FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.384/AA del 26/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLUCCI SSD CERTOSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 344 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Cristian COLUCCI, e della società SSD CERTOSA ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Cristian COLUCCI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Certosa a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, il giorno 8.10.2024 alle ore 16.20, trasmesso all’arbitro gara Certosa – Vigor Perconti del 5.10.2024, tramite il social network Instagram, un messaggio dal contenuto offensivo; nonché per avere lo stesso, alle ore 18.30 del medesimo giorno ed utilizzando un altro account instagram a lui riconducibile, inviato al direttore di gara un altro messaggio sempre dal contenuto offensivo;

SSD CERTOSA ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Cristian Colucci;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Cristian COLUCCI,

Società SSD CERTOSA ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Domenico Graziano;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Cristian COLUCCI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSD CERTOSA ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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