F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0213/CSA pubblicata del 2 Maggio 2024 – ASD NF Ardea Calcio

 

Decisione/0213/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0286/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0286/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD NF Ardea Calcio in data 05.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 113 del 02.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza. tenutasi in videoconferenza il giorno del 17.04.2024, il dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ardea Calcio ha proposto reclamo avverso le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 113 del 2 aprile 2024), in relazione alla gara San Marzano Calcio / Ardea N.F. Calcio del 28 marzo 2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Falilo Giuseppe per quattro giornate effettive di gara “ Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara” ed il calciatore Miola Alessandro per quattro giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A.”.

La società reclamante ha chiesto l’annullamento ovvero, in subordine, la rideterminazione delle sanzioni.

Quanto al primo dei provvedimenti impugnati: Falilo si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni all'arbitro in merito all’espulsione di un compagno di squadra, mettendo le mani dietro la schiena, quasi in “moto di preghiera”; in seguito, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza protestare; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma, C.G.S.; la squalifica, sproporzionata ed ingiusta, dovrebbe essere annullata o ridotta.

Quanto al secondo provvedimento: Miola avrebbe protestato per una rete annullata per fuorigioco, senza alcuna ingiuria o frase irriguardosa; il referto dell'assistente non chiarirebbe quali siano le frasi o le offese pronunciate dal calciatore; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36, primo comma, C.G.S.; la squalifica, sproporzionata ed ingiusta, dovrebbe essere annullata o ridotta.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 17 aprile 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità degli autori dell’infrazione.

Nel merito, si legge nel referto dell’arbitro Moretti: “In occasione dell'ammonizione al n. 30 ospite, mentre stavo per mostrare il cartellino, il Falilo mi impediva di alzare il braccio bloccandomelo e facendomelo riabbassare. Dopo la notifica del provvedimento abbandonava il recinto di gioco”; e nel rapporto dell’assistente Claps: “Al 49' del 2t facevo espellere il sig. Miola Alessandro n. 4 della società ospitata NF Ardea Calcio in quanto, in occasione di un fuorigioco segnalato e conseguente annullamento di una rete da parte del collega AA, si alzava dalla panchina facendo diversi metri e veniva da me faccia a faccia rivolgendomi frasi ingiuriose e pesantemente offensive sulla mia persona e sul nostro operato”.

Orbene, non può dubitarsi che la condotta del Falilo sia stata irriguardosa, ai sensi dell’art. 36 C.G.S., nei confronti dell’arbitro. Deve escludersi, tuttavia, che l’aver toccato il braccio dell’arbitro, senza aver provocato trauma o dolore, possa integrare la fattispecie aggravata dal “contatto fisico”, prevista e sanzionata dal primo comma – lett. b) dell’art. 36. Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza (cfr., per tutte: C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), già formatosi sull’identica previsione sanzionatoria del previgente Codice, secondo il quale il “contatto fisico” deve integrare gli estremi della “volontaria aggressività”, finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’attività impetuosa ed incontrollata. Viceversa, nel caso in esame, la sanzione va quantificata sulla base dei criteri generali, tenendosi altresì conto della accertata esiguità del contatto. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Falilo è pertanto congrua, ai sensi dell’art. 36, primo comma – lett. a), C.G.S., e deve essere confermata.

Viceversa, ad avviso del Collegio, la squalifica decisa dal Giudice Sportivo nei confronti del Miola è viziata da motivazione generica ed insufficiente in ordine alle ingiurie che il calciatore avrebbe pronunciato nei confronti dell’assistente dell’arbitro.

Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati, secondo quanto stabilito dall’art. 61 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “(…) di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51).

Non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni ingiuriose da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite (cfr., da ultimo, C.S.A., sez. III, 25 gennaio 2024 n. 124). D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Sussiste ed è provato, viceversa, l’illecito disciplinare riferito all’aver abbandonato la panchina per avvicinarsi all’assistente e protestare, sanzionabile quale condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 39, primo comma, C.G.S., con la squalifica nella misura minima di due giornate effettive.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Ardea Calcio è parzialmente accolto, nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo avverso la sanzione della squalifica al calciatore Giuseppe Falilo.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Miola.

Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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