Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0215/TFN - SD del 4 Giugno 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - V.A., V.G. e FC Trapani 1905 Srl - Reg. Prot. 209/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione all’Amministratore Unico ed al procuratore dotato dei poteri di rappresentanza della società, per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1 e 33, comma 4, lett. d) ed f) CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) terzo e quarto capoverso NOIF, per non aver ritualmente assolto agli obblighi di versamento - entro il 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 370.123,00=; - entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 241.950,00=; eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per aver estinto i suddetti debiti con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta che, l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. TY9CR3S00073/2025, avvenuta in data 22.4.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo ed in ogni caso per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali a mezzo di compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241/1997, con l’utilizzo di indebiti crediti di imposta maturati da soggetti terzi; Punti 8 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai suoi legali rapp.ti ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31, commi 1, 33, comma 4 lett. d) ed f) CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A, par. VI, punto 2) terzo e quarto capoverso NOIF, che pongono gli obblighi in esame a carico anche della società in modo diretto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0211/TFN - SD del 30 Maggio 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - M.C., E.C. e Brescia Calcio Spa - Reg. Prot. 212/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento: 1. entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00; 2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00; segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. …, avvenuta in data 9.5.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi; Mesi 6 di inibizione al Consigliere Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società Brescia Calcio S.p.A., per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento: 1. entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00; 2. entro il termine del 16 aprile 2025, delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00. Segnatamente, eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, con l’utilizzo di crediti di imposta formalmente acquistati in virtù di contratti di cessione di crediti di imposta, che l’Agenzia delle Entrate, con la notifica dello schema di atto n. …, avvenuta in data 9.5.2025, ha ritenuto inesistenti per mancanza del presupposto costitutivo; in ogni caso, per avere lo stesso provveduto ad estinguere debiti fiscali e previdenziali per le mensilità di novembre e dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025, a mezzo di compensazione ex art. 17 del D. Lgs. 241/97, con l’utilizzo indebito di crediti d’imposta maturati da soggetti terzi; Punti 8 di penalizzazione in classifica, di cui 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e 4 da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 a carico della società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal presidente e dal consigliere delegato ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dagli art. 31, comma 1, 33, comma 4 lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.Il caso di specie: In data 17 febbraio 2025, la società Brescia Calcio SpA, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) delle N.O.I.F., trasmetteva alla Co.Vi.So.C. le quietanze dei modelli F24 relative ai pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps attinenti le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa € 1.445.044,00. La Co.Vi.So.C., rilevato che i suddetti pagamenti erano avvenuti impiegando crediti di imposta in compensazione cosiddetta orizzontale (nello specifico crediti IVA), chiedeva chiarimenti alla società, all’esito dei quali apprendeva che la stessa aveva sottoscritto, in data 17 febbraio 2025, un contratto in forza del quale aveva acquistato crediti di imposta da una società veicolo di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 denominata Gruppo Alfieri SPV S.r.l. Poiché non vi era compiuta evidenza né della puntuale e coerente maturazione dei crediti d’imposta impiegati in compensazione dalla società Brescia Calcio né della legittima compensabilità dei crediti medesimi, la Co.Vi.So.C., con nota del 28 febbraio 2025, prot. n. 509/2025, segnalava detta situazione all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia, all’INPS Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali, all’INPS Direzione Centrale Entrate, alla Guardia di Finanza Comando Provinciale Brescia e all’Agenzia delle Entrate, Settore Contrasto Illeciti, chiedendo di procedere alle relative verifiche. La Co.Vi.So.C. concludeva la nota scrivendo che: “Resta inteso che laddove codeste spettabili Autorità dovessero addivenire alla conclusioneche il credito d’impostaimpiegatoin compensazione dalla Società presenti tratti di irritualità tali da poterlo ascrivere alla categoria dei crediti d’imposta indebiti o inesistenti, allora tale informazione risulterà essenziale anche per le valutazioni di pertinenza dell’ordinamento sportivo. In tale prospettiva, pertanto, si resta in attesa di conoscere l’esito delle attività condotte con ogni possibile urgenza consentita dalle contingenze”. Con nota del 29 aprile 2025, Prot. n. 913/2025, la Co.Vi.So.C. scriveva nuovamente ai succitati enti sollecitando un riscontro alla nota inoltrata il 28 febbraio e rappresentando di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani - lo schema d’atto relativo alle verifiche eseguite nei confronti della F.C. Trapani 1905 S.r.l., la quale aveva anch’essa utilizzato crediti in compensazione acquistati dalla società Gruppo Alfieri SPV S.r.l. La Co.Vi.So.C. rappresentava, altresì, che la società Brescia Calcio aveva sottoscritto sempre con la Gruppo Alfieri SPV S.r.l., rispettivamente in data 28 febbraio, 20 marzo e 10 aprile 2025, altri tre contratti di cessione di crediti di imposta, i quali erano poi stati impiegati in compensazione orizzontale, dal Brescia Calcio, per il versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2025. Concludeva, pertanto, la nota scrivendo: “In tale prospettiva, pertanto, si resta in attesa di conoscere l’esito delle attività condotte con ogni possibile urgenza consentita dalle contingenze”. In data 9 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, inoltrava alla Co.Vi.So.C., e per conoscenza all’Ufficio Controlli della Direzione Regionale Lombardia, una nota con la quale, nel rispondere alla richiesta della Co.Vi.So.C. del 28 febbraio, precisando di aver ricevuto dalla Direzione Regionale Lombardia l’invito ad effettuare il controllo in ordine alla segnalazione relativa al Brescia Calcio in data 12 marzo 2025, comunicava che a seguito dell’attività istruttoria effettuata dall’Ufficio si hanno fondati motivi per ritenere illegittimo l’utilizzo dei crediti. Si segnala che oltre ai versamenti indicati nella segnalazione del 28/02/2025 nelle date del 20/03/2025, 31/03/2025 e 10/042025 sono stati presentati altri mod. F24 seguendo la stessa modalità operativa. L’Agenzia delle Entrate concludeva la nota evidenziando di aver avviato l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati; in particolare in ossequio all’art. 6-bis della L.212/2000, con “schema di atto” notificato il 09/05/2025 è stato attivato il contraddittorio obbligatorio con la società il cui esito, presumibilmente entro fine giugno, sarà oggetto di ulteriore comunicazione. A detta nota, la Co.Vi.So.C. rispondeva nella medesima data del 9 maggio, chiedendo di ricevere con urgenza una sintesi delle contestazioni e le motivazioni che avevano portato l’Agenzia delle Entrate ad avviare l’iter amministrativo per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati. La Co.Vi.So.C., in particolare, affermava che laddove fosse confermato il carattere indebito dei crediti impiegati in compensazione tale circostanza avrebbe effetti anche ai fini dell’ordinamento sportivo. Di qui, pertanto, l’esigenza di potere acquisire un quadro informativo quanto più possibile compiuto ed aggiornato. Con pec del 16 maggio 2025, ore 17.50, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva alla Co.Vi.So.C. lo schema di atto N. T9HCRA100079/2025 che era stato notificato al Brescia Calcio in data 9 maggio 2025. In detto schema d’atto l’Agenzia delle Entrate prefigurava l’utilizzo indebito dei crediti di imposta al fine di procedere al pagamento, tramite compensazione, dei debiti relativi alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps dovuti per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025. La Co.Vi.So.C., pertanto, in data 17 maggio 2025, trasmetteva gli atti alla Procura Federale.

Massima: Ai deferiti è contestato il mancato versamento, entro il termine del 17 febbraio 2025, di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 1.439.676,00, nonché il mancato versamento, entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00. E’ pacifico, in quanto non contestato neppure dai deferiti, che gli stessi, per procedere al pagamento dei suddetti oneri fiscali e previdenziali, hanno utilizzato in compensazione i crediti acquistati dalla società Gruppo Alfieri SPV S.r.l. e, nello specifico, crediti IVA. Detta operazione di compensazione deve, a parere del Tribunale, ritenersi chiaramente illegittima. Nel sistema tributario è certamente ammesso l’istituto della compensazione, il quale consente al contribuente di estinguere i propri debiti tributari o previdenziali mediante l’utilizzo di un controcredito risultante dalle dichiarazioni annuali. La legge riconosce due tipologie di compensazione, quella verticale, che avviene tra imposte della medesima natura, e quella orizzontale, che ha ad oggetto imposte e contributi di natura diversa. Tali compensazioni incontrano, tuttavia, dei limiti. L’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, difatti, stabilisce che “I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Secondo detta norma, dunque, i contribuenti possono avvalersi dell’istituto della compensazione cd. orizzontale solo allorquando i debiti, e i contrapposti crediti, siano di titolarità del medesimo soggetto. In mancanza di detta omogeneità la compensazione deve ritenersi illegittima, atteso che, come affermato sia dalla giurisprudenza ordinaria e sia dalla giurisprudenza federale, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti (Cass., n. 31309/2023; CFA, Decisione n. 98/CFA-2024-2025). Ebbene, la società Brescia Calcio, come innanzi detto, ha acquistato crediti dal Gruppo Alfieri SPV S.r.l. che ha utilizzato per compensare debiti di natura diversa, ossia i debiti relativi ai contributi INPS e alle ritenute IRPEF oggetto del presente procedimento. Detta compensazione, dunque, alla luce di quanto detto, deve ritenersi illegittima, così come riconosciuto espressamente anche da Agenzia delle Entrate nello schema d’atto notificato alla società deferita. A ciò si aggiunga che dagli atti emergono anche elementi che inducono a dubitare della stessa esistenza dei crediti portati in compensazione dai deferiti. A titolo esemplificativo, basti considerare quanto riportato da Agenzia delle Entrate nel suddetto schema di atto, laddove, nell’esaminare “l’affidabilità” delle società titolari dei crediti ceduti al Brescia Calcio, con riferimento alla società Studio Paghe 2000 srls, rileva che la stessa nella dichiarazione integrativa IVA 2024 indica un ammontare di acquisti per oltre 6 milioni di euro, a fronte di fatture di acquisto emesse nei suoi confronti e rinvenute nel cassetto fiscale di soli € 7.523,19. Ed ancora. Con riferimento alla società Honda srl, la cui partita IVA è stata cancellata ad aprile 2025, Agenzia delle Entrate ha rilevato che nei confronti della stessa sarebbero state emesse fatture di acquisto da parte di società che non avevano presentato le dichiarazioni o comunque erano cessate. In definitiva, le compensazioni operate dalla odierna deferita devono ritenersi del tutto illegittime, con la conseguenza, riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate nello schema d’atto notificato, che l’estinzione del debito relativo ai contributi INPS e alle ritenute IRPEF dei mesi novembre 2024-febbraio 2025, non si è verificata. Né, per giungere a conclusioni diverse, può valere quanto sostenuto dai deferiti in ordine alla circostanza che il sistema informatico, a fronte delle suddette compensazioni, avrebbe generato le relative quietanze di pagamento, e che, pertanto, i debiti INPS e IRPEF dovrebbero ritenersi estinti, residuando il solo diritto di Agenzia delle Entrate di recuperare il credito illegittimamente compensato. Difatti, l’esposizione nei confronti del Fisco, comunque la si voglia chiamare, e dunque anche laddove la si voglia chiamare “recupero”, è restata nel suo ammontare. E, poiché l’ordinamento sportivo, al fine di garantire la par condicio tra le società, impone la definizione dei rapporti con il Fisco e con l’INPS entro determinati termini (e ciò anche come indice della stabilità economica e finanziaria delle società), è evidente che le operazioni poste in essere dalla societa’ deferita non hanno in alcun modo definito i suddetti rapporti proprio perché, come detto, a prescindere dal nome che le si voglia dare, è tutt’oggi in essere. Del resto, ragionare diversamente, significherebbe ammettere che l’estinzione di un debito possa avvenire a seguito di un mero rilascio di un modello di quietanza da parte di un sistema informatico in attesa delle opportune verifiche, a prescindere dall’esistenza di un pagamento effettivo. Il che vale anche per i contributi INPS, atteso che il DURC, depositato e tanto invocato dai deferiti, ha espressamente, nel medesimo documento, una validità di 120 gironi, così confermandone la natura provvisoria in attesa dei controlli effettivi.

Massima: I deferiti si sono difesi sostenendo la mancanza di una loro responsabilità per aver agito in assoluta buona fede. In particolare, i deferiti sostengono di essere state vittime di una truffa posta in essere dal sig. …, amministratore unico della … S.r.l. e dal dott. …, commercialista di fiducia del Brescia Calcio dal 2020, per la quale hanno sporto denuncia querela innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Nello specifico, secondo i deferiti, la proposta di acquistare crediti di imposta dalla società … srl sarebbe pervenuta proprio dal dott. …, il quale non solo avrebbe, in occasione delle scadenze federali, prospettato al Presidente … tale opportunità, ma avrebbe anche direttamente seguito l’intera operazione. Ebbene, a parere del Tribunale, ammesso anche che i fatti si siano svolti come riportato dai deferiti, ciò non vale ad esimere gli stessi dalla responsabilità in relazione alle condotte contestate. Dagli atti di causa emerge che: - in data 17 febbraio 2025, e dunque il medesimo giorno in cui scadevano i termini per il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, alle ore 12.00, il dott. …, commercialista di fiducia della società Brescia Calcio, scriveva alla suddetta società, una mail del seguente tenore: Allego quanto in oggetto ricevuto dalla spv per vostra verifica. Chiedo gentile conferma del tutto in modo da organizzare lo scambio via pec del contratto sottoscritto digitalmente. In caso positivo del tutto, si procederà nel pomeriggio. Grazie. M.; - alle ore 14.47, del medesimo giorno, l’ufficio amministrativo del Brescia Calcio, in risposta alla mail ricevuta la mattina, scriveva: …, in allegato i documenti ed il contratto firmato. - alla mail era allegato il contratto, datato appunto 17 febbraio 2025, con il quale il Brescia Calcio acquistava dalla società ….. s.r.l. crediti di imposta per un valore nominale di € 1.473.029,18 a fronte di un corrispettivo pari al 77% del suddetto valore nominale, versato successivamente al rilascio delle ricevute di quietanza di Agenzia delle Entrate; - stipulato il contratto, la società Brescia Calcio, sempre il 17 febbraio 2025, utilizzava in compensazione i crediti così acquistati per procedere al pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un totale di € 1.439.676,00; - nei mesi successivi, il Brescia Calcio si rivolgeva nuovamente al dott. … per procedere all’acquisto di ulteriori crediti da usare in compensazione. In particolare, in data 10 marzo 2025, l’ufficio amministrativo del Brescia Calcio scriveva al Dott. …: Buonasera Dott. …, avremmo necessità di versare questo F24 scadente il 12/03/2025. Il Presidente ci riporta a Lei, chiedendo se possibile versarlo acquistando come per i precedenti, il credito. Chiediamo gentilmente riscontro in merito. Inoltre, il giorno successivo scriveva: Buongiorno …., ringraziamo e confermiamo la modalità di versamento dell'F24, come in precedenza tramite acquisto di credito. Restiamo cortesemente in attesa di conferma di trasmissione.

Sempre nel mese di marzo e nel mese di aprile, più volte, l’Ufficio amministrativo scriveva al dott. … allegando i Modelli F24 che ti chiediamo di trasmettere utilizzando i crediti di imposta. - difatti, successivamente alla stipula del contratto di cessione dei crediti di imposta del 17 febbraio, e precisamente in data 28 maggio 2025, 20 marzo 2025, 31 marzo 2025 e 10 aprile 2025, il Brescia Calcio sottoscriveva con la società … s.r.l. altri 4 contratti di acquisto crediti di imposta, per un valore nominale complessivo di circa € 570.000,00, pagati sempre al 77% del valore nominale, e con detti crediti provvedeva a versare, a mezzo compensazione, ritenute Irpef e quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 445.485,00. Sempre dagli atti di causa emerge che la … s.r.l. è una società di recentissima costituzione (9 ottobre 2024), non ha depositato bilanci, ha un capitale sociale assai modesto, di appena € 25.000,00, non ha dipendenti ed ha un legale rappresentante di soli 25 anni. La stessa, inoltre, nonostante la sua attività avesse ad oggetto lo svolgimento di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari (ivi inclusi i crediti nascenti da prestiti obbligazionari), sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 30 aprile 1999, n. 130, non risulta compresa nell’elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione autorizzate dalla Banca d’Italia ad operazioni di cartolarizzazione di crediti. Ebbene, in tale contesto, non può non ravvisarsi una responsabilità degli odierni deferiti. E’, difatti, principio pacifico nell’ordinamento statale (sub specie di culpa in eligendo) e federale, sub specie art. 4 CGS, che ogni condotta di omesso controllo e vigilanza, a fronte di obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive comporti responsabilità. Detti obblighi sono stati del tutto disattesi dagli odierni deferiti. Gli stessi, difatti, in assenza di qualsivoglia minima attività di verifica e di controllo in ordine alla idoneità e serietà dei soggetti coinvolti, hanno proceduto ad acquistare, il medesimo giorno delle scadenze federali, crediti per oltre un milione di euro da utilizzare per l’adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali. La condotta è ancor più grave se solo si consideri che per comprendere la realtà dei fatti, o quantomeno per ingenerare un dubbio sulla legittimità dell’operazione, sarebbe bastato estrarre una semplice visura camerale, dalla quale, come si è innanzi detto, emergevano circostanze tali da consentire di comprendere l’inaffidabilità della società … s.r.l., o comunque da suggerire ulteriori e più approfondite verifiche. Ulteriori e approfondite verifiche che non sono state eseguite nemmeno nei mesi successivi, e che hanno portato la società a concludere con il … altri ulteriori quattro contratti di acquisto dei crediti, utilizzati per pagare i debiti INPS e IRPEF con scadenza aprile 2025.Del resto, l’omissione dei dovuti controlli e verifiche da parte della società è riconosciuta dallo stesso Direttore Generale della società Brescia Calcio, dott. …. Lo stesso, difatti, sentito ai sensi degli artt. 391 e ss. cpp, alla domanda che lei sappia qualcuno di Brescia Calcio spa effettuò delle verifiche sulla Gruppo Alfieri spv srl e sulla sua affidabilità, rispondeva: “Non lo so. La verifica sull’affidabilità era di esclusiva competenza del dott. …” (soggetto scelto dalla società deferita, con ogni conseguente responsabilità in eligendo e in vigilando). Né per esimersi da responsabilità può valere la circostanza dedotta dai deferiti, secondo la quale tutta l’operazione sarebbe stata seguita dal loro commercialista di fiducia, Dott. … La giurisprudenza concorde della giustizia sportiva ritiene, difatti, non idoneo, ai fini dell’esclusione della responsabilità disciplinare della società e dei suoi vertici, il fatto che un’attività (o una parte di un’attività) rilevante sul piano disciplinare sia stata svolta da terzi, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., “il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e, analogamente, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. i “committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro (…) commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti” (CFA. Decisione n. 65/CFA-2024-2025). Alla stregua, pertanto, dei principi innanzi espressi deve riconoscersi la responsabilità degli odierni deferiti per le condotte contestate, ivi compresa la responsabilità del sig. Edoardo Cellino, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dai deferiti, lo stesso, come si evince dalla visura camerale, aveva tutti i poteri per compiere, e quindi per vigilare od anche impedire perché fraudolente, le operazioni afferenti il pagamento delle imposte e dei contributi.

Massima: Quanto al trattamento sanzionatorio, l’art.33, comma 4, lett. d), CGS stabilisce che il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità del trimestre 1° novembre - 31 gennaio, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Con riferimento, invece, al mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio, la lett. f) della medesima norma stabilisce che la sanzione della penalizzazione di almeno due punti in classifica deve essere scontata nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità. Detta disposizione, che deve essere letta anche alla luce del principio di effettività e afflittività delle sanzioni irrogate, sancito dalla lett. g) dell’art. 8 CGS, secondo il quale “se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”, non può che comportare, a carico della società Brescia Calcio SpA la sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro (relativi agli omessi versamenti delle mensilità novembre 2024- gennaio 2025) da scontarsi nella corrente stagione sportiva in forza del suddetto principio di effettività e afflittività della sanzione, e quattro (relativi agli omessi versamenti di febbraio 2025) da scontarsi nella prima stagione utile a decorrere da quella 2025-2026, così come imposto dalla lett. f) dell’art. 33, comma 4, CGS. E ciò tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento secondo cui, ai fini della sanzione minima edittale di due punti di penalizzazione, di cui all’art.33 CGS, l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e l’omesso versamento dei contributi INPS costituiscono autonome violazioni del precetto normativo (CFA, SS.UU., n.132/2023-2024). Per ciò che concerne, invece, il sig. … e il sig. … il Tribunale ritiene equa nei loro confronti la sanzione di mesi sei di inibizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0216/TFN - SD del 4 Giugno 2025 (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - S.A., D.A.S.C. e ACR Messina Srl - Reg. Prot. 192-193/TFN-SD

Massima: Mesi 10 di inibizione al Presidente ed Amministratore a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025; b) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli  emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;  Segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 46.271,00; - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022; - i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 66.909,00; - i contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025; - i contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n. 4800.13/03/2023.0136355; con applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. … nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 757pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025; Mesi 10 di inibizione all’Amministratore a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025; b)  per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli  emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025;  Segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 46.271,00; - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022; - i contributi INPS per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 66.909,00; - i contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025; - i contributi INPS relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n. 4800.13/03/2023.0136355; con applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. … nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 757pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025; Punti 14 di penalizzazione in classifica alla società, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai legali rapp.ti ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Massima: Il Tribunale  ritiene provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine a tutti gli addebiti loro ascritti a seguito dei rilievi della Co.Vi.So.C., compendiati nelle due note prot. n. 894 e 895  del 24.4.25, restati peraltro incontestati dalla società ACR Messina srl. In particolare, l’omesso pagamento, entro il termine del 16 aprile 2025, degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, di cui al procedimento 1078pf24-25 (n. 192 TFN-SD/2024-2025), integra, incontestabilmente,  la violazione dell’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F.. Secondo il dettato dell’art. 33 comma 3 lett. f) del CGS, “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: f) il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”. L’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F. prescrive altresì che “Le società di Serie A devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite - entro il 16 aprile l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di febbraio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”. Analogamente, deve ritenersi indubitabilmente integrata la violazione dell’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F., di cui al procedimento 1077pf24-25 (n. 193 TFN-SD/2024-2025), a norma del quale  “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”, con onere (ex art. 85 lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F.)  di documentare l’assolvimento di tali obblighi entro il 16 aprile. Come è noto, la normativa sopra richiamata è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e tempestività dei pagamenti nei termini previsti dal legislatore federale, quale indicatore della stabilità economicofinanziaria delle società sportive, al fine di garantire la par condicio tra le squadre partecipanti ai campionati  e, per l’effetto,  la regolarità delle competizioni. Così definito il perimetro normativo, ritiene il Tribunale che la società ACR Messina Srl debba rispondere di tutte le violazioni ascrittele, in quanto provate per tabulas e restate incontestate dai soggetti deferiti. Dalle risultanze dell’attività di verifica posta in essere dalla Co.Vi.So.C., in relazione alle quali i soggetti deferiti non hanno ritenuto di formulare alcuna osservazione, è infatti emerso che la società, alla scadenza federale del 16.4.25:  - non ha corrisposto gli emolumenti relativi a febbraio 2025; - non ha effettuato il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - non ha versato le ritenute Irpef relative alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025, del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della L. 197 del 29.12.2022; - non ha versato i contributi Inps relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025;- non ha versato i contributi Inps relativi alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2025 del piano di rateazione n.4800.13/03/2023.0136355. L’Organo di controllo ha altresì dato contezza del permanere, alla nuova scadenza del 16.4.25, dell’omesso versamento: - delle ritenute Irpef, per un importo di circa 46.271,00 euro, relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025; - dei contributi Inps, per un importo di circa 66.909,00 euro, relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, già oggetto di precedente segnalazione del 24.2.25 (prot. 306/2025) e del relativo procedimento disciplinare n. 757pf24-25, definito con decisione di questo Tribunale n. 163/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025. La responsabilità degli inadempimenti sopra riportati va pertanto ascritta agli odierni deferiti, rivestendo, alla data del 16.4.25, ruoli di rappresentanza della società sportiva e come tali destinatari degli obblighi normativi. Alla responsabilità dei LL.RR., come sopra accertata, consegue quella della società di appartenenza, chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta, ex 6, comma 1, CGS,  sia a titolo di responsabilità propria, trattandosi di obblighi, quelli di cui all’art. 33 del CGS e all’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI) delle N.O.I.F., posti in modo diretto anche a carico delle società. Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio reputa che le sanzioni richieste dalla Procura Federale nei confronti della società deferita non possano essere integralmente condivise alla luce della contestata recidiva. L’istituto è regolato dall’’art. 18 del CGS, che recita testualmente: “… alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni …”. Alla luce del dettato normativo, ritiene il Tribunale, in conformità alle precedenti pronunce in subiecta materia (ex pluris Decisione/0160/TFNSD-2024-2025), che il previsto “aumento”, dovendo essere applicato sulla pena qualitativa edittalmente prevista per la violazione contestata, debba essere conforme alla natura ed al genere della  sanzione principale. Diversamente opinando, infatti, l’aumento della pena ai sensi dell’art. 18 CGS determinerebbe l’applicazione di una sanzione di natura diversa da quella prevista dall’Ordinamento federale per la violazione ascritta. Dall’applicazione dell’enunciato principio discende che la società ACR Messina Srl, relativamente alle violazioni di cui al deferimento n. 26292 /1077pf24-25/GC/blp (rubricato da quest’Ufficio al n. 193/TFNSD/2024-2025), dovrà essere sanzionata con 12 punti  di penalizzazione, di cui 8 punti quale minimo edittale (2 punti per ogni violazione ascritta), aumentati di 4 punti  per effetto della contestata recidiva (1 punto per ciascuna violazione).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0120/CFA del 30 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione n. 0215/TFN - SD del 4 Giugno 2025

Impugnazione – istanza:  F.C. Trapani 1905 S.r.l.-Sig. V.A.-Sig. V.G. -PF

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato l’amministratore (mesi 6), il procuratore speciale (mesi 6) e la società (punti 8) per la violazione degli artt. 4, comma 1, 31, comma 1, e 33, comma 4, lett. d) ed f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) terzo e quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere ritualmente assolto agli obblighi di versamento: - entro il termine del 17 febbraio 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 370.123,00; - entro il termine del 16 aprile 2025 delle ritenute Irpef e di quota parte dei contributi Inps, relativi alla mensilità di febbraio 2025, per un importo pari a circa Euro 241,950,00..Sul punto la decisione impugnata merita di essere confermata, anche nella parte in cui ha ritenuto che il termine di cui al predetto art. 80, comma 4, NOIF (così come introdotto dal C.U. 264/A del 27 giugno 2024) non può qualificarsi come perentorio, non rientrando tra quelli di cui all’art. 44, comma, CGS. Così come appare convincente la motivazione della decisione del Tribunale federale che non pone sullo stesso piano il mancato versamento diretto di tributi e contributi, con l’utilizzo della c.d. “compensazione orizzontale” non destinata ad emergere automaticamente (e immediatamente). Ed invero, quest’ultima procedura, che necessita di controlli estranei alla Co.Vi.So.C. attraverso la delega alla Agenzia delle entrate, abbisogna di un termine per l’esecuzione degli accertamenti non compatibile con quello previsto dall’art. 80, comma 4, NOIF. Il che rafforza il concetto che, trattandosi di fattispecie estintive di diversa natura, solo il versamento diretto delle imposte e dei contributi soggiace al termine di 10 giorni. Per concludere, va condivisa la parte della motivazione di primo grado che ha ritenuto la tempestività degli adempimenti posti a carico della Co.Vi.So.C. e della Procura federale nel disporre rispettivamente la segnalazione e il deferimento.La decisione del Tribunale federale fonda le sue ragioni in punto di diritto (v. inizio 2.5) sulla illegittimità della c.d. “compensazione orizzontale” (e nel reclamo non si rinviene una specifica censura su tale parte della motivazione). Sul punto va rilevato che, nel caso oggetto del presente procedimento è pacifico, i titolari dei crediti portati in compensazione (… srl e … srl) siano stati soggetti diversi dal creditore (F.C. Trapani 1905 s.r.l.); ed è altresì pacifico che la compensazione dovesse avvenire tra crediti e debiti relativi a obbligazioni tributarie diverse. Correttamente, pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto versarsi in una ipotesi di “compensazione orizzontale”, che, così come operata dal Trapani 1905 srl, è da ritenersi illegittima, essendo superate le regole stabilite dall’art. 17 d. lgs. n. 241/1997 e (può aggiungersi) dall’art. 15, comma 1, d. lgs. n.175/2014….E’ noto, infatti, l’orientamento della Corte federale d’appello in ordine alla valutazione sulla illegittimità della “compensazione orizzontale”, consentita solo allorquando i debiti e i contrapposti crediti siano nella titolarità del medesimo soggetto. Basti richiamare la recente decisione CFA Sez. Unite n. 98/2024-2025, del tutto sovrapponibile al caso di specie: “ il punto nodale non è la compensabilità in astratto, effettivamente ammessa dalla legge e non certo negata dal Tribunale federale, quale modo di estinzione di una obbligazione. La ratio decidendi sposata dal Tribunale federale, del tutto condivisibile, è che la tipologia di crediti asseritamente utilizzata in compensazione era possibile solo in relazione al medesimo tipo di debito tributario (c.d. compensazione verticale) e solo a favore del medesimo soggetto creditore e non di terzi.”. Trattandosi di fattispecie concreta rientrante nella disciplina della c.d. “compensazione orizzontale” disposta in modo illegittimo, sussistono, pertanto, buone ragioni per poter confermare la impugnata decisione, anche a prescindere dalle ulteriori doglianze dei reclamanti.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0214/TFN - SD del 4 Giugno 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - G.L., N.D.A. e Lucchese 1905 Srl - Reg. Prot. 194-196-197/TFN-SD

Massima:

Mesi 14 di inibizione ed euro 10.000,00 di ammenda all’Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l. a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00; - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00; - i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00; - i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025; con applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. … nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 759pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 161/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025; b) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonchè alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00; - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di febbraio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00; - la rata dell’incentivo all’esodo in scadenza nel mese di febbraio 2025 dovuta ad un tesserato; con applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. … nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 758pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 161/TFNSD-2024-2025 del 10.3.2025; c) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) punto 1) lett. d) ed e), par. VII) punto 1), par. VIII) punto 1) e par. IX) punto 1), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il 31.3.2025, al deposito di documentazione relativa alla relazione semestrale al 31.12.2024 e degli indicatori di controllo calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2024. Segnatamente, per non aver provveduto al deposito: - del verbale di approvazione da parte dell’organo amministrativo; - della relazione contenente il giudizio della società di revisione; - dell’indicatore di liquidità; - dell’indicatore d’indebitamento; - dell’indicatore di costo del lavoro allargato.

Mesi 6 di inibizione ed euro 5.000,00 di ammenda all’Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società Lucchese 1905 s.r.l., a) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00; - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00; - i contributi INPS relativi agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00; - i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025; b) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) quarto capoverso, delle O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025, nonchè alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00; - gli emolument dovuti in favor dei tesserati per la mensilità di febbraio 2025; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00; - la rata dell’incentivo all’esodo in scadenza nel mese di febbraio 2025 dovuta ad un tesserato; c) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) punto 1) lett. d) ed e), par. VII) punto 1), par. VIII) punto 1) e par. IX) punto 1), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il 31.3.2025, al deposito di documentazione relativa alla relazione semestrale al 31.12.2024 e degli indicatori di controllo calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2024. Segnatamente per non aver provveduto al deposito: - del verbale di approvazione da parte dell’organo amministrativo; - della relazione contenente il giudizio della società di revisione; - dell’indicatore di liquidità; - dell’indicatore d’indebitamento; - dell’indicatore di costo del lavoro allargato. Penalizzazione di punti 14 in classifica alla società, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 ed euro 10.000,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai legali rapp.ti, ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. V) punto 2) quarto capoverso delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto

Massima: I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte dei soggetti deferiti, i quali sono stati regolarmente evocati nel presente procedimento disciplinare e non si sono tuttavia costituiti in giudizio. Conseguentemente il Tribunale accerta: - con riguardo al mancato pagamento delle somme retributive e della rata di incentivo all’esodo in scadenza il 16 aprile 2025 (Proc. n. 26295/1080pf24-25/GC/pe), l’intervenuta violazione dell’art. 33, comma 3, lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale “il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art.8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”. La violazione risulta aggravata dalla recidiva ex art. 18, comma 1, CGS nei confronti del sig. Longo Giuseppe e della società Lucchese 1905 Srl, atteso che questo Tribunale, con la decisione n.161/2024-2025 ha già accertato, nei loro confronti, il mancato pagamento degli emolumenti contrattuali e della rata di incentivo all’esodo per il trimestre novembre 2024/gennaio 2025 entro la scadenza del termine federale del 17 febbraio 2025 (decisione confermata in grado d’appello con pronunciamento n.97/CFA 20242025). - con riferimento al mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (unitamente ai contributi dovuti al Fondo di fine carriera) in scadenza il 16 aprile 2025 (Proc. n. 26294 /1079pf24-25/GC/pe), l’intervenuta violazione dell’art. 33, comma 4, lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale “il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità”. Anche questa violazione risulta aggravata dalla recidiva ex art. 18, comma 1, CGS nei confronti del sig. …e della società Lucchese 1905 Srl, atteso che questo Tribunale, con la decisione n.161/2024-2025 ha già accertato, nei loro confronti, il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per il trimestre novembre 2024/gennaio 2025 entro la scadenza del termine federale del 17 febbraio 2025 (decisione confermata in grado d’appello con pronunciamento n.97/CFA 2024-2025).  - con riferimento al mancato deposito della documentazione societaria prevista a corredo della relazione semestrale al 31 dicembre 2024, l’intervenuta violazione dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida”. Secondo consolidata giurisprud nza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; CFA, SSUU,n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, degli oneri fiscali e contributivi e degli obblighi di allegazione della documentazione societaria presso la Co.Vi.Soc  trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio. In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili. Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1, sia al sig. …, amministratore unico della società sportiva dal 13 gennaio 2025 (come da Verbale assembleare in pari data versato in atti) sino al 26 marzo 2025, sia al Sig. …, amministratore unico della società a far data dalla nomina in data 26 marzo 2025 (come da Visura camerale aggiornata al 14 aprile 2025 e versata in atti) e sia alla stessa società Lucchese 1905 Srl, anche per responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS.

Massima: Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale, reputa ragionevole, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda sostanziale, fissare l’irrogazione sanzionatoria nei confronti del sig. … in misura pari a 6 mesi di inibizione più 1 mese per la recidiva in relazione sia al mancato pagamento degli emolumenti contrattuali, sia al mancato pagamento delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale, per un totale di mesi 7 x 2 = 14 (quattordici) mesi di inibizione. Per la violazione dell’art. 31, comma 1, CGS (mancati depositi documentali) la sanzione disciplinare può essere contenuta in un’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila), in linea con la richiesta della Procura Federale. Nei confronti del sig. …, il Tribunale ritiene di dover valorizzare la circostanza che la sua nomina ad amministratore unico è intervenuta soltanto in data 26 marzo 2025, in prossimità della scadenza del termine per la produzione documentale prevista dall’art. 85, lett. A delle N.O.I.F. (31 marzo 2025) e di quello successivo per la definizione delle prestazioni dovute in ragione dei contratti di lavoro in essere (16 aprile 2025). Se da un lato tale circostanza determina, come invero domandato dalla Procura Federale, l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’accertata recidiva, nondimeno sussistono valide ragioni per limitare il trattamento sanzionatorio, che può essere limitato alle seguenti componenti. - Mancato pagamento emolumenti contrattuali: mesi 3 (tre) di inibizione; - Mancato pagamento ritenute fiscali e contributi previdenziali: mesi 3 (tre) di inibizione; - Mancato deposito documentazione societaria: euro 5.000,00 di ammenda. Con riguardo alla posizione della società Lucchese 1905 Srl, il trattamento sanzionatorio relativo alla responsabilità diretta e propria in relazione a quanto previsto dall’art.33, comma 3, lett. f (mancato pagamento degli emolumenti stipendiali e dell’incentivo all’esodo entro il termine federale del 16 aprile 2025) deve essere fissato in misura pari a 2 punti di penalizzazione sia per il mancato pagamento della mensilità febbraio 2025, sia per il persistente accertato mancato pagamento delle mensilità arretrate del trimestre novembre 2024 / gennaio 2025. Per un totale di 4 punti di penalizzazione, ai quali dovrà essere aggiunto un ulteriore punto di penalizzazione per la recidiva ex art.18, comma 1, CGS. Con riguardo alla responsabilità diretta e propria in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 4, lett. f (mancato pagamento delle ritenute fiscali e della contribuzione previdenziale entro il termine federale del 16 aprile 2025), il trattamento sanzionatorio deve essere fissato in misura pari a 4 punti di penalizzazione sia per il mancato pagamento della mensilità febbraio 2025, sia per il persistente accertato mancato pagamento delle mensilità arretrate del trimestre novembre 2024 / gennaio 2025. Per un totale di 8 punti di penalizzazione, ai quali dovrà essere aggiunto un ulteriore punto di penalizzazione per la recidiva ex art.18, comma 1, CGS. Con specifico riferimento alla recidiva il Tribunale, in coerenza con quanto già disposto in precedenti pronunciamenti (si vedano TFN n.140/2024-2025; id., n.165/2024-2025), reputa non ammissibile la possibilità di irrogare la sanzione dell’ammenda per la recidiva come richiesto dalla Procura Federale, atteso che l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva (art. 18, co. 1, CGS), debba essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto. Per ciò che concerne infine la responsabilità diretta e propria della società sportiva in conseguenza della violazione dell’art. 31, comma 1, CGS (mancati depositi documentali), la sanzione disciplinare può essere contenuta in un’ammenda di euro 10.000,00 (diecimila), in linea con la richiesta della Procura Federale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0118/CFA del 24 Giugno 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0213/TFNSD-2024-2025 del 03.06.2025

Impugnazione – istanza:  Sig. B.L.R.- Sig. S.S.-U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L-PF

Massima: Accolto il reclamo della società avverso la sanzione della penalizzazione di punti 9 in classifica e per l’effetto inflitta la sanzione della penalizzazione di punti 7 (sette) in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 per l’errata l’applicazione dell’istituto della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC. Il tutto con riferimento alla  violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. f), CGS FIGC, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo (in particolare, veniva contestato il mancato versamento: delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025; delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; delle ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo sottoscritti con diversi tesserati in scadenza nel mese di febbraio 2025; dei contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025; dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025). Oltre alla recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC, per le condotte ascritte e le sanzioni loro irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare definito con decisioni del Tribunale federale nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7 marzo 2025 (con cui veniva irrogata, nei confronti del Sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la sanzione di 2 mesi di inibizione, in applicazione dell’art. 127 CGS FIGC) e n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17 marzo 2025 (con cui veniva inflitta, nei confronti del Dott. Sebastiano Stella, la sanzione di 3 mesi di inibizione e, per la Triestina Calcio, quella di 4 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della s.s. 2024/2025)…Il Collegio condivide la decisione assunta dal Tribunale federale con riferimento sia alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva - atteso che tutti gli odierni reclamanti erano già stati sanzionati per condotte simili con le decisioni del Tribunale federale nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7 marzo 2025 e n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17 marzo 2025 – sia all’irrogazione, per la contestata recidiva, di punti di penalizzazione in luogo dell’ammenda richiesta dalla Procura federale, in ragione del principio per cui l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva deve essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto (art. 18, comma 1, CGS FIGC). Il reclamo merita, invece, accoglimento, con riferimento alla contestata errata quantificazione dell’aumento di sanzione conseguente all’applicazione dell’istituto della recidiva. L’art. 18, comma 1, CGS FIGC, prevede che “Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.”. Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che l’aumento conseguente alla recidiva non è commisurato al quantum di ogni singola sanzione irrogata bensì alla pena complessiva da applicare come sommatoria delle diverse sanzioni. Del resto, l’art. 99 c.p., che disciplina l’istituto della recidiva in ambito penale, espressamente dispone quanto segue: “Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo conseguente alla decisione.” Anche in questo caso, dunque, l’aumento viene determinato in misura percentuale rispetto alla pena complessiva da infliggere, come evidentemente dimostrato dal disposto del precedente art. 73 c.p. (che, in caso di concorso di reati, in applicazione del principio del cumulo materiale della pena, prevede che la pena sia unica “Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati”). Nel campo sanzionatorio par excellence e, cioè, nel diritto penale, il calcolo conseguente all’applicazione della recidiva non viene, quindi, effettuato sulla pena prevista per ogni ipotesi di reato bensì sulla pena complessiva irrogata sommando le pene da infliggere per singola violazione. In altri termini, malgrado la sua particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, la recidiva riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto, in generale, per le circostanze aggravanti del reato sicché, ai fini della determinazione della pena, occorre procedere alla valutazione globale della fattispecie, circostanziata da aggravanti ed attenuanti, ed alla conseguente valutazione dell’incidenza del risultato di tale valutazione sulla determinazione stessa (Cass. Sez. VI, 17 ottobre 1978 – 18 dicembre 1978, n. 16738). Analogamente, nel diritto sportivo, l’applicazione della recidiva non può comportare un aumento nel quantum di ogni singola sanzione conseguente alla violazione delle regole federali ma l’aumento della pena complessiva irrogata sommando le singole sanzioni. Nel caso di specie, posto che la decisione assunta dal Tribunale federale, in accordo con il consolidato orientamento della giustizia sportiva (0013/CFA/2024-2025/A; CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024), di irrogare sanzioni distinte per le distinte ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all’art. 33 CGS FIGC, non è contestata dai reclamanti, deve ritenersi che il calcolo della recidiva debba operarsi partendo da una sanzione iniziale pari a punti sei di penalizzazione (due punti per ciascuna violazione contestata). Conseguentemente, al Collegio appare congruo che l’applicazione dell’istituto della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, CGS FIGC, comporti un aumento complessivo della sanzione pari a punti sette di penalizzazione, di cui uno per la contestata recidiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0213/TFN - SD del 3 Giugno 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  - B.L.R., S.S. e US Triestina Calcio 1918 Srl - Reg. Prot. 195/TFN-SD

Mesi 7 di inibizione al Presidente ed all’amministratore delegato e consigliere, per  la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., per non avere provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo; il tutto relativamente alla mensilità di febbraio 2025, nonché alle mensilità di novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025. Segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 500.886,00; - le ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per la mensilità di febbraio 2025; - le ritenute Irpef relative alle rate degli incentivi all’esodo sottoscritti con diversi tesserati in scadenza nel mese di febbraio 2025; - i contributi INPS per la mensilità di febbraio 2025; - i contributi dovuti al Fondo di fine carriera per la mensilità di febbraio 2025; con applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig… nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 159/TFNSD-2024-2025 del 7.3.2025; Punti 9 di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai legali rapp.ti ed a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. VI) punto 2) quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Massima: Nell’odierno procedimento si discute del mancato versamento, entro il termine del 16 aprile 2025 - con riferimento alle mensilità di febbraio 2025 - delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti e alle rate degli incentivi all’esodo, dei contributi INPS e dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera, nonché del persistente omesso versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti netti dovuti per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. La materia è regolata dal combinato disposto dell’art. 33, comma 4 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva ( 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: […] f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità) e dell’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), quarto capoverso delle N.O.I.F. (2. Le società di Serie B e di Serie C devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: […] entro il 16 aprile l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.) La norma di cui all’art 85 NOIF è funzionale a garantire l’attivazione dei controlli dell’Autorità federale circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti entro prefissati termini, come preciso indicatore della stabilità economico-finanziaria delle società sportive. Il che rende indubbia la natura perentoria del termine suindicato, che deriva dalla sua indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società sportive. La violazione del termine perentorio è poi presidiata dall’art. 33 del C.G.S., il quale sanziona il mancato adempimento con la penalizzazione in classifica di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura minima di due punti (cfr. Decisione/0012/CFA-2024-2025). Con la memoria difensiva, i deferiti non hanno contestato il mancato pagamento di quanto indicato nei capi d’incolpazione. Pur tuttavia, l’imputazione della mancata liquidità all’inadempimento contrattuale di uno dei 30 (trenta) investitori, non può assurgere a rango di esimente. Ed invero, non si è qui in presenza di un ostacolo determinato da causa di forza maggiore e/o di un evento non prevedibile e/o non superabile con la normale diligenza, quanto piuttosto di un evento che aveva già determinato il mancato rispetto delle scadenze riferite al trimestre novembre-dicembre 2024 e gennaio 2025, onde sarebbe stato onere della società attivarsi in tempo utile per non incorrere in ulteriori infrazioni in materia di “ritenute, contributi e Fondo di fine carriera” (art. 33, CGS).

Massima: In punto sanzioni deve tenersi conto della contestata recidiva nei confronti di tutti i soggetti deferiti, pacificamente già sanzionati nella corrente stagione per fatti della stessa natura (art. 18, co. 1, CGS) con le decisioni di questo Tribunale nn. 159-167/2024-2025, tenuto conto che l’aumento della sanzione per fatti della stessa natura commessi nella medesima stagione sportiva deve essere della stessa specie e natura applicata al caso concreto (art. 18, co. 1, CGS) (v. TFN-SD, decisione. n. 140/TFNSD/2024-2025 del 28.1.2025) In adesione alla richiesta dell’organo requirente, pertanto, sanzione congrua nei confronti dei signori … e .. è quella di mesi 7 (sette) di inibizione. Quanto alla sanzione da comminare nei confronti della società, ove occorra, deve preliminarmente precisarsi che, ai fini della sanzione minima edittale di due punti di penalizzazione prevista dalla norma, il perdurante inadempimento riferito al trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché, alla luce dell’ormai consolidato orientamento, l’omesso versamento delle ritenute Irpef e l’omesso versamento dei contributi INPS riferiti alla mensilità di febbraio, costituiscono autonome violazioni del precetto normativo [ex plurimis: dec. n. 0013/CFA/2024-2025/A “I mancati versamenti di Irpef e Inps costituiscono fattispecie diverse (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024 e CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024)”], ognuna suscettibile della sanzione minima prevista. All’applicazione della sanzione minima edittale per ognuna delle violazioni, pertanto, consegue nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 Srl una penalizzazione di punti 6 (sei), incrementata di ulteriori  3 (tre) punti per effetto della contestata recidiva, per un totale di punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a partire da quella 2025/2026.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0195/TFN - SD del 18 Aprile 2025  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  -  E.C. - Reg. Prot. 157-158/TFN-SD

Massima: Prosciolto il dirigente dotato di poteri di rappresentanza della società dalla contestata violazione  degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre dicembre 2024 e gennaio 2025…Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, il Tribunale ritiene che sussistano validi elementi per ritenere che la prova dell’inserimento del sig. … nell’amministrazione della società sportiva non sia stata raggiunta. Depongono in tal senso le seguenti circostanze. Il verbale dell’assemblea del 24 gennaio 2025 nel quale viene rappresentata, da parte del Presidente dell’Assemblea … (amministratore unico), la necessità di delegare i poteri di firma al sig. …, non fornisce alcuna giustificazione di tale necessità, non risulta sottoposta alla votazione assembleare e non dà conto dell’accettazione del potere di firma da parte del soggetto delegato. Tale accettazione, invero disconosciuta dal soggetto delegato, non risulta agli atti del fascicolo processuale. Il verbale assembleare non risulta riportato nel libro verbali delle assemblee, come risulta dimostrato dall’allegazione della difesa del sig. …, atteso che nella sequenza delle pagine del libro l’ultima assemblea risulta quella del 12 dicembre 2024. L’intervenuta attribuzione dei poteri di firma non risulta oggetto di annotazione nel Registro delle Imprese. La modificazione del ruolo del sig….. nel Foglio censimento della società SS Turris Srl (da semplice dirigente ad amministratore), fondamentale per l’attribuzione della responsabilità disciplinare, risulta basata su una sottoscrizione di evidente inattendibilità, invero disconosciuta dell’asserito autore. In disparte la grossolana connotazione calligrafica (tratti scoordinati di pennarello nero), rileva, ad avviso del Tribunale, la netta ed inequivocabile discordanza tra tale sottoscrizione e quella riferibile al sig. … contenuta nel Foglio censimento 2024/25 del 4 luglio 2024. Premesso che la contestazione disciplinare formulata dalla Procura Federale nei confronti del sig. … è stata basata esclusivamente sul fatto che a decorrere dal 24 gennaio 2025 il medesimo sig. …era stato delegato ad operare in veste di amministratore della società sportiva, con conseguente responsabilità propria per non aver dato corso ai pagamenti previsti dall’art.85 NOIF, il Tribunale ritiene ragionevole - sulla base della riferita disamina delle circostanze che hanno accompagnato tale asserito conferimento di poteri – disporre il proscioglimento del soggetto deferito,  atteso che la dimostrazione obiettiva di tale conferimento non risulta raggiunta.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0098/CFA del 7 Aprile 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 160/TFNSD-2024-2025, del 10.03.2025

Impugnazione – istanza: Taranto FC 1927 S.r.l./PF

Massima: Confermata la decisione del Tribunale che ha sanzionato l’amministratore, l’institore, l’institrice ed il procuratore speciale della società con l’inibizione e la società, a titolo di responsabilità diretta e propria, con punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione utile   per il mancato pagamento entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 2) delle N.O.I.F.”, nonché per il “mancato versamento da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità del bimestre settembre e ottobre 2024 e del trimestre novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI, punto 2) delle N.O.I.F.”….Va anzitutto chiarito che agli atti del procedimento non risulta presente alcuna quietanza emessa dall’Agenzia delle entrate. Non vi è alcuna evidenza del buon esito dell’operazione di compensazione effettuata dalla reclamante Taranto 1927 F.C. S.r.l.. Vi è semmai una evidenza opposta. E tale accertamento (negativo) costituisce una autonoma ratio decidendi del Tribunale, che, per vero, la società Taranto 1927 F.C. S.r.l. non risulta neppure avere impugnato, ma solo assorbito in una sorta di obiter dictum secondo cui “l’Agenzia delle entrate ha emesso le quietanze di versamento, dimostrando l’evidenza del buon esito dell’operazione contabile effettuata dalla stessa, nonché di avere estinto il debito”. L’evidenza opposta è costituita dal già richiamato chiarimento reso nel corso dell’istruttoria dall’Agenzia delle entrate (cfr. nota del 21.02.2025 depositata agli atti del procedimento). Secondo l’Agenzia delle entrate, anche al di là delle ricostruzioni giuridiche dell’accordo sottoscritto tra la società Taranto 1927 F.C. S.r.l. e la … S.r.l., la legittimità dell’operazione di compensazione andava esclusa perché “dal punto di vista sostanziale, si segnala che i crediti compensati, che sarebbero maturati in capo al codice fiscale 17098411006 [la …S.r.l.] in qualità di sostituto d’imposta, non emergono da nessuna dichiarazione fiscale, né tantomeno dal modello 770 allegato, che non risulta presentato all’Agenzia delle entrate (non e stato rinvenuto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria), come da immagine seguente” (cioè la schermata dello storico delle dichiarazioni della … S.r.l.). In altri termini, i crediti spesi in compensazione, secondo l’Agenzia delle entrate, non esistevano. Una tale circostanza, ampiamente dedotta dalla Procura federale (prima) e dal Tribunale federale (poi), non risulta efficacemente contrastata dalla reclamante che non ha dedotto, né provato, l’esistenza del credito compensato dalla … S.r.l. in favore della società Taranto 1927 F.C. S.r.l., ma ha solo richiamato la legittimità teorica dell’operazione, aggirando (o comunque non affrontando) la pur macroscopica obiezione dell’Agenzia delle entrate, poi ovviamente richiamata dal Tribunale federale a fondamento della propria decisione. Dunque, ove pure si ammettesse che la compensazione era possibile, resterebbe insuperabile in fatto l’insufficienza dei meri F24 immessi a sistema quale dimostrazione dell’avvenuto effettivo pagamento (in argomento si vedano le decisioni CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025 e n. 40/2024-2025 e n. 53/2021-2022). Tanto più a fronte di crediti che allo stato processuale devono dirsi inesistenti e non provati. Ma anche in termini di interpretazione dei limiti della compensazione, il reclamo non coglie nel segno. Ove pure si volesse superare l’impossibilità in sé di una compensazione tra debiti fiscali e previdenziali assolutamente certi, da un lato, e crediti (allo stato) non rinvenuti nell’anagrafe tributaria, dall'altro lato, il reclamo resterebbe comunque non fondato nel merito perché incapace di superare la duplice obiezione sollevata sempre dall’Agenzia delle entrate e fatta propria dalla Procura federale (prima) e dal Tribunale federale (dopo). Il punto nodale non è la compensabilità in astratto, effettivamente ammessa dalla legge e non certo negata dal Tribunale federale, quale modo di estinzione di una obbligazione. La ratio decidendi sposata dal Tribunale federale, del tutto condivisibile, è che la tipologia di crediti asseritamente utilizzata in compensazione era possibile solo in relazione al medesimo tipo di debito tributario (c.d. compensazione verticale) e solo a favore del medesimo soggetto creditore e non di terzi. Precisa, invero, l’Agenzia delle entrate (nella nota di chiarimento già richiamata) che “i crediti compensati sarebbero relativi a: [i] il codice tributo 1627, denominato ‘Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014’. Si tratta di crediti che il sostituto d’imposta (codice fiscale 17098411006) avrebbe maturato per aver versato ritenute alla fonte in misura superiore al dovuto. Queste eccedenze, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 175 del 2014 sono ‘sono scomputate dai successivi versamenti [delle stesse ritenute] esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 [modello F24]’. Pertanto, questi crediti possono essere utilizzati in compensazione dal soggetto che li avrebbe maturati solo ai fini del pagamento delle ritenute dovute dal medesimo soggetto nei mesi successivi. In conclusione, questi crediti non possono essere utilizzati, come nel caso di specie, per estinguere debiti altrui o debiti diversi dalle ritenute (es. debiti contributivi); [ii] codice tributo 1631, denominato ‘Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art.15, comma 1, lett. a) d.lgs.n.1 75/2014’. In questo caso, si tratta di crediti che il sostituto d’imposta (codice fiscale 17098411006) avrebbe maturato per aver erogato rimborsi fiscali in busta paga ai dipendenti (modello 730). Questi crediti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 175 del 2014 sono compensati ‘dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [modello F24], nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997’. I limiti stabiliti dalla disposizione da ultimo richiamata non sono altro che le ritenute dovute dallo stesso sostituto d’imposta nel mese successivo e pertanto valgono le stesse conclusioni negative di cui al punto precedente”. Come detto, l’Agenzia delle entrate non nega la compensazione in assoluto. Ma, in ragione della peculiarità dei crediti fiscali oggetto del caso specifico, ne limita l’operatività solo a favore del medesimo soggetto, ad un tempo creditore e debitore, e solo in caso di omogeneità tra credito e debito. E ciò in virtù del disposto sia dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 175 del 2014, lettera a), in riferimento alle imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta in busta paga ai dipendenti, e sia dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 175 del 2014, lettera b), in riferimento alle eccedenze derivanti versamenti di ritenute da lavoro dipendente. Nel caso della reclamante Taranto 1927 F.C. S.r.l., però, è pacifico che il titolare dei crediti portati in compensazione (la … S.r.l.) fosse soggetto diverso dal debitore (appunto la società Taranto 1927 F.C. S.r.l.). Ed è altresì pacifico che la compensazione dovesse avvenire orizzontalmente, cioè tra crediti e debiti relativi a obbligazioni tributarie diverse. Le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. n. 175 del 2014 non erano dunque adempiute. In un simile contesto, allora, va condiviso il ragionamento del Tribunale federale là ove afferma come applicabile – richiamando ancora una volta l’interpretazione offerta dalla stessa Agenzia delle entrate – il disposto generale di cui all’articolo 1 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, a mente del quale “[1.] Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 [statuto del contribuente], si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. [2.] Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. [3.] I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge”. A nulla può servire l’asserita distinzione proposta dalla reclamante tra la fattispecie dell’accollo e quello della surrogazione. Simili istituti hanno in comune l’esistenza di una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio e ricadono in ogni caso (dal lato dell’Amministrazione finanziaria creditrice) nell’alveo della norma sopra richiamata, volta a tutelare l’interesse generale (appunto dell’Amministrazione finanziaria) rappresentato dalla certezza che l’adempimento avvenga nel rispetto delle regole specifiche previste in materia tributaria. In altri termini, la distinzione tra accollo e surrogazione può forse servire a distinguere gli effetti della circolazione di una obbligazione dal lato passivo (se accollo) o dal lato attivo (se surrogazione). Ma rispetto alle obbligazioni tributarie, il punto decisivo resta il modo della estinzione dell’obbligazione; cioè, come è “pagato” il debito fiscale. Se il modo dell’estinzione è quello della compensazione (sempre ammesso che si verta in una delle ipotesi di compensabilità orizzontale e non solo verticale), allora tale modo dell’estinzione deve comunque seguire i principi applicabili alla materia tributaria. Un tale aspetto non è per nulla affrontato dal reclamo che, come detto, tenta di aggirarlo (in astratto) attraverso la distinzione tra surrogazione e accollo. Per contro, in argomento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è chiarissima e non lascia spazio ad interpretazioni: “in materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge” (cfr. Cassazione civile sez. trib. 14/12/2023, n. 35094). Per questo, appare del tutto condivisibile il richiamo operato dalla decisione di primo grado proprio ai principi ribaditi dalla Corte di Cassazione in ordine ai limiti della compensazione dei crediti, indipendentemente dalla ricorrenza dell’istituto dell’accollo o della surrogazione. La specialità della compensazione in ambito tributario “[neppure] può ritenersi superat[a] per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1, (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto del D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore" (cfr. ancora Cassazione civile sez. trib. 14/12/2023, n. 35094 che richiama anche i precedenti conformi di Cassazione civile sez. trib., 30/06/2006, n.15123 e Cassazione civile sez. trib., 25/05/2007, n.12262). Vero è che “l'assunzione volontaria dell'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale, tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale (Cass. S. U. n. 28162 del 2008)” (in argomento da ultimo cfr. Comm. trib. reg. Milano, Lombardia, sez. XIX, 21/02/2022, n.587; e si veda anche Cassazione civile sez. trib. 14/12/2023, n. 35094). Se quindi non ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ove cioè non di tratti di debiti e crediti di natura tributaria o contributiva facenti capo ex lege al medesimo soggetto, la compensazione non è possibile (cfr. di nuovo il chiaro principio di legittimità dettato da Cassazione civile sez. trib. 14/12/2023, n. 35094). D’altro lato, ed è considerazione conclusiva sulla fattispecie che occupa il reclamo della società Taranto 1927 F.C. S.r.l., il reclamo non appare condivisibile neppure sotto il profilo della corretta qualificazione dell’accordo tra la General Service S.r.l. e la medesima Taranto 1927 F.C. S.r.l., dedotto dalla società reclamante come prova della diversa qualificazione della fattispecie (non accollo, ma surrogazione). Al di là dell’apparente richiamo all’art. 1203 c.c. contenuto nell’accordo in parola, invero, esso si fonda su premesse a dir poco perplesse e solo ipotetiche e condizionali, che certamente non individuano un interesse giuridicamente qualificato e che anzi rischiano di mostrare l’accordo stesso come un esercizio stilistico estraneo all’istituto della surrogazione e persino privo di una ragione economica sottostante (che certamente non è individuata con esattezza). Illuminanti le premesse n. II e III dell’accordo, nelle quali, dopo aver richiamato non meglio precisati rapporti commerciali, si legge che: “le parti si sono reciprocamente edotte che potrebbero essere debitrici o divenire tali nei confronti del soggetto o ente che potrebbe avere una posizione di vantaggio nei confronti delle stesse anche mediante la possibilità di porre in essere procedure amministrative e/o esecutive al fine dell’incasso di quanto vantato” e quindi “possono considerarsi coobbligate”. Come detto, si tratta di previsioni a dir poco condizionate e solo astratte. Con la conseguenza che l'unica pattuizione rilevante ai fini dell’interpretazione dell’accordo risulta essere quella contenuta nell’art. 2 (a proposito dell’oggetto dell’accordo medesimo), ove così si legge: “la società General assume l’impegno a proprio carico, nei termini e alle condizioni qui pattuite, di procedere al pagamento mediante compensazione dei debiti della Taranto per i quali è prevista tale facoltà nel modello di versamento F24 alle condizioni previste dal presente contratto”. Una tale pattuizione sfugge ad una effettiva qualificazione come surrogazione legale (come vorrebbe la reclamante) e costituisce semmai una semplice assunzione volontaria del debito altrui, cioè un accollo o, al più, a tutto concedere, individua una surrogazione per volontà del debitore, cui però dovrebbe aderire il creditore (e il creditore Agenzia delle Entrate non risulta vi abbia mai aderito). Ma allora, anche un simile accordo, ove pure lo si ritenesse decisivo per la soluzione del reclamo, non supera e semmai conferma la piena applicabilità delle previsioni richiamate dal Tribunale federale e che sopra si sono dette (in particolare l’art. 1 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124); previsioni normative che limitano l’applicabilità della compensazione solo a favore del medesimo soggetto, ad un tempo creditore e debitore, e solo in caso di omogeneità tra credito e debito. Caratteristiche che, nel caso specifico, non ricorrono. In conclusione, la decisione del Tribunale federale appare meritevole di integrale conferma. Ferme quindi le sanzioni consolidatesi nei confronti dei sigg.ri …, all'epoca dei fatti amministratore, …, all'epoca dei fatti institore, …, all'epoca dei fatti institrice, e …, all'epoca dei fatti procuratore speciale, le violazioni accertate in primo grado devono dirsi sussistenti anche in capo alla società Taranto 1927 F.C. S.r.l. Va confermata la violazione, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, dell’art. 33, comma 3, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F.. E va altresì confermata la violazione, a titolo di responsabilità propria e responsabilità diretta, dell’art. 33, comma 4, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F.. Meritevole di conferma è anche l’applicabilità della recidiva (per vero neppure contestata dal reclamo della società Taranto 1927 F.C. S.r.l.).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0097/CFA del 7 Aprile 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 161/TFNSD-2024-2025, del 10.03.2025

Impugnazione – istanza: Lucchese 1905 S.r.l./PF

Massima: Confermata la decisione del Tribunale il quale - ritenendo che l’omesso versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS configuri due autonome violazioni, ognuna sanzionabile con la penalizzazione minima edittale di due punti in classifica -  ha sanzionato il legale rapp.te con mesi 6 di inibizione e la società, a titolo di responsabilità diretta e propria, con punti 6 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre dicembre 2024 e gennaio 2025 e, segnatamente, per non aver versato: - gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 442.154,00; - le rate degli incentivi all’esodo in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2024, nonché di gennaio 2025 dovuti ad un tesserato per un importo pari a circa Euro 14.400,00; per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto d ll’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), terzo capoverso delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 e, segnatamente per non aver versato: - le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità del trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 126.432,00; - le ritenute Irpef relative alle rate dell’incentivo all’esodo sottoscritto con un tesserato in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 8.826,00; i contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità del trimestre novembre -dicembre 2024 e gennaio 2025 per un importo pari a circa Euro 210.247,00; - i contributi INPS per le rate relative ai piani di rateazione in essere, in scadenza nel trimestre novembre – dicembre 2024 e gennaio 2025, per un importo pari a circa Euro 19.340,00…In primo luogo, pare utile ricordare che, con il reclamo in esame, la reclamante società nulla obietti in ordine né alla sussistenza degli addebiti ad essa contestati né ai riferimenti normativi (artt. 33 CGS e 85 delle NOIF) posti alla base della impugnata decisione, limitandosi invece a sollevare eccezioni tutte sostanzialmente riconducibili alla scelta di considerare il contestato mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps come una duplice violazione, passibile, quindi, di una duplice sanzione. L’eccezione di difetto di motivazione deve essere disattesa, in quanto il Tribunale federale ha puntualmente motivato in ordine alla possibilità di applicare una doppia sanzione per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps attraverso un puntuale rinvio alla giurisprudenza sportiva (CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, in data 3.05.2024), consentendo, così, alla deferita società, attraverso la lettura delle decisioni richiamate, di comprendere appieno e chiaramente quale sia stato il percorso motivazionale posto alla base della decisione assunta. Del resto, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Codice di giustizia sportiva (analogamente a quanto previsto dall’art. 74, comma 1, secondo periodo, del Codice del processo amministrativo), “In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva”. In ogni caso occorre rammentare (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025) che, nel processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresent una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021). Venendo alle altre due eccezioni (lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed errata applicazione dell’art. 33, commi 3 e 4, del Codice di giustizia sportiva), si osserva quanto segue. Dalla lettura delle decisioni cui si richiama il Tribunale federale, emergono chiaramente le ragioni giuridiche della contestata doppia applicazione della sanzione. Come esposto nelle citate decisioni - che questo Collegio condivide - sarebbe irragionevole ipotizzare che l’ordinamento preveda l’irrogazione della medesima sanzione (due punti di penalizzazione) sia in caso di omesso versamento di una sola delle obbligazioni ivi previste (ritenute Irpef o contributi Inps) sia in caso di omesso versamento cumulativo di tutte quelle obbligazioni. A ciò si aggiunga che ognuna di quelle obbligazioni è autonoma ed indipendente rispetto alle altre, essendo diversi i soggetti creditori (Stato, Inps), la natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e la finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps). Infine, non può non ritenersi significativo il fatto che l’art. 33, comma 4, C.G.S., fissi la sanzione “… a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”, con ciò stesso avvalorando l’ipotesi che il Legislatore federale abbia considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad ognuna di esse un punto di penalizzazione. Con riferimento all’eccezione di difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’impugnata decisione, si osserva quanto segue. Afferma la reclamante che, se il ragionamento seguito dal Tribunale federale fosse valido, questo dovrebbe portare alla moltiplicazione delle sanzioni, atteso che l’art. 33, commi 3 e 4, non sanziona solo l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps ma anche il mancato pagamento del fondo di fine carriera nonché l’inadempimento di quanto dovuto nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori. In altri termini, il reclamante ritiene sussistente un vizio motivazionale dell’impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale ha distinto le ipotesi di violazione del comma 4 dell’art. 33 (mancato versamento ritenute Irpef e contributi INPS) e non anche quelle di cui al comma 3 (mancato pagamento del fondo di fine carriera e degli altri emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo). L’eccezione non merita accoglimento. Come spiegato nelle ricordate decisioni, richiamate dal Tribunale federale e condivise da questo Collegio, le fattispecie di cui al comma 4 hanno destinatari, natura e finalità distinte, come sopra detto.

Ciò giustifica la duplicazione delle sanzioni che consegue ad una differenziazione non solo quantitativa ma anche qualitativa dell’illecito. Nel caso delle violazioni di cui al comma 3, la differenza è solamente quantitativa, trattandosi, dal punto di vista qualitativo, della medesima violazione – il mancato pagamento degli emolumenti dovuti come controprestazione dell’attività lavorativa posta in essere – ancorché moltiplicata per un numero maggiore di soggetti (tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo). Pertanto, corretta ne è la valutazione unitaria. In ogni caso, nulla impedisce al giudice, nel fare corretto uso del suo potere di dosimetria della sanzione, di irrogare una sanzione maggiore di due punti là dove, in caso di violazione del disposto del comma 3 dell’art. 33 CGS, riscontri una particolare gravità del comportamento tenuto dal deferito, anche in considerazione del numero esteso dei soggetti lesi; in tal senso, infatti, è da interpretarsi l’espressione “a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica” ivi ricorrente.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0093/CFA del 18 Marzo 2025 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0137/TFN-SD/2024-2025, pubblicata il 5 febbraio 2025

Impugnazione – istanza: Dott.ssa P.S. D.S./Rimini Football Club S.r.l./PF

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato il presidente con mesi 2 di inibizione e la società con la penalizzazione di punti 2 in classifica per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2024, come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, NOIF risultando, più precisamente, che soltanto il 17 dicembre 2024, cioè il giorno successivo alla scadenza, erano stati effettuati due distinti ordini di pagamento il primo a 45 tesserati, per complessivi € 347.063, e il secondo a 4 tesserati, per complessivi € 10.581…La Banca … ha asseverato che il bonifico in favore dei tesserati per gli emolumenti relativi alla mensilità di settembre non è stato effettuato il 16 dicembre, nonostante la raggiunta necessaria provvista nel deposito di conto corrente prima della conclusione di quella giornata (con l’indicazione dei relativi accrediti sia pure senza l’orario della relativa contabilizzazione), per «problematiche connesse ai flussi di comunicazione e trasmissione». In primo luogo va osservato che in tale asserzione non è possibile cogliere un’assenza di colpa della società sportiva per la ragione che non è da escludersi che la defaillance cui genericamente si accenna con riguardo ai flussi di comunicazione e trasmissione fosse ascrivibile alla sfera della società mandante, consistente ad esempio nel raggiungimento della provvista necessaria in un orario in cui non era più possibile l’effettuazione di un bonifico istantaneo. Anche là dove la defaillance fosse ascrivibile alla banca, non si sarebbe in presenza di una causa di forza maggiore in quanto la banca è una mandataria della società sportiva la quale ultima è tenuta a rispondere anche del fatto colposo dei propri terzi e ausiliari secondo i criteri di responsabilità previsti in generale per l’inadempimento (art. 1218 ss., c.c.), com’è noto rigorosi in tema di obbligazioni pecuniarie e, in particolare, secondo il principio racchiuso nell’art. 1228 c.c.; criteri e principi che secondo consolidati orientamenti sono ritenuti estensibili alla giustizia sportiva anche con riferimento al  tipo di adempimento in contestazione. In ambito di giustizia sportiva, infatti, si è affermato che «invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore. … nel caso di obbligazione pecuniaria, il debitore … dovrebbe, appunto, dimostrare che, in presenza di una causa esterna, imprevista e imprevedibile e nonostante ogni sforzo fatto, la prestazione è “divenuta” impossibile» (CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020). Tornando al caso de quo, una causa di forza maggiore sarebbe stata configurabile soltanto se circostanze non superabili con la diligenza né dalla società sportiva né dalla banca avessero precluso il pagamento: ad esempio un black out del funzionamento delle reti informatiche, un attacco hacker che avesse fatto saltare le connessioni, uno sciopero generale degli addetti ai servizi bancari; non invece generiche e imprecisate «problematiche connesse ai flussi di comunicazione e trasmissione» che non è certo possibile escludere siano ascrivibili a inefficienze della società sportiva mandante e/o della banca mandataria. Una volta negata la configurabilità di una forza maggiore, si deve necessariamente tenere fermo il dato obiettivo del mancato pagamento degli stipendi sia di settembre che di ottobre 2024 entro il termine perentorio del 16 dicembre. Il Tribunale ha correttamente tenuto conto della circostanza che il pagamento fosse poi avvenuto poche ore dopo la scadenza del termine esclusivamente con riferimento alla pena da commisurare alla persona del rappresentante legale, aderendo al consolidato orientamento secondo il quale, nella commisurazione dei punti di penalizzazione in classifica, invece, non v’è spazio per una valutazione discrezionale del contesto per una riduzione del minimo edittale, dovendo la decisione essere assunta in base al fatto in sé considerato del mancato pagamento entro il termine prescritto dai regolamenti federali. La Corte non ritiene di potersi distaccare da tale orientamento che si radica su imprescindibili garanzie di parità nella competizione. Ancora di recente (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025) si è ribadito come sussiste una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione general preventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione, facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando o diminuendo la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. Tale orientamento poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita dal maggior grado di certezza possibile in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (CFA, SS.UU., 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024). Correttamente, dunque, il Tribunale federale ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 33 CGS che impone l’obbligatorietà della penalizzazione di almeno due punti.

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