FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.393/AA del 31/03/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIAMPAOLO U.S. LECCE Spa
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 751 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco GIAMPAOLO, e della società U.S. LECCE S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
Marco GIAMPAOLO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società U.S.LECCE S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara LECCE vs UDINESE disputata in data 21/02/2025 e valevole per la 26^ giornata del Campionato Nazionale Serie A della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (A.E. Sig. K. BONACINA della Sez. AIA di BERGAMO, arbitro di campo e A.E. Sig. M. GUIDA della Sez. AIA di TORRE ANNUNZIATA arbitro addetto al VAR) che ebbero a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; U.S. LECCE S.p.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Marco Giampaolo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: ⋅ Sig. Marco GIAMPAOLO,
Società U.S. LECCE S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sandro MENCUCCI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Marco GIAMPAOLO,
€ 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società U.S. LECCE S.p.A.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
