FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.437/AA del 08/05/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POL BORGO VIRGILIO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pfi 24-25 adottato nei confronti della società POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD, per responsabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 62, comma 2, delle N.O.I.F., poichè nel corso della gara Polisportiva Borgo Virgilio A.S.D. – Darfo Boario S.R.L. S.S.D. del 3.11.2024, valevole per il campionato Under 16 Regionali, hanno fatto ingresso nel recinto di gioco due persone non autorizzate, più precisamente i genitori del calciatore minore G. B. tesserato per tale società; la madre del calciatore appena citata, poi, si è soffermata ad inteloquire con l’arbitro, protestando avverso le decisioni da questi assunte e proseguendo nel tenere tale condotta anche al termine della gara;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Arturo Cretella;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione: € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA BORGO VIRGILIO ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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