 25.03.2024

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 108 del 19.03.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 2 aprile 2024, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.C. Nardò srl in data 07.02.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Niccolò Della Pina, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone H Bitonto Calcio SSD A RL / A.C. Nardò srl U.S. D.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere a gioco fermo spintonato un avversario facendolo cadere a terra”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione, ritenendola “non proporzionata alla situazione”.

Secondo la A.C. Nardò srl la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe, infatti, eccessivamente afflittiva, perché: a) non ci sarebbe stata intenzionalità da parte del calciatore di arrecare danno fisico all’avversario; b) il contatto non sarebbe stato di una gravità tale da giustificare l’espulsione; c) il calciatore dopo la notifica del provvedimento di espulsione avrebbe abbandonato immediatamente il terreno di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 aprile 2024, il ricorso è stato  ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Nel suo referto, l’arbitro ha così motivato l’espulsione del calciatore Niccolò Della Pina: “a gioco fermo espulso dalla panchina del Nardò il numero 12 perché spintonava con forza un avversario che voleva battere una rimessa, facendolo cadere a terra”.

La condotta descritta nel referto dal direttore di gara è da qualificarsi sicuramente come violenta e l’art. 38 CGS la sanziona, nella misura minima, con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e dev’essere pertanto confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it