FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.395/AA del 02/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PASSAMONTI FABRI ASD LISCIANI TERAMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 476 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco PASSAMONTI, Riccardo FABRI e della società A.S.D. LISCIANI TERAMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco PASSAMONTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Lisciani Teramo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lisciani Teramo, consentito e comunque non impedito che in data 31.10.2024, il calciatore Fabri Riccardo venisse tesserato con le errate generalità corrispondenti a Fabri Riccardo nato il 12.10.2006 generando la matricola 4.557.728, essendo già lo stesso calciatore tesserato con le generalità reali corrispondenti a Fabri Riccardo nato il 12.10.2005 ed avente la matricola 6.841.726, generando così due tesseramenti diversi; nonché per avere consentito e comunque non impedito al calciatore Fabri Riccardo di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Lisciani Teramo, alla gara Lisciani TeramoSulmona Futsal del 3.11.2024 valevole per il campionato Under 19 Nazionale Calcio A5 maschile Girone P con le errate generalità di Fabri Riccardo nato il 12.10.2006 e con il numero di matricola 4.557.728 nonostante lo stesso risultasse tesserato con le reali generalità di Fabri Riccardo nato il 12.10.2005 e con numero di matricola 6.841.726, eludendo così il divieto di partecipazione al Campionato Nazionale Under 19 così come da Comunicato Ufficiale n 1 del 1.07.2024 della Divisione Calcio A 5;

Riccardo FABRI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Lisciani Teramo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con l’art. 39, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito ad essere tesserato sia con le errate generalità di Fabri Riccardo nato il 12.10.2006 e con il numero di matricola 4.557.728 sia con quelle reali di Fabri Riccardo nato il 12.10.2005 e con il numero di matricola 6.841.726, generando così due tesseramenti diversi; nonché ancora per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Lisciani Teramo, alla gara Lisciani Teramo- Sulmona Futsal del 3.11.2024 valevole per il campionato Under 19 Nazionale Calcio A5 maschile Girone P, nonostante lo stesso non potesse essere tesserato in data 31.10.2024 per la società A.S.D. Lisciani Teramo con le errate generalità di Fabri Riccardo nato il 12.10.2006 e con il numero di matricola 4.557.728 poiché già tesserato con le esatte generalità di Fabri Riccardo nato il 12.10.2005 e con il numero di matricola 6.841.726, eludendo così il divieto di partecipazione al Campionato Nazionale Under 19 così come da Comunicato Ufficiale n 1 del 1.07.2024 della Divisione Calcio A 5;

A.S.D. LISCIANI TERAMO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Passamonti Marco e Fabri Riccardo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Marco PASSAMONTI,

Sig. Riccardo FABRI,

Società A.S.D. LISCIANI TERAMO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco PASSAMONTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco PASSAMONTI,

3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo FABRI,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. LISCIANI TERAMO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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