C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 24/04/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società San Miniato in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Cresti Tommaso, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. 70 del 3/4/2025 ). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CRESTI TOMMASO (SAN MINIATO A.S.D.) Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.” C.R. TOSCANA – C.U. 79 del 24/04/2025

Reclamo proposto dalla Società San Miniato in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. a carico del calciatore Cresti Tommaso, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. 70 del 3/4/2025 ). “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CRESTI TOMMASO (SAN MINIATO A.S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.” C.R. TOSCANA - C.U. 79 del 24/04/2025  

La Società reclamante assume che il calciatore, come asserito al D.G. a fine gara dallo stesso, sia sostanzialmente intervenuto per dividere i contendenti e non gli potrebbe quindi essere addebitato alcun comportamento avente rilievo disciplinare. Tuttavia, quand’anche non si volesse credere alla versione fornita dal Cresti – sostiene sempre la Reclamante – la trattenuta per la maglia e la spinta sarebbero da inquadrare in un contesto antisportivo, ma non violento ed all’uopo richiama numerosi precedenti giurisprudenziali che attesterebbero come nella condotta posta in essere dal Cresti mancherebbero del tutto quella vigoria sproporzionata, impetuosa ed incontrollata, nonché quella aggressività che dovrebbero invece connotare la condotta in questione affinché la medesima possa essere qualificata come violenta. Peraltro - osserva ancora la Società reclamante - non avrebbe alcun rilievo la circostanza per la quale, nel referto, la condotta de qua sia stata rubricata come “condotta violenta”, posto che la qualificazione dei fatti spetterebbe soltanto agli organi di giustizia sportiva. Per l’effetto, previa deruburicazione della condotta nell’ambito dell’art. 39, anziché dell’art. 38 del C.G.S. e conseguente qualificazione della stessa come gravemente antisportiva, chiede la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in relazione al contenuto del reclamo, lo stesso conferma integralmente quanto già riportato nel referto. La versione offerta dalla Reclamante, secondo la quale il Cresti avrebbe, in realtà, inteso dividere i contendenti, non trova alcun conforto negli atti ufficiali cui invece deve essere necessariamente riconosciuto valore probatorio privilegiato ex art. 61 comma 1 C.G.S.. Orbene, se da un lato deve quindi considerarsi acclarato che il calciatore abbia tirato la maglia e spinto l’avversario, dall’altro occorre verificare se la condotta in questione debba essere qualificata come violenta ovvero gravemente antisportiva. Infatti, come correttamente rilevato nel reclamo, la qualificazione giuridica e disciplinare del fatto, spetta esclusivamente agli organi di giustizia sportiva e la rubricazione della condotta contenuta nel referto può avere, tutt’al più, un valore meramente indicativo. Ciò premesso, per una corretta qualificazione, occorre discendere dal contesto in cui la condotta è stata posta in essere. Tale contesto, nel caso di specie, emerge in maniera abbastanza chiara dagli atti ufficiali di gara: allo scadere del tempo regolamentare la Società ospitata segnava il terzo goal, “accorciando così le distanze”, in conseguenza di ciò, nell’area di rigore del San Miniato, si creava un assembramento tra vari calciatori delle due squadre, in occasione del quale si confrontavano, da un lato i calciatori della Sestese che intendevano riprendere celermente il gioco per tentare il pareggio in extremis, dall’altro i calciatori del San Miniato i quali invece intendevano ritardare la ripresa del gioco proprio per scongiurare il pareggio. L’intervento del Cresti si è innescato in tale ambito e deve perciò essere valutato di conseguenza. Cosicché, risulta palese che l’intento del calciatore fosse esclusivamente quello di attuare una condotta ostruzionistica nei confronti degli avversari, in particolare di quell’avversario, impedendogli di recuperare il pallone e quindi tentando di ritardare il più possibile la ripresa del gioco; viceversa, ad avviso del Collegio, nell’azione del Cresti non è dato ravvisare alcun intento violento ovvero alcuna volontà, anche solo potenzialmente, lesiva. Di guisa che la condotta in esame deve essere qualificata come gravemente antisportiva ed inquadrata pertanto nell’ambito dell’art. 39 comma 1 del C.G.S. con ogni necessaria conseguenza in termini di sanzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo avverso la squalifica del calciatore Cresti Tommaso riducendo la squalifica a 2 (due) gare effettive. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it