F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0218/TFN – SD del 3 Maggio 2024 (motivazioni) – Andrea Molinaro e US Alessandria Calcio 1912 Srl – Reg. Prot. 200/TFN-SD

Decisione/0218/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0200/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 23 aprile 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24980/835pf23-24/GC/gb del 3 aprile 2024 nei confronti del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. 24980/835pf23-24/GC/gb del 3 aprile 2024 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Andrea Molinaro, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della US Alessandria Calcio 1912 Srl, dal 06/12/2023: per violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV, comma 4 delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a quattro tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo pari a euro 20.449,00, attraverso bonifici bancari addebitati su un conto corrente della società Verdeidea S.r.l. direttamente riconducibile alla proprietà della Società, diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali;

- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:

a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;

b) per responsabilità propria, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche della Società in modo diretto.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 14 marzo 2024 della Co.Vi.So.C. trasmessa all’Ufficio della Procura Federale a mezzo PEC e relativa al pagamento, in data 19 febbraio 2024, di emolumenti dovuti ad alcuni tesserati relativi al bimestre novembre-dicembre 2023, con modalità difformi, da parte della società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Confermati i profili di responsabilità, la Procura Federale notificava, in data 18 marzo 2024, la comunicazione di conclusione delle indagini prot. 23525/835pf23-24/GC/gb, contestando atti e comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dai soggetti indicati.

È seguita, pertanto, in data 3 aprile 2024, la notifica del deferimento in oggetto al sig. Andrea Molinaro e alla società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 23 aprile 2024, i deferiti facevano pervenire memorie difensive con cui, nella sostanza, asserivano di aver rispettato la normativa federale in quanto il conto corrente da cui venivano effettuati i bonifici oggetto di contestazione, era intestato alla società Verdeidea Srl, controllante della società deferita e, pertanto, non estranea al sodalizio. Inoltre, doveva adeguatamente considerarsi ai fini dell’accertamento della responsabilità l’esiguo numero di tesserati (solo quattro) rispetto alla totalità dei dipendenti della società per cui si era fatto ricorso a tale conto corrente.

Per tali ragioni si chiedeva il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, un’ammenda equa e di giustizia.

Il dibattimento

In sede di discussione erano presenti il Dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Andrea Molinaro e della società US Alessandria 1912 Srl. Per quest’ultima era presente anche il legale rappresentante p.t. Dott. Marra Cutrupi il quale, rilevati problemi di connessione alla videoconferenza, si collegava telefonicamente a seguito di autorizzazione del Presidente.

Il Dott. Scarpa si riportava al contenuto dell’atto di deferimento, specificando, con riferimento al quantum sanzionatorio, che vi erano precedenti giurisprudenziali della giustizia endofederale inerenti ad analoghe fattispecie di pagamenti effettuati con un conto corrente bancario diverso da quello dedicato (casi Paganese e Sambenedettese). A conclusione del suo intervento, pertanto, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Andrea Molinaro, euro 1.500,00 di ammenda;

- nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 1.500,00 di ammenda.

Prendeva la parola l’Avv. Eduardo Chiacchio il quale si riportava al contenuto delle memorie in atti precisandone alcuni punti. In particolare, il legale rilevava come il conto corrente utilizzato, pur non essendo quello “dedicato”, fosse comunque riconducibile alla società controllante della deferita, e non di soggetto terzo estraneo; ad ogni modo, si trattava di episodio marginale che aveva ad oggetto il pagamento di soli quattro tesserati. A conclusione del suo intervento chiedeva l’accoglimento delle istanze formulate in atti.

Interveniva il Dott. Marra Cutrupi, il quale spiegava l’utilizzo di un conto diverso per i quattro pagamenti contestati, dovuto alla necessità di operare tempestivamente, in quanto il conto dedicato della società aveva un limite massimo giornaliero, insufficiente a coprire tutti i pagamenti in scadenza. Per tale ragione si era deciso di utilizzare altro conto per i quattro importi in eccesso rispetto al massimale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Andrea Molinaro e della US Alessandria Calcio 1912 Srl giacché le violazioni contestate risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione in atti è, infatti, emerso che i deferiti hanno provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti a quattro tesserati relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023, per un importo pari a euro 20.449,00, attraverso bonifici bancari addebitati su un conto corrente della società Verdeidea Srl direttamente riconducibile alla proprietà della Società, ma diverso dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

La condotta documentata e incontestata nella sostanza da parte dei deferiti, rappresenta una violazione in materia gestionale ed economica degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV. Emolumenti ed incentivi all’esodo delle NOIF il quale, al punto 4, espressamente prevede che “I suddetti emolumenti ed incentivi all’esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell’iscrizione al Campionato”.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate le circostanze del caso ed anche in considerazione dei precedenti di questa sezione, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, pienamente conformi al dettato normativo, non potendo trovare spazio le giustificazioni fornite dalla difesa dei deferiti.

P.Q.M

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Molinaro, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;

- per la società US Alessandria Calcio 1912 Srl, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                              Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 3 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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