FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.397/AA del 02/04/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRIGERIO ASD ACCADEMIA INVERUNO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 488 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Massimo FRIGERIO, e della società A.S.D. ACCADEMIA INVERUNO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimo FRIGERIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Accademia Inveruno, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di informare immediatamente la Segreteria Generale della F.I.G.C., il Comitato Regionale Lombardia e la Sezione Medica del Settore Tecnico della accertata inidoneità alla pratica agonistica del tesserato sig. Alessio Notareschi, attestata in data 24.11.2023 e successivamente confermata con decisione della Commissione Regionale d’Appello della Regione Lombardia dell’1.10.2024 a seguito di istanza di revisione interposta dall’atleta;
A.S.D. ACCADEMIA INVERUNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Massimo Frigerio; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Massimo FRIGERIO,
Società A.S.D. ACCADEMIA INVERUNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo FRIGERIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo FRIGERIO, × € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA INVERUNO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
