C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 07/11/2024 – Delibera – Reclamo della società ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA – Campionato Juniores U19 Reg.’B’ – Girone C – GARA del 12.10.2024 – CONCOREZZESE – ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA – C.U. n. 27 del 17.10.2024 del C.R.L. datato 17.10.2024
Reclamo della società ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA – Campionato Juniores U19 Reg.’B’ – Girone C - GARA del 12.10.2024 – CONCOREZZESE – ASD AC ALBOSAGGIA PONCHIERA - C.U. n. 27 del 17.10.2024 del C.R.L. datato 17.10.2024
La Società A.C. ALBOSAGGIA PONCHIERA A.S.D. ha depositato preannuncio di reclamo e reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato, nei suoi confronti e nei confronti della Concorezzese, le sanzioni della perdita della gara per 0 a 3, dell’ammenda di € 150,00 e della squalifica fino al 30.10.2024 per l’allenatore Elio Salinetti, in quanto corresponsabili della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo tutti i propri calciatori presenti in campo, oltre a propri sostenitori. Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della squalifica del sig. Elio Salinetti, di riformare la decisione in ordine alla perdita della gara e di rivalutare l’ammenda di € 150,00. Esaminati dunque gli atti ed il preavviso di reclamo, questa Corte, OSSERVA Preliminarmente, all’esame nel merito occorre valutare la posizione del sig. Elio Salinetti. Il G.S. ha comminato, nei confronti del medesimo allenatore, la sanzione della squalifica sino al 30.10.2024, vale a dire pari a 14 giorni effettivi. L’art. 137, comma 3, lett. b) del CGS dispone che non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Pertanto, il reclamo in ordine alla sanzione del sig. Salinetti è inammissibile. Dal referto di gara, che si ricorda essere fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge chiaramente e dettagliatamente che la partita veniva sospesa per mass confrontation al minuto 49 del secondo tempo. In tale circostanza di tempo e luogo, dopo che il pallone fuoriusciva dalla linea laterale, l’assistente di parte, Falso Michele, della società Albosaggia Ponchiera, comunicava al Direttore di Gara l’uscita del pallone; l’Arbitro poi assegnava la rimessa laterale alla medesima società. A seguito di tale decisione l’allenatore della Concorezzese, Scremin Davide, non concordando, si dirigeva verso il Falso Michele. Il Direttore di Gara, a quel punto, correva verso i due dirigenti per richiamarli alla calma, ma nello stesso momento tutti i giocatori della Albosaggia Ponchiera si dirigevano verso il sig. Falso Michele. Tale comportamento faceva reagire i giocatori della società Concorezzese creando la mass confrontation, con giocatori e dirigenti di entrambe le società sportive che si insultavano e spingevano e con i dirigenti di entrambe le compagini che provavano a separare i tesserati coinvolti. A quel punto, non essendoci più le condizioni di serenità e sicurezza per proseguire la gara, il Direttore decideva per la sospensione della stessa. La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara idonea a scalfirne il valore di prova privilegiata anzidetto Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DICHIARA
inammissibile il reclamo in ordine alla sanzione comminata nei confronti del sig. Salinetti Elio;
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