F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 10/TFNT del 25 Febbraio 2025 (motivazioni) – ASD Junior Santa Sabina / Antonio Iannotta – Reg. Prot. 10/TFN-ST
Decisione/0010/TFNST-2024-2025
Registro procedimenti n. 0010/TFNST/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello – Componente
Francesco Di Leginio – Componente
Alessandro Giuseppe Maruccio - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 febbraio 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Junior Santa Sabina (921059) al fine di richiedere la revoca del provvedimento di svincolo per inattività del calciatore Antonio Iannotta (2385017) emesso dal Comitato Regionale Umbria in data 10 gennaio 2025, la seguente
DECISIONE
Con ricorso ex art. 109 comma 6 NOIF depositato in data 21 gennaio 2025, la Società ASD Junior Santa Sabina ha adito l'intestato Tribunale Federale per chiedere la revoca dello svincolo per inattività del calciatore Antonio Iannotta, nato a Perugia il 3/7/2008, emesso dal Comitato Regionale Umbria in data 10 gennaio 2025.
Agli atti veniva acquisita dal Comitato Regionale Umbria la documentazione inerente alla richiesta dello svincolo per inattività emesso per il calciatore Antonio Iannotta.
Il calciatore Antonio Iannotta non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17 febbraio 2025 per la Società Junior Santa Sabina compariva il dirigente sig. Luca Morlupo, per il calciatore minorenne Antonio Iannotta i genitori Marta Bosi e Vincenzo Iannotta personalmente nonché l'Avv. Caterina Martini, quale procuratore non costituito nell'interesse dei sigg.ri Marta Bosi e Vincenzo Iannotta.
PREMESSO
A fondamento del proprio ricorso la società istante deduceva di avere dimostrato, già nell'opposizione alla richiesta di svincolo depositata al Comitato Regionale Umbria, di avere provveduto ad inviare al giocatore attraverso apposite raccomandate, di cui forniva documentazione, le convocazioni per le quattro gare di campionato disputate dalla Junior Santa Sabina c/Tiberis in data 13/10/2024, c/Lama Calcio in data 19/10/2024, c/Montemorcino in data 26/10/2024 e c/Junior Ramazzano Colombella in data 02/11/2024.
In ragione della mancata risposta alla convocazione, la stessa società inviava raccomandata di contestazione al calciatore, come da documentazione depositata in atti, in ordine alla quale lo Iannotta nulla riscontrava, a dimostrazione del fatto - secondo la deducente - che il calciatore non aveva alcun motivo oggettivo che ne impedisse la partecipazione alle gare e alle previste attività in genere.
La società istante produceva un'iniziale "informale" richiesta di svincolo inviata dai genitori del tesserato in riferimento alla quale quest'ultima, a riprova dell'interesse palesato dalla società all'utilizzo del calciatore stesso, forniva riscontro (documento anch'esso versato in atti) con cui veniva evidenziata la disponibilità a far giocare il ragazzo, circostanza confermata anche dalla contestuale convocazione ad una partita amichevole pre-campionato.
Veniva allegata, inoltre, una conversazione whatsapp del settembre 2024, con cui l'allenatore della ASD Junior Santa Sabina palesava la disponibilità ad accogliere il giocatore, che tuttavia manifestava le proprie titubanze.
DECISIONE
Esaminati gli atti prodotti, a parere di questo Tribunale il ricorso non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Il calciatore Antonio Iannotta chiedeva al Comitato Regionale Umbria lo svincolo per non essere stato convocato in occasione delle gare di campionato del 10 novembre 2024, del 16 novembre 2024, del 24 novembre 2024 e del 30 novembre 2024.
In riferimento a tali gare la ASD Junior Santa Sabina nulla produceva in controprova, limitandosi, piuttosto, ad allegare e documentare convocazioni riguardanti solo le prime quattro gare di campionato e relative contestazioni, non oggetto della richiesta di svincolo.
Infatti, il Comitato Regionale Umbria disponeva lo svincolo del calciatore sulla base della seguente motivazione: “Dall’esame degli atti pervenuti a questo Comitato Regionale risulta che la società non ha prodotto i necessari documenti atti a dimostrare l’inesistenza del diritto allo svincolo con riferimento alle quattro gare consecutive indicate dal calciatore nell’istanza (10/1/2024 – 16/11/2024 – 24/11/2024 – 30/11/2024)”.
Decisione del tutto condivisa da questo Collegio, posto che l'art. 109 NOIF, ai fini dell'ottenimento della decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore, non fa riferimento alle prime quattro gare di campionato ma ad almeno quattro gare consecutive nella stagione sportiva: "il calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante"...................che non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva....ha diritto alla decadenza del tesseramento per inattività....".
Non può trovare accoglimento, quindi, l'assunto prospettato dalla società in base al quale la mancata risposta del calciatore alle contestazioni fosse confermativa del fatto che lo stesso non avesse "alcun motivo oggettivo che ne impedisse la partecipazione alle gare", rientrando la relativa condotta in ragioni del tutto personali tali da escludere i motivi " a lui non imputabili", come prescritto nell'art. 109 NOIF ai fini dell'ottenimento dello svincolo.
Secondo questo Tribunale la lettura della richiamata normativa (art. 109 NOIF) fornita dalla società instante appare errata nella misura in cui la ricorrente ha ritenuto che la mancata risposta del giocatore costituisse elemento sufficiente e conclusivo da giustificare le successive mancate convocazioni in ragione del disinteresse acclarato da parte del tesserato anche attraverso precedenti manifestazioni, quali quelle contenute nella conversazione whatsapp allegata o quella della richiesta informale di svincolo inviata alla società del 25 settembre 2024.
Tale convincimento emerge anche dal ricorso, laddove è scritto testualmente: "Se non bastano quattro convocazioni FORMALI nelle prime quattro giornate di campionato, cosa dovrebbe fare ulteriormente una società per confermare l'interesse...a far giocare un ragazzo?".
La norma in esame non prevede, infatti, in nessuna sua parte che, al ricorrere di quattro convocazioni consecutive, non onorate dal calciatore e ad esso debitamente contestate, la società sia esonerata dal rinnovare il proprio interesse nei confronti del proprio tesserato e possa, pertanto, conservare integro il tesseramento a prescindere da qualsiasi manifestazione di persistente interesse per la prestazione sportiva del calciatore.
Secondo la richiamata normativa la mancata convocazione del calciatore per quattro giornate di campionato consecutive determina, al contrario, come nel caso di specie, l’insorgenza per il calciatore del diritto di richiedere lo svincolo per inattività.
Né la invocata "imputabilità" dei motivi propri del calciatore che escluderebbero il diritto alla decadenza del tesseramento può trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che, a fronte dell’oggettiva mancata convocazione del calciatore per quattro giornate consecutive, l’art. 109 NOIF deve essere interpretato nel senso che l’inattività si presume imputabile alla società. Quest'ultima, qualora ne avesse ravvisato i presupposti, avrebbe ben potuto e dovuto esperire i rimedi previsti nei casi di mancata osservanza del tesserato alle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza, inviando al calciatore specifiche contestazioni formali circa l'inadempimento dei propri doveri e obblighi sportivi, in linea con quanto indicato dall'art. 92 NOIF.
Tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi che l’elemento probatorio costituito dal messaggio inviato dall’allenatore, risalente al settembre 2024, non può apparire, così isolatamente considerato, sufficiente per far valere il principio normativo in esame. Anche le formali contestazioni che la società ha rivolto al calciatore in conseguenza della mancata adesione dello stesso alle precedenti convocazioni avvenute nel mese di ottobre, non possono essere considerate idonee e sufficienti al raggiungimento di tale scopo. Pur a fronte di un comportamento, da parte del calciatore, evidentemente non rispettoso degli obblighi assunti nei confronti della società, quest’ultima avrebbe dovuto attivare tutti gli strumenti formali (anche disciplinari) in suo potere, anziché “accontentarsi” di prendere atto della situazione di stallo venutasi e determinare e rinunciare a convocare per tutte le successive gare di campionato il calciatore, esponendosi, in tal modo, come di fatto poi avvenuto, alla possibile richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF da parte dello stesso.
La lettura di tale norma, offerta e applicata nel caso di specie da questo Tribunale, non appare, peraltro, ispirata a un rigido criterio meramente formalistico, ma intende corrispondere anche ad una sostanziale esigenza di tutela dei sottostanti interessi delle parti, che il legislatore federale ha disegnato nei termini indicati nella norma in questione, individuando un punto di equilibrio degli stessi. In particolare, non può tralasciarsi che, nel rapporto di tesseramento, la società sportiva rimane pur sempre la parte contrattuale dotata di maggior forza, per cui la desistenza dal convocare il proprio tesserato, sia pur in conseguenza di un comportamento in ipotesi deontologicamente non corretto da parte dello stesso, finisce con il determinare una situazione di stallo, che l’ordinamento sportivo non può tollerare, foriera di un marcato pregiudizio per il calciatore che, se non potesse avvalersi dello svincolo per inattività, si troverebbe ad essere “ostaggio” della società fino al termine della stagione sportiva; ma anche per la società stessa, che continuerebbe a non poter fruire delle prestazioni sportive del proprio tesserato. D’altronde, anche dal punto di vista formale, l’imputabilità al calciatore prevista dalla norma quale ipotesi di esonero da responsabilità della società sportiva per la mancata convocazione dello stesso, deve pur sempre essere correlata a ciascuna delle singole gare (per un complessivo di quattro consecutive) in relazione alle quali il tesserato non è stato convocato, non consentendo la norma di individuare tale causa di imputabilità nel fatto che, in precedenti gare (diverse quindi da quelle da prendere in considerazione), il tesserato non abbia risposto alle convocazioni; dovendo essere altri, come già detto, i rimedi, anche sanzionatori, che la società dovrà attivare a fronte di tali comportamenti del calciatore, inadempienti del vincolo assunto con il tesseramento. Per tutti i motivi suesposti, deve, quindi, affermarsi l’infondatezza del ricorso.
Attesa la mancata costituzione del giocatore, le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Junior Santa Sabina e, per l'effetto, conferma il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Umbria in data 10 gennaio 2025 nei confronti del calciatore Antonio Iannotta. Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandro Giuseppe Maruccio Gioacchino Tornatore
Depositato in data 25 febbraio 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
