FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.382/AA del 26/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLINI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 742 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Fulvio COLINI avente ad oggetto la seguente condotta:

Fulvio COLINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore di Calcio a Cinque” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. NAPOLI FUTSAL, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver egli, in data 6 gennaio 2025, recato offesa alla persona di altro tesserato e segnatamente del Sig. Daniele MENNINI, anch’egli inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore di Calcio a Cinque” e tesserato per la corrente stagione sportiva con la società A.S.D. REAL SESTO nonché collaboratore della Divisione Calcio a Cinque in qualità di commentatore tecnico per le gare trasmesse in diretta TV sul broadcast Sky Sport, mediante frasi ed espressioni propalate attraverso un messaggio vocale inviato sull’utenza telefonica mobile in uso al MENNINI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Sig. Fulvio COLINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Fulvio COLINI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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