FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.387/AA del 27/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD TRASTESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD TRASTESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TRASTESE CALCIO, per responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sostenitori della propria squadra i quali, al termine della gara A.S.D. Trastese Calcio - A.S.D. Andrea D’Oria del 2.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, hanno fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi dell’impianto sportivo ed unitamente al sig. Vincenzo Loprestini, calciatore tesserato per la A.S.D. Trastese Calcio, hanno aggredito con reiterati calci e pugni i sigg.ri Nicolò Strada, calciatore e vice presidente della A.S.D. Andrea D’Oria, ed Alessio Strada, dirigente tesserato per la stessa; a titolo, inoltre, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Loprestini così come precedentemente descritti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società ASD TRASTESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Lastrico;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TRASTESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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