F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0103/TFN – SD del 27 Novembre 2024 (motivazioni) – Raffaele Pipola, Felice Pipola, Roberto Romano e Pomigliano Calcio Femminile Srl + altri – Reg. Prot. 88/TFN-SD

 

Decisione/0103/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0088/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Leopoldo Di Bonito - Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10877/38pf2425/GC/SA/fm del 25 ottobre 2024, depositato il 28 ottobre 2024, nei confronti dei signori Raffaele Pipola, Felice Pipola e Roberto Romano, nonché nei confronti della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

L'indagine in oggetto trae origine da cinque esposti–denuncia, inviati alla Procura Federale dall’Avvocato Priscilla Palombi, difensore delle calciatrici Gaia Apicella, Violah Nambi, Harvey Aryana Lynn, Domi Greis e Debora Novellino, per denunciare che la società  Pomigliano Calcio Femminile, all’epoca dei fatti iscritta al Campionato Nazionale di Serie A Femminile, depositava presso l’Ufficio Tesseramento della FIGC una documentazione (contratto di lavoro sportivo) diversa da quella effettivamente sottoscritta dalle calciatrici, con l’intenzione di rappresentare fatti inesistenti, minare la verità dei fatti (esistenza a tutt’oggi di una posizione debitoria ancora insoluta) e, nel caso della calciatrice Harvey Aryana Lynn, con una sottoscrizione che veniva formalmente disconosciuta dalla stessa, essendo palesemente apocrifa, sia sul modulo di tesseramento, che sul contratto di lavoro. A seguito della denuncia, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 8 luglio 2024 al n. 38pf24-25.

Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito presso la Divisione Calcio Femminile i fogli censimento della società Pomigliano Calcio Femminile srl per la stagione sportiva 2023/24 e, presso l’Ufficio Tesseramento, i contratti e le variazioni di tesseramento delle suindicate calciatrici nonché l’attestazione della data di primo deposito dei suddetti contratti da parte della società Pomigliano Calcio Femminile, con l’indicazione della data di eventuali novazioni. Successivamente ha disposto l'audizione delle stesse calciatrici e la convocazione dei sig.ri Raffaele Pipola, Felice Pipola e Roberto Romano.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 18 settembre 2024, ai sig.ri Raffaele Pipola, Felice Pipola, Roberto Romano ed alla società Pomigliano Calcio Femminile Srl la Comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Gli incolpati non hanno chiesto di essere ascoltati né hanno presentato memorie difensive.

Con atto del 25 ottobre 2024, la Procura Federale ha deferito:

"1) Sig. Pipola Raffaele, all’epoca dei fatti tesserato come presidente e legale rappresentante della Società Pomigliano CalcioFemminile Srl;

- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva per aver trasmesso, e comunque non impedito la trasmissione, alla Divisione Serie A Femminile, contratti di lavoro sportivo volti ad acquisire le prestazioni delle Sig.re Gaia Apicella, Debora Novellino, Greis Domi, Violah Nambi, Chiara Manca e Aryana Lynn Harvey in qualità di calciatrici della prima squadra femminile della soc. Pomigliano Calcio Femminile -società partecipante al campionato di serie A nella s.s. 23/24 - modificati relativamente alla data di sottoscrizione, di decorrenza e di inizio dell’attività lavorativa rispetto a quelli effettivamente sottoscritti dalle calciatrici sopra citate;

- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato alle audizioni del 29.08.24 e del 04.09.24 a seguito di formali convocazioni alla PEC della società Pomigliano C. Femminile Srl;

2) Sig. Pipola Felice, all’epoca dei fatti tesserato come vice-presidente della Società Pomigliano Calcio Femminile Srl;

- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver trasmesso, e comunque non impedito la trasmissione, alla Divisione Serie A Femminile, contratti di lavoro sportivo volti ad acquisire le prestazionidelle Sig.re Gaia Apicella, DeboraNovellino, Greis Domi, Violah Nambi, ChiaraManca e Aryana Lynn Harvey in Procura Federale qualità di calciatrici della prima squadra femminile della soc. Pomigliano Calcio Femminile - società partecipante al campionato di serie A nella s.s. 23/24 - modificati relativamente alla data di sottoscrizione, di decorrenza e di inizio dell’attività lavorativa rispetto a quelli effettivamente sottoscritti dalle calciatrici sopra citate;

- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato all’audizione del 04.09.24 a seguito di formali convocazioni alla PEC della società Pomigliano C. Femminile Srl;

3) Sig. Romano Roberto, all’epoca dei fatti tesserato come segretario generale della Società Pomigliano Calcio Femminile Srl; - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver trasmesso, e comunque non impedito la trasmissione, alla Divisione Serie A Femminile, contratti di lavoro sportivo volti ad acquisire le prestazioni delle Sig.re Gaia Apicella, Debora Novellino, Greis Domi, Violah Nambi, Chiara Manca e Aryana Lynn Harvey in qualità di calciatrici della prima squadra femminile della soc. Pomigliano Calcio Femminile - società partecipante al campionato di serie A nella s.s. 23/24 - modificati relativamente alla data di sottoscrizione, di decorrenza e di inizio dell’attività lavorativa rispetto a quelli effettivamente sottoscritti dalle calciatrici sopra citate;

- violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, sempre del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato alle audizioni del 06.08.24 e del 20.08.24 a seguito di formali convocazioni alla PEC della società Pomigliano C. Femminile Srl;

4) la società Pomigliano Calcio Femminile Srl;

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società Pomigliano Calcio Femminile Srl per i comportamenti posti in essere all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione dai tesserati sig. Pipola Raffaele, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società, e i sigg.ri Pipola Felice, all’epoca dei fatti tesserato come vice-presidente della Società Pomigliano Calcio Femminile Srl, Romano Roberto, all’epoca dei fatti tesserato come segretario generale della predetta società”.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 19 novembre 2024, non sono pervenute memorie dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 19 novembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Cristiano Pasero il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - al sig. Raffaele Pipola, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- al sig. Felice Pipola, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- al sig. Roberto Romano, mesi 9 (nove) di inibizione;

- alla società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Nessuno si è collegato per i deferiti.

La decisione

Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulti sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Nel corso dell’attività di indagine è stato, infatti, accertato che la società Pomigliano Calcio Femminile, dopo la sottoscrizione e prima di depositarli presso l’Ufficio Tesseramento della FIGC, modificava artatamente la data di sottoscrizione, di decorrenza e di inizio dell’attività lavorativa sui contratti di lavoro sportivo delle calciatrici Gaia Apicella, Debora Novellino, Greis Domi, Violah Nambi, Chiara Manca e Aryana Lynn Harvey, come segnalato dalle stesse negli esposti – denunce inviati alla Procura Federale.

In particolare, in ordine alle singole posizioni la Procura ha verificato che:

Gaia Apicella riceveva in data 19.7.2024, tramite applicazione whatsapp, il contratto di lavoro sportivo nr. 0001140064/23 e il relativo modulo di variazione tesseramento pari numero dal Segretario Roberto Romano, dopo averlo stampato, controllato negli aspetti essenziali, quali la decorrenza dal giorno 1.8.2023 e la scadenza del 30.6.2024, lo firmava presso la propria abitazione e provvedeva a consegnarlo lo stesso giorno personalmente a Romano, presso la sede della società, ubicata di fronte lo stadio Gobbato, non richiedendo, visto il rapporto di fiducia che aveva con la società, essendo tesserata con il Pomigliano dalla stagione sportiva 2019/20, copia dell’accordo economico. Terminato il campionato 2023/24, con la retrocessione in serie B della squadra, il legale della Apicella, dovendo agire nei confronti della società per il mancato pagamento delle ultime mensilità, acquisiva dalla Divisione Calcio Femminile copia del contratto di lavoro sportivo nr. 0001140064/23 depositato dalla società Pomigliano, accorgendosi che la data di sottoscrizione era stata modificata da 19.7.2023 a 7.9.2023, quella della decorrenza dall’1.8.2023 al 7.9.2023 e quella di inizio dell’attività lavorativa dall’1.8.2023 al 7.9.2023.

La stessa Apicella, pur riconoscendo le firme apposte sia sul contratto, che sulla richiesta di variazione di tesseramento, faceva rilevare come le stesse sembravano più frutto di un “copia – incolla”, possibile con qualsiasi programma di editing, piuttosto che originali, anche perché le due firme apparivano perfettamente identiche tra loro, anche nella sgranatura, mentre disconosceva la sigla apposta a ratifica della cancellazione, con un tratto di penna, della data 1.8.2023, riferita all’inizio dell’attività lavorativa, sostituita con quella scritta a mano del 7.9.2023.

Debora Novellino firmava in data 1.8.2023 sia il contratto di lavoro sportivo nr. 0000242564/23, che la richiesta di variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione), presso la sede della Pomilia Gas, azienda di proprietà del Presidente Raffaele Pipola, alla presenza del Segretario Roberto Romano, il quale apponeva sul contratto a penna la data dell’1.8.2023, successivamente, dietro sua richiesta, le veniva consegnata, sottoscritta anche dal Presidente Pipola, copia del contratto con validità dall’1.8.2023 e fino al 30.6.2024, sul quale venivano apposte su tutte le pagine sia la sua sigla, che quella del Presidente Pipola.

L’accordo di cui sopra, o quanto meno la richiesta di variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione) nr. 0000242564/23, veniva trasmesso dalla società Pomigliano in data 7.8.2023 all’Ufficio Tesseramento, a dimostrazione del fatto che almeno da questa data il Pomigliano chiedeva il tesseramento della calciatrice, anche se il contratto di lavoro sportivo nr. 0000242564/23, con una nuova richiesta di aggiornamento di posizione, veniva depositato dalla società solo in data 5.9.2023.

Dal confronto tra il contratto nr. 0000242564/23 depositato dalla società, sul quale la Novellino riconosceva la sua firma, ma non la sigla apposta di fianco alla data scritta a penna del 5.9.2023 e quello nr. 0000242564/23 allegato dalla calciatrice all’esposto– denuncia, si rileva che su quello depositato dalla società mancano le sigle sulle pagine, porta come data di sottoscrizione il 5.9.2023, la decorrenza dal 5.9.2023 al 30.6.2024, l’inizio dell’attività lavorativa il 5.9.2023, mentre quello effettivamente firmato dalla Novellino e allegato all’esposto-denuncia, oltre ad essere siglato su tutte le pagine, porta come data di sottoscrizione l’1.8.2023, la decorrenza dall’1.8.2023 al 30.6.2024, l’inizio dell’attività lavorativa l’1.8.2023.

Ancora più evidente l’alterazione del contratto nr. 0000926564/23 della calciatrice Greis Domi, in quanto le modifiche alle date di sottoscrizione, di decorrenza e di inizio dell’attività lavorativa, venivano fatte dopo che l’atleta depositava in data 27.7.2023, a mezzo pec, copia del contratto presso la Divisione Calcio Femminile, come attestato anche dall’Ufficio Tesseramento.

Dall’analisi del contratto nr. 0000926564/23 depositato dalla società Pomigliano, sul quale la Domi non riconosceva la firma, anche se somigliante con la sua, e quello nr. 0000926564/23 depositato dalla calciatrice in data 27.7.2023, si rileva che su quello depositato dalla società la data di sottoscrizione era il 30.8.2023, la decorrenza dal 30.8.2023 al 30.6.2024, l’inizio dell’attività lavorativa il 30.8.2023 e il compenso pari a 27.464,00 lordo, mentre su quello effettivamente firmato e depositato dalla calciatrice, la data di sottoscrizione era il 17.7.2023, la decorrenza dall’1.8.2023 al 30.6.2024, l’attività lavorativa l’1.8.2023 e il compenso di 28.824,00 lordo.

La calciatrice Nambi Violah firmava il contratto il 4.8.2023, mentre si trovava in Svezia, inviatole a mezzo mail in data 4.8.2023 dal segretario del Pomigliano Calcio Roberto Romano, dopo averlo firmato lo rinviava al Segretario, il quale, in data 7.8.2023, glielo trasmetteva firmato anche dal Presidente del Pomigliano, come da ricevute mail che allegava.

Dal confronto tra il contratto nr. 0002257064/23 depositato dalla società Pomigliano, sul quale la calciatrice riconosceva la firma, mentre disconosceva la sigla apposta di fianco alla modifica della data di nascita e del codice fiscale e quello nr. 0002257064/23 allegato dall’atleta all’esposto - denuncia, si evidenzia che su quello depositato dalla società la data di sottoscrizione era il 4.9.2023, la decorrenza dal 4.9.2023 al 30.6.2025, l’inizio dell’attività lavorativa il 4.9.2023, mentre su quello effettivamente firmato ed allegato alla denuncia, la data di sottoscrizione era il 4.8.2023, la decorrenza dal 10.8.2023 al 30.6.2025, l’inizio dell’attività lavorativa il 10.8.2023.

Per quanto riguarda il contratto della calciatrice Aryana Lynn Harvey, oltre ad essere state modificate le date di sottoscrizione, decorrenza e inizio attività lavorativa, veniva contraffatta la sua firma, al punto che l’atleta, al fine di tutelare i propri interessi, presentava denuncia–querela contro ignoti presso i Carabinieri di Marano di Napoli.

Dal confronto tra il contratto nr. 0000813064/23, allegato dalla calciatrice alla denuncia-querela e quello nr. 0000813064/23 depositato dalla società Pomigliano, si rileva che su quest’ultimo la data di sottoscrizione era l’11.9.2023, la decorrenza dall’11.9.2023 al 30.6.2025, l’inizio dell’attività lavorativa dall’11.9.2023, oltre al fatto che la firma della calciatrice appare, ictu oculi, totalmente diversa da quella apposta sia a ratifica della denuncia–querela, che da quella apposta sul contratto allegato alla stessa denuncia-querela, sul quale la data di sottoscrizione era il 13.7.2023, la decorrenza dall’1.8.2023 al 30.6.2024, l’inizio dell’attività lavorativa l’1.8.2023.

In relazione alla posizione di Chiara Manca, dal confronto tra il contratto nr. 0002367164/23, allegato dalla calciatrice all’ulteriore esposto denuncia e quello nr. 0002367164/23 depositato dalla società Pomigliano, si rileva che quest’ultimo porta come data di sottoscrizione il 5.9.2023, la decorrenza dal 5.9.2023 al 30.6.2024, l’inizio dell’attività lavorativa il 5.9.2023, mentre quello allegato dalla calciatrice, seppur non firmato dal Vice Presidente della società Felice Pipola, porta come data di sottoscrizione il 7.8.2023, la decorrenza dal 21.8.2023 al 30.6.2024, l’inizio dell’attività lavorativa il 21.8.2023.

Alla luce di quanto sopra appare evidente la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, da parte del sig. Raffaele Pipola, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della Società Pomigliano Calcio Femminile Srl, del sig. Felice Pipola, all’epoca dei fatti vice-presidente della società stessa nonché dell’allora segretario generale, sig. Roberto Romano, per avere gli stessi, nelle loro rispettive qualità, trasmesso, e comunque non impedito la trasmissione, alla Divisione Femminile, dei contratti di lavoro sportivo volti ad acquisire le prestazioni delle Sig.re Gaia Apicella, Debora Novellino, Greis Domi, Violah Nambi, Chiara Manca e Aryana Lynn Harvey modificati relativamente alla data di sottoscrizione, di decorrenza e di inizio dell’attività lavorativa rispetto a quelli effettivamente sottoscritti dalle calciatrici stesse.

I deferiti rispondono, inoltre, anche della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentati alle audizioni del 06.08.24 e del 20.08.24 a seguito di formali convocazioni.

In relazione al quantum delle sanzioni da irrogare, appaiono congrue le richieste formulate dalla Procura, rispettivamente di mesi 12 (dodici) di inibizione al sig. Raffaele Pipola, di mesi 12 (dodici) di inibizione al sig. Felice Pipola e di mesi 9 (nove) di inibizione al sig. Roberto Romano.

Dai comportamenti e dalla responsabilità dei suindicati deferiti deriva la responsabilità della società Pomigliano Calcio Femminile Srl che risulta sanzionabile con euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Raffaele Pipola, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- al sig. Felice Pipola, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- al sig. Roberto Romano, mesi 9 (nove) di inibizione;

- alla società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 27 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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