Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 24/TFN - SD del 31 Luglio 2025 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: E.M.O. - Reg. Prot. 252/TFN-SD
Massima: E’ inammisssibile la richiesta di rimessione in termini ex art. 50, comma 5, CGS, formulata dal sig. … con l’istanza inoltrata alla Procura Federale in data 12.7.2025. Il quinto comma dell’art. 50 CGS riconosce agli organi di giustizia sportiva la possibilità di rimettere in termini una parte laddove sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. Secondo la costante giurisprudenza, sia ordinaria sia federale, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., 7 luglio 22023, n. 19384; Decisione n. 27/CFA-2024-2025). Nel caso di specie, la causa non imputabile dedotta dal sig. … al fine di essere rimesso in termini per essere sentito dalla Procura ex art. 123, primo comma, CGS, consisterebbe nella mole della documentazione agli atti e nel fatto di non aver potuto ben comprendere detta documentazione a causa della poca conoscenza della lingua italiana, ossia in circostanze prive del carattere di assolutezza.