F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0112/CFA pubblicata il 2 Maggio 2024 (motivazioni) – PFI/Omissis

Decisione n. 0112/CFA/2023-2024      

Registro procedimenti n. 0113/CFA/2023-2024 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Salvatore Lombardo – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Antonio Maria Marzocco – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 00113/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 29.03.2024, 

contro

il omissis e la Società omissis

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale omissis n. omissis del omissis

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 22.04.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi il Dott. Enrico Liberati per la reclamante e l’Avv. Luca Antonio Petrella per il sig. omissis e per la società omissis;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 7.08.2023, la Procura Federale ha disposto lo stralcio dal proc.

n. omissis della posizione della società omissis e la conseguente formazione di un ulteriore fascicolo trasmesso al Procuratore Federale Interregionale.

A seguito dello stralcio, veniva, in data 8.08.2023, iscritta nel registro dei procedimenti della Procura Federale Interregionale al n. omissis la Società omissis, per accertamenti in ordine alla nota trasmessa dalla Prefettura di omissis inerente l’informativa interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti in data omissis

1.1 In data 15.09.2023, la Procura Federale Interregionale formulava istanza alla Prefettura di Omissis, ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990, di accesso agli atti e di invio della copia del provvedimento di interdittiva antimafia adottato il omissis nei confronti della omissis, società affiliata alla FIGC, nonché richiesta di copia degli atti raccolti nel corso del relativo iter istruttorio, tanto “al fine di consentire alla Procura Federale l’esercizio dell’azione disciplinare qualora, all’esito dell’esame della documentazione richiesta, dovessero emergere profili di rilievo disciplinare”. 

In data 6.10.2023, la Procura Federale Interregionale formulava al Procuratore Generale dello Sport richiesta di prima proroga del termine per la conclusione delle indagini, proroga che veniva accordata con atto del 9.10.2023.

Con nota del 13.10.2023, il Prefetto di omississ non consentiva l’accesso e comunicava alla Procura Federale Interregionale di aver interessato della richiesta di accesso agli atti l’Avvocatura dello Stato.

La Procura Federale Interregionale, in data 8.11.2023, chiedeva al Procuratore Generale dello Sport la seconda proroga per la conclusione delle indagini (accolta in data 9.11.2023), evidenziando nella richiesta che, a tale data, non era giunto alcun riscontro dalla Prefettura di Omissis e ribadendo che “soltanto all’esito della trasmissione degli atti dalla Prefettura di Omissis, poi, sarà possibile valutare l’opportunità di acquisire ulteriori documenti o di porre in essere atti di indagine”. Con atto dell’11.12.2023, la Procura Federale Interregionale proponeva la archiviazione (allo stato degli atti) del procedimento n. omissis a carico della omissis, con la seguente motivazione: “ritenuto che appare assolutamente necessario ed imprescindibile acquisire copia degli atti richiesti, in assenza dei quali è di fatto inibita all’ufficio la possibilità di svolgere e compiere ogni e più opportuno accertamento di propria competenza; e ciò atteso che l’acquisizione del provvedimento di interdittiva antimafia sopra richiamato, e degli atti acquisiti e formati nell’ambito del procedimento nell’ambito del quale è stato emesso tale provvedimento, assume rilievo dirimente, in quanto in mancanza della piena conoscenza dello stesso appare allo stato preclusa qualsiasi valutazione sul pieno inquirente, prima, ed in merito alla sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, poi.”.

1.2  Con provvedimento del 20.12.2023, il Procuratore Generale dello Sport considerava l’acquisizione della interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Omissis nei confronti di omissis, solo come una conferma degli elementi a carico dell’affiliato, dal momento che la Procura Federale Interregionale disponeva già degli altri elementi che avevano condotto al deferimento nei confronti del tesserato omissis (proc. n. omissis) e, pertanto, invitava il Procuratore Federale Interregionale a voler assumere le proprie determinazioni conclusive volte al deferimento dell’affiliato indagato e degli altri soggetti tesserati eventualmente ritenuti responsabili.

2. La Procura Federale Interregionale, acquisiti gli atti del fascicolo n. omissis, comunicava la conclusione delle indagini nei confronti della società omissis e del sig. omissis, all’epoca dei fatti Presidente della stessa società, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del codice di giustizia Sportiva (omissis) e dell’art. 6, comma 1 del Codice della Giustizia sportiva (omissis).

2.1 In data 1.02.2024, la Procura Federale disponeva il deferimento nei confronti di: 

1. il sig omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Omissis;

 2. la società omissis; per rispondere:

- il omissis, all’epoca dei fatti presidente dotato di pieni poteri di rappresentanza della società Omissis:-violazione dell’art. 4, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la società dallo stesso al tempo rappresentata, per essere stata la omissis, in data 27.05.2023, destinataria di una informazione interdittiva antimafia adottata ex artt. 89 bis e 91 del D.lgs. 6.9.2011 n. 159, dal prefetto di Omissis; nonché per avere lo stesso, nell’ambito del rapporto di convenzione con il Comune di Omissis alla via omissis, «ceduto il ramo d’azienda» avente ad oggetto l’attività di bar, gastronomia, pasticceria e tavola calda svolta presso il bar del centro Sportivo oggetto dell’autorizzazione n. omissis del 26.06.2006 con il Comune di Omissis, stipulando in data 27.7.2021 un contratto di locazione con la società omissis di titolarità del sig. omissis, soggetto tesserato, anch’egli raggiunto da un provvedimento interdittivo antimafia;

- la società omissis a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. omissis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

3. Il Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lombardia, all’esito della riunione del 29.02.2024, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

4. Avverso la decisione del Tribunale Federale territoriale ha proposto reclamo n. 0113/CFA/2023-2024, in data 29.03.2024, la Procura Federale Interregionale, articolando un motivo unico, a mezzo del quale ha sostenuto l’erronea declaratoria di difetto di giurisdizione affermata nella pronuncia gravata.

4.1 Con la memoria difensiva, depositata il 19.04.2024, hanno resistiti il sig. omissis e la società omissis, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale, con la conferma della decisione impugnata.

5. Alla udienza del 22.04.2024, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Liberati per la

Procura Federale Interregionale ha concluso per l’accoglimento del reclamo e l’Avv. Petrella per i reclamati ha, invece, chiesto il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di reclamo, la Procura Federale Interregionale, ha censurato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva e che aveva ritenuto mancante il nesso di collegamento tra le condotte ascritte al sig. omissis (e quindi omissis per responsabilità diretta) e qualunque forma di attività sportiva. Invero, sostiene la Procura che la condotta contestata non avrebbe riguardato solo la stipulazione di un contratto di affitto di ramo di azienda costituito da un bar, ma anche la ricezione da parte della società omissis di una interdittiva antimafia in data 25.07.2023. E quindi, a prescindere dal contesto extra sportivo in cui i fatti si sarebbero verificati, l’avvenuta adozione di un provvedimento interdittivo antimafia, avrebbe determinato “una evidente compromissione di quei valori di lealtà, probità e correttezza cui si ispira l’ordinamento sportivo”.

La Procura Federale Interregionale, inoltre, riteneva essere stata lesa l’immagine della FIGC dai fatti oggetto di deferimento e, anche sotto questo punto di vista, sarebbe integrata la violazione degli artt. 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sulla base del motivo di reclamo, la Procura Federale Interregionale chiedeva di annullare la decisione impugnata e di rinviare per l’esame del merito al primo Giudice o, in subordine, di irrogare la sanzione al omissis e alla società omissis.

2. I reclamati, omissis e la società omissis, per mezzo dell’Avv. Petrella, si costituivano nel procedimento dinanzi alla Corte Federale di Appello con memoria difensiva del 19.04.2024, a mezzo della quale chiedevano la conferma della decisione di primo grado e il rigetto del reclamo, in via principale per il difetto di giurisdizione e, in via subordinata, poiché infondato nel merito.

3. La decisione del Tribunale Federale Territoriale del omissis, pubblicata nel Comunicato ufficiale n. omissis del omissis, merita di essere confermata sia pure con una parziale diversa motivazione e, conseguentemente, il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale va respinto.

4. La questione della giurisdizione dell’Organo di giustizia sportiva, per contestazioni non riferibili alla sfera sportiva del tesserato, è oggetto di molteplici e recenti pronunce, anche di questa Corte Federale di Appello a Sezioni Unite e del Collegio di Garanzia del CONI, sempre a sezioni Unite.

Da una parte si sostiene che condotte, pure se molto deprecabili ma poste in essere in ambito strettamente privato, senza alcun rapporto con l’attività sportiva, vadano considerate al di fuori del perimetro tracciato dalla attuale formulazione dell’art. 1 del CGS, che disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare: “in estrema sintesi, le Sezioni Unite, hanno ritenuto che, alla luce dell’art. 1 CGS (il quale afferma che il Codice di Giustizia disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare), l’accertamento della responsabilità disciplinare debba essere fondato sulle fattispecie di responsabilità previste dal CGS medesimo e dalle altre fonti indicate dall’art. 3 del Codice e che l’applicazione dell’art. 4, comma 1, CGS – nella parte in cui consente di sanzionare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - non possa che essere limitata, in quanto la norma lo prevede espressamente, «a ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva», senza poter essere esteso, per esempio, ad ogni rapporto sociale. La chiarezza del dato testuale non consente estensioni oltre i rapporti riconducibili all’attività sportiva, sia pure intesa nel senso più ampio. Resta comunque fermo che, se tale situazione può essere sintetizzata come difetto di giurisdizione (o di competenza) degli organi di giustizia sportiva, deve essere chiaro – nel solco della giurisprudenza della Corte di cassazione (per tutte: Cass. Civ. SS.UU., 5 settembre 2022, n.26038; Id., 16 gennaio 2015, n. 647) – che viene propriamente in gioco una questione di merito, in quanto il difetto di giustiziabilità della pretesa disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva dipende dalla concreta mancanza di una fattispecie disciplinare sanzionatrice e non rappresenta un ostacolo a possibili diverse scelte de iure condendo, nell’esercizio dell’autonomia propria dell’ordinamento sportivo” (così, Corte Federale Appello Sez. Unite, decisione n. 39/CFA/2023-2024).

Il Collegio di Garanzia del CONI ha ritenuto, invece, che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, secondo quanto previsto dall’art.4 del CGS della FIGC, possa consentire di parametrare la condotta contestata alla c.d. “riferibilità sportiva”, così che l’oggetto di incolpazione di un procedimento disciplinare non implichi che debba necessariamente consistere nella sola condotta attuata in campo, bensì sia sufficiente che l’attività sportiva faccia da contesto alla condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, pervenendo alla emanazione del seguente principio di diritto: “L’art.4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co.1, del CGS FIGC, 13 bis, co.3, dello statuto del CONI, 2,5, co.1, 12 e allegato A del codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti” (Così, Collegio di garanzia CONI, Sez. Unite, decisione n. 10/2024).

La stessa decisione del Collegio di Garanzia del CONI, invita l’interprete ad operare la valutazione della condotta caso per caso, riconducendo a sistema i valori/principi cui si ispira l’ordinamento sportivo.

5. Il caso concreto sottoposto al giudizio del Collegio, pur esaminando un aspetto inerente la giurisdizione della Giustizia sportiva, si pone al di fuori del dibattito giurisprudenziale sopra riportato.

Ed invero, pur tenendo nella giusta considerazione il concetto di “riferibilità sportiva” della condotta, va rilevato che per poter esprimere una valutazione sulla rilevanza disciplinare, costituisce un necessario presupposto l’avere contezza del “fatto” addebitato e delle relative fonti di prova.

In buona sostanza, conosciuti i fatti per cui si procede, potrà valutarsi se essi rientrano o meno in un contesto di attività sportive tali da poter considerare (caso per caso) il loro rilievo disciplinare.

Il Collegio non dubita che, astrattamente, possa configurarsi un collegamento indiretto tra l’attività sportiva (e i principi/valori che la regolano) e le eventuali frequentazioni malavitose in un bar collocato all’interno di un centro sportivo, tale da poter radicare la giurisdizione della giustizia sportiva, ma, al tempo stesso, quando in concreto manca del tutto l’enunciazione della condotta disciplinarmente rilevante non appare possibile affermare la giurisdizione domestica.

Nel caso di specie, è del tutto evidente che l’acquisizione della interdittiva antimafia costituiva e costituisce elemento necessario per qualificare la condotta da valutare ai fini della “riferibilità sportiva”.

Da questo punto di vista, appaiono condivisibili le motivazioni contenute nella richiesta di archiviazione del presente procedimento, formulata dalla Procura Federale Interregionale l’11.12.2023, laddove si evidenzia come “assolutamente necessario e imprescindibile acquisire… copia del provvedimento interdittivo antimafia… in mancanza della previa conoscenza dello stesso appare allo stato preclusa qualsiasi valutazione sul piano inquirente, prima, ed in merito alla sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti, poi.”.

In buona sostanza, la Procura Federale Interregionale affermava in quella sede che la mancata acquisizione del contenuto della interdittiva antimafia (e delle sue integrazioni) non le consentiva di valutare la persistenza di una condotta rilevante sul piano disciplinare e, quindi, finanche di esercitare l’azione disciplinare (v., sul punto, anche il contenuto della richiesta di accesso agli atti alla Prefettura di Omissis del 15.09.2023 della Procura Federale Interregionale).

Il successivo invito del Procuratore Federale dello Sport, formulato il 20.12.2023, ai sensi dell’art.12 quater, Statuto CONI e dell’art.51, comma 7, Codice della Giustizia Sportiva CONI, non riteneva invece necessaria tale acquisizione documentale, considerando sufficienti gli elementi a disposizione dell’organo inquirente.

A ben vedere, però, tali (presunti) ulteriori elementi, da una parte, descrivevano situazioni di per sé legittime, come la titolarità di una convenzione con il Comune di Omissis per la concessione di impianti sportivi e la cessione di un ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di bar in favore di omissis di proprietà del tesserato omissis e, dall’altra, quale quid pluris, riportavano al materiale probatorio che aveva condotto al deferimento dello stesso tesserato omissis.

A tale ultimo riguardo, va precisato che il procedimento a carico di omissis è stato definito con decisione, non impugnata e quindi definitiva, del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare n. omissis del omissis, a mezzo della quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

Le contestazioni al omissis erano di più ampia e grave portata, con risvolti anche penali ed emanazione di provvedimenti cautelari, rispetto a quelle del omissis e di omissis, ma va rilevato che neppure in quel procedimento era stata acquisita la interdittiva antimafia.

Tanto che il Tribunale Federale così riporta tra le motivazioni della decisione: “non può infatti non rilevarsi che il provvedimento prefettizio, di cui peraltro non si conoscono le motivazioni” (così, TFNSD, n. omissis).

La necessità di svolgere l’accesso agli atti di un procedimento, per accertare e valutare i fatti alla luce del parametro “caso per caso” individuato dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione del 19.01.2024, viene del resto da ultimo reiterata dalla decisione 0100/CFA/Sez. Un. 2023-2024 del 19.02.2024.

Ma si ribadisce la differenza della casistica esaminata rispetto ai precedenti richiamati, dove si discuteva di un fatto storico ben definito e rimaneva da valutare la sua “riferibilità sportiva”. Nel caso in esame, manca del tutto il fatto o, per meglio dire, la contestazione e la prova di un fatto, rispetto al quale possa essere valutata la “riferibilità sportiva”.

Non può infatti essere sufficiente l’essere destinatari di un provvedimento interdittivo antimafia di cui non si conosce il contenuto e, quindi, la motivazione, per poter affermare la rilevanza di una condotta sul piano disciplinare.

Il fatto, la conoscenza di un fatto e la contestazione di un fatto specifico, viene prima di ogni e qualsiasi valutazione sulla eventuale “riferibilità sportiva”.

Queste le ragioni per cui il Collegio ritiene di confermare la decisone impugnata che ha sancito il difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva, anche se il Giudice di primo grado ha incentrato la motivazione sulla assenza di prova per l’affermazione della giurisdizione domestica, mentre questo Collegio ritiene, più radicalmente, non essere presente agli atti e nel deferimento una contestazione (e quindi una prova) di fatti aventi rilevanza sul piano disciplinare.

Il rigetto del motivo principale assorbe anche la parte del reclamo in cui si sostiene la lesione dell’immagine della FIGC.

Anche in questo caso, l’assenza di una idonea contestazione di addebito, esclude sinanche la possibilità di esaminare la sussistenza del danno all’immagine della FIGC.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC  

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                                    Salvatore Lombardo

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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