FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.373/AA del 21/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GATTO ANTOCI DI VITA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni GATTO, Alberto Giovanni ANTOCI e Luciano DI VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni GATTO, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Luciano Di Vita di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Alberto Giovanni ANTOCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Ragusa Calcio consegnata all’arbitro in occasione dell’incontro Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Luciano Di Vita, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Luciano DI VITA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Giovanni GATTO,

Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,

Sig. Luciano DI VITA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni GATTO,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,

2 (due) giornate di squalifica da sontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luciano DI VITA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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