CORTE D’APPELLO DI ANCONA – SENTENZA N. 1174/2024 DEL 25/07/2024

 

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Composta dai signori Magistrati:

 

 

 

GIANMICHELE MARCELLI                                         Presidente

 

 

 

PIERGIORGIO PALESTINI                                           Consigliere

 

 

 

RODOLFO GIUNGI                                                        G.A. Relatore

 

 

 

Ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

Nella causa civile iscritta al n. 496/2021 RGC promossa

 

 

 

DA

 

 

 


  • dott.

 

 

 

C.F.:


Parte_1

 

 

C.F._1


residente a Cupramarittima, via Castello, n. 33;

 

 

 

;


 

 

 

rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS

e OMISSIS

del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze alla via Belfiore n. 4;

 

(appellante)

 

 

 

NEI CONFRONTI DI

 

 

 


  • Controparte_1

,  nato  a  Terracina  (LT)  il  04.03.1988  e  residente  a


Monteprandone (AP);

 

 

 


C.F.:


C.F._2                    ;


rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in San Benedetto del Tronto alla via Palmiro Togliatti n. 6;

 

(appellato)

 

 

 

AVVERSO la sentenza n. 17/2021 del giorno 13.01.2021 del Tribunale di Fermo, resa in procedimento n. 1446/2015 RGC.

 

OGGETTO: Mandato.

 

 

 

CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.02.2024.

 

 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

 


Con l’atto di appello in esame il dott.


Parte_1


ha impugnato la decisione in


epigrafe con la quale era stata accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti


proposta dal sig.


Controparte_1


. Si è costituita nel grado questultimo per resistere


all’appello e chiedere la conferma della decisione gravata.

 

 

 

La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 20.02.2024.

 

La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall’art. 132 cpc, dall’art. 118 disp. att. cpc e dall’ art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell’impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.

 


Con l’atto di appello in esame il dott.


Parte_1


sottopone ad impugnazione la


sentenza in epigrafe muovendo alla stessa una serie di censure che come di seguito


possono essere brevemente compendiate. Con un primo motivo di appello il dott.


Pt_1


contesta il presupposto logico-giuridico da cui ha preso le mosse la motivazione della sentenza impugnata, ovvero quello per cui, ai sensi della normativa del giuoco del calcio, soltanto un calciatore professionista potrebbe avvalersi dell’opera di un agente procuratore. Secondo l’appellante, invece, già lo stesso Regolamento Agenti FIGC 2011 (vigente all’epoca dei fatti contestati) dovrebbe essere interpretato nel senso che un agente può ben assistere anche un calciatore non professionista, purchè appunto - come accaduto nel caso di specie - in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva con una società calcistica professionistica. Tale interpretazione sarebbe anche avvalorata dal fatto che lo stesso Regolamento Agenti FIFA (che il Regolamento Agenti FIGC non può ovviamente ignorare) non opera alcuna distinzione circa l’assistenza, da parte dell’agente, di calciatori professionisti o non professionisti. Con un secondo motivo di doglianza, poi,


l’appellante osserva che comunque nel caso di specie l’assistito


Controparte_1


non


poteva essere neppure considerato come un calciatore non professionista, dacchè invece


era un calciatore “non tesserato” ovvero “svincolato”. Il fatto pertanto che il


CP_1


fosse all’epoca del conferimento del mandato “non tesserato” lo escludeva da qualsiasi categoria di calciatori come prevista dalle NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC), con conseguente impossibilità, pertanto, di considerarlo un calciatore non professionista. Nel terzo motivo di impugnazione invece l’appellante ribadisce la piena validità del mandato


sottoscritto dal


CP_1


in proprio favore, evidenziando che qualora lo stesso fosse


davvero stato invalido - come ritenuto dalla sentenza gravata - la Commissione Agenti

 

FIGC lo avrebbe anche d’ufficio segnalato agli organi della giustizia sportiva; non avendo


dunque  la


CP_2


mosso  alcun  rilievo,  è  evidente  che  anche  per  gli  organi


dell’ordinamento sportivo il contratto doveva ritenersi pienamente valido ed efficace. Nell’ultimo motivo di appello - strettamente connesso ai precedenti - infine, l’appellante deduce che il nuovo Regolamento Agenti del 2015, così come del resto alcune decisioni della giustizia sportiva, avrebbero appunto riconosciuto la facoltà di stipulare validamente contratto di mandato in favore di Agenti procuratori anche a calciatori prossimi a tesserarsi come professionisti, anche se ancora privi di tale status. L’appellante


infine ribadisce la sua posizione nei confronti di alcune ulteriori eccezioni, formulate in primo grado dalla odierna parte appellata, e non accolte dal Tribunale di Fermo.

 


Costituendosi  nel  giudizio  di  appello,  la  difesa  del


CP_1


oltre ad evidenziare


variamente le ragioni di conferma della sentenza gravata, per la quale ha insistito, ha riproposto ex art. 346 cpc la contestazione, sollevata nel corso del giudizio di primo grado,


di validità formale del mandato sottoscritto al


Pt_1


posto che non sussisterebbe prova


del relativo deposito presso la segreteria della Commissione Agenti, come invece disposto

 

dall’art. 16 del Regolamento Agenti.

 

 

 

La questione così riproposta, però, deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata difatti, pur non soffermandosi esplicitamente sulla eccezione in argomento, ha tuttavia implicitamente - ma altrettanto inequivocabilmente - riconosciuto la piena validità formale del mandato sottoscritto, ritenendolo così vincolante e impegnativo, e su tale presupposto ne ha poi dichiarato la nullità per altre ragioni. Ciò, se fosse necessario, è peraltro anche affermato, in termini più espliciti, dalla decisione gravata laddove la stessa precisa (pag. 4) che è stato accertato che, in data 11.07.2013,


Controparte_1


(...) e


Parte_1


hanno stipulato il contratto di mandato (...). Il negozio


 

de quo è stato formalizzato su apposito modulo predisposto, per l’anno 2013, dalla Commissione Agenti di Calciatori della Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Se ne ricava pertanto che, dinanzi ad una sostanziale statuizione di riconoscimento di validità formale del mandato sottoscritto, la parte odierna appellata, anzichè limitarsi a riproporre l’eccezione sollevata in primo grado evidentemente superata (quand’anche implicitamente) dal Tribunale di Fermo, avrebbe allora dovuto formalizzare sul punto un vero e proprio appello incidentale, che invece nella specie manca (cfr. Cass., 36298/2023; Cass., 9844/2022). Sulla questione della validità formale del mandato, dunque, non è più possibile intrattenersi e l’appello va deciso sulle restanti questioni di merito.

 

E quanto a queste ultime, l’impugnazione non può che essere respinta.


Premesso che l’odierna controversia deve ovviamente essere decisa sulla base delle norme dell’ordinamento sportivo all’epoca vigenti - restando così irrilevante, ai fini della decisione che occupa, il fatto che successivamente lo stesso possa aver adottato soluzioni diverse e più o meno conformi alla prospettazione dell’appellante - e cioè innanzitutto, come concordemente riconosciuto tra le parti, il Regolamento FIGC Agenti di Calciatori del 2011, nulla invero consente di ritenere che quest’ultimo possa essere interpretato nel senso - prospettato dall’appellante nel primo motivo di appello - per cui sarebbe consentito anche ad un calciatore non professionista il conferimento di un mandato ad un agente procuratore in vista della stipulazione di un contratto con una società professionistica (tale da determinare così il passaggio del calciatore allo status di professionista). Al contrario, come già correttamente argomentato dal Tribunale di Fermo, il tenore logico-letterale del I° comma dell’art. 3 del richiamato Regolamento impone di ritenere possibile la stipulazione di un mandato in favore di un agente solo ed esclusivamente da parte di un calciatore professionista, e cioè appunto di un calciatore che, a norma dell’art. 28 NOIF, abbia già stipulato un contratto con una società associata nella Lega Nazionale Professionisti ovvero nella Lega Professionisti serie C. Tale disciplina, già chiarissima alla lettura del solo art. 3, è peraltro confermata, senza possibilità di argomentazione contraria, dal successivo comma V° dell’art. 17, laddove appunto si prevede che l’eventuale retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, determina un cambiamento di status del calciatore stesso che comporta l’automatica decadenza dell’incarico eventualmente conferito ad un agente e l’esclusione di qualsiasi compenso in favore di questi per le annualità successive alla retrocessione. La regola è peraltro confermata - laddove ve ne fosse bisogno - e come ancora già evidenziato dalla decisione impugnata, dal successivo art. 23 in materia di calciatori minorenni che, nel prevedere espressamente (solo in tal caso) la possibilità di conferire mandato ad un agente anche da parte di un calciatore non professionista (mandato che però deve essere a titolo gratuito come previsto dal comma III° della stessa norma), statuisce che detto incarico comunque cessi di avere effetto qualora nel termine di 120 giorni dalla sua sottoscrizione il calciatore


minorenne non stipuli effettivamente un contratto con una società professionistica. Nè può essere valorizzata la tesi per cui la normativa di cui al Regolamento Agenti FIGC in argomento si porrebbe in contrasto con il “Regulations Player’s Agent” della FIFA, posto che, se è vero che quest’ultimo non sembra accogliere alcuna distinzione circa le possibili qualifiche del giocatore assistito da un agente, cionondimeno il comma V° dell’art. 1 del medesimo attribuisce alle associazioni nazionali (la FIGC appunto) il potere di predisporre una propria regolamentazione secondo i principi generali stabiliti dal Regolamento FIFA, principi generali che però, come tali, non appaiono impegnati nella regolamentazione di una questione tecnica e specifica come quella delle categorie dei calciatori, in ordine alla quale, pertanto, l’associazione nazionale deve ben ritenersi libera di legiferare.

 

Quanto alla tesi della individuazione di un possibile ulteriore “status” nella categoria del


calciatore svincolato” cui il sig.


CP_1


apparteneva al momento del conferimento del


mandato, essa non si presenta comunque come dirimente ai fini del decidere. Ammesso e non concesso difatti che la figura del “calciatore svincolato” sia terza ed ulteriore rispetto a quelle del calciatore professionista e del calciatore non professionista, il punto è però che il richiamato Regolamento Agenti 2011, per le ragioni in precedenza già evidenziate, attribuisce comunque soltanto alla categoria del calciatore professionista e non ad altre (neppure, in ipotesi, a quella dello “svincolato”) la possibilità di conferire mandato ad un agente procuratore. E non appaiono al riguardo neppure determinanti le decisioni della giustizia sportiva richiamate dall’appellante. A parte difatti, in alcuni casi, l’opinabilità della motivazione, in altri (Corte di Giustizia Federale FIGC del 02.02.2013) la decisione ha riguardato l’evidente disparità di trattamento fra giovani di serie minorenni e maggiorenni, senza che vi sia una chiara e definitiva affermazione (sebbene in effetti la decisione contenga spunti in tal senso) circa la generalizzata possibilità, per ogni calciatore di qualsiasi genere, di conferire mandato ad un agente.

 

Non può infine essere valorizzata neppure l’argomentazione per cui la Commissione

 

Agenti, nel ricevere come da regolamento copia del mandato di cui si tratta, lo avrebbe


ritenuto perfettamente valido (anche se appunto stipulato da un calciatore non professionista) in quanto non avrebbe rilevato e segnalato, come era suo potere anche officioso, nessuna irregolarità. A parte il fatto che il documento del 04.04.2018 da parte della Commissione Agenti citato dall’appellante non è effettivamente rinvenibile agli atti del processo, fatto sta comunque che l’eventuale mancato esercizio di un potere sanzionatorio officioso da parte di un organo amministrativo non costituisce ovviamente di per sè prova della regolarità legale dell’atto.

 

In conclusione, pertanto, l’appello deve essere complessivamente rigettato con piena

 

conferma della decisione impugnata.

 

 

 

Circa la regolazione delle spese di lite, di primo e secondo grado, però, sono necessarie alcune considerazioni. La tesi prospettata dall’appellante, oltre ad aver trovato una sostanziale conferma nella successiva normativa sportiva, seppur infondata per le ragioni sin qui espresse, non può ritenersi peregrina ed anzi, come s’è detto, è risultata in parte giustificata dalla stessa giustizia sportiva, sebbene sulla base di spunti interpretativi (la possibile contrarietà del Regolamento Agenti FIGC con il Regolamento Agenti FIFA) non esplicitamente  condotti  alle  loro  possibili  estreme  conseguenze.  Ciò,  assieme  alla


circostanza per cui il mandato fu comunque sottoscritto dal calciatore


CP_1


(il quale


anche avrebbe dovuto sapere che il mandato poteva essere rilasciato solo da parte di un calciatore professionista) e a quella ulteriore per cui comunque, anche in virtù di detto mandato, fu poi stipulato dal calciatore un contratto con una società professionistica, determina la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite di primo e secondo grado.

 

Per  conseguenza,  ed  in  accoglimento  della  domanda  formulata  dall’appellante  con


l’impugnazione, deve essere anche disposta la restituzione da parte del


CP_1        di



quanto dal


Pt_1


pagato a titolo di spese legali di primo grado (complessivamente €


7.213,34= oltre ad interessi legali dal giorno del pagamento) come documentato (cfr. Doc.

 

11 allegato all’appello).


P.Q.M.

 

 

 

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:

 

 

 

  • Rigetta l’appello;

 

 

  • Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di primo e secondo grado;


  • Condanna

Controparte_1


a  restituire  a


Parte_1


l’importo  di  


7.213,34= oltre interessi legali dal 20.04.2021 alla effettiva restituzione;

 

 

  • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell’appellante,

 

di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

 

 

Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 11.06.2024. Il Giudice Ausiliario Relatore                                             Il Presidente

Avv. Rodolfo Giungi                                                         Dott. Gianmichele Marcelli

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