CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SENTENZA N. 2333/2021 DEL 08/09/2021
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente
dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 243/2015 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell’avv. OMISSIS
-appellante-
Controparte_1
contro
con il patrocinio degli avv.ti OMISSIS
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 20907/2014 del Tribunale di Bologna del 18/06/2014 e pubblicata il 19/06/2014, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 2/02/2021
CONCLUSIONI
Per l’appellante
Parte_1
“Voglia la Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma dell’impugnata sentenza n. 20907/2014, Rep.
n. 2447/2013, R.G. n. 9082/2013, emessa dal Tribunale di Bologna, terza Sezione, in data 18/06/2014, depositata in Cancelleria il 19 giugno 2014, non notificata, riformare, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, la sentenza impugnata, accogliendo le conclusioni rassegnate dall’esponente in primo grado, che si riportano in appresso
“accertare e dichiarare l’inadempimento dell’
Controparte_1
nei confronti dell’Avv.
[...]
Pt_1
per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, per l’effetto condannare
l’ Controparte_1
alla corresponsione, in favore dell’Avv.
Parte_1
della somma di €
64.008,53, oltre IVA e CPA come per legge, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, dalla domanda sino
all’effettivo soddisfo, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall’Ill.mo Giudice adito.
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge.
Con ogni più ampia riserva in ordine ai mezzi istruttori, nonché di ulteriormente produrre e dedurre”.
In via istruttoria, si chiede la remissione della causa in istruttoria, con l’ammissione dei mezzi di prova, richiesti dall’odierno appellante in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, respinti con l’ordinanza 06/03/2014 del G.U., Dott.ssa Anna Maria Drudi”.
Per l’appellata
Controparte_1
“a) respingere l’avverso appello, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto,
anche confermando l’impugnata sentenza n. 20907/14 del 18.6.2014, depositata in data 19.6.2014, emessa dal Tribunale di Bologna, III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Anna Maria Drudi,
- comunque e in ogni caso, respingere le istanze e conclusioni tutte rassegnate dall’Avv.
[...]
Pt_1
nel primo grado di giudizio, e reiterate nella presente sede d’appello;
- in via del tutto ed estremamente gradata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese, contenere quantitativamente la condanna della Società convenuta nei limiti del giusto e dell’equo;
- Con ogni consequenziale pronuncia.
- Condannare l’appellante al pagamento in favore dell’
CP_2
,a. delle
competenze del doppio grado, o comunque del presente grado, di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
Parte_1
richiedeva al Tribunale di Bologna la condanna
dell’
Controparte_3
(d’ora,
CP_1
al pagamento in suo favore della somma di euro
64.008,53, oltre accessori a titolo di compensi professionali per attività stragiudiziale e giudiziale. Deduceva il ricorrente: --che nel settembre 2012 aveva ricevuto incarico dalla resistente società per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale nei rapporti con la Lega Nazionale Professionisti Serie A e relativi: 1)all’intimazione ricevuta da quest’ultima per la restituzione dell’anticipo della quota del 5% dei corrispettivi delle licenze dei diritti audiovisivi pari ad euro 2.471.426,67 versati in data
10/11/2011; 2)al giudizio arbitrale dinanzi al T.N.A.S. c/o il
CP_4
nerente il diniego da parte della
richiamata Lega del riconoscimento in favore del
CP_1
del contributo pari ad euro 5.000.000,00
di cui all’art. 19, comma 2, n. 1 del Regolamento L.N.P. Serie A; --che per il mandato sub 1 (attività stragiudiziale- parere) gli spettava la somma di euro 49.428,53 mentre per il mandato sub 2 (attività
giudiziale- redazione ricorso nel giudizio dinanzi al
CP_5
gli spettava la somma di euro 14.580,00.
Richiedeva quindi il ricorrente, previa instaurazione del contraddittorio, la condanna della resistente al pagamento delle indicate somme.
Si costituiva in giudizio la resistente
CP_1
che contestava la domanda e ne richiedeva il rigetto.
Disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma c.p.c., il Tribunale di Bologna, con
sentenza n. 20907/2014, pronunciando nella causa R.G. n.9082/2013, rigettava la domanda di
Parte_1
[...]
, compensando integralmente le spese di lite.
Il tribunale premetteva: -che la vicenda traeva origine dalla esclusione dell’
CP_1
dal campionato
calcistico di Serie B, cui era stata appena retrocesso, in virtù della delibera della Commissione nazionale della FIGC del 10/08/2012 (confermata dalla Corte di Giustizia Federale del 24/08/2012),
adottata a seguito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Bari per frode sportiva; -che la iniziale retrocessione alla serie B aveva implicazioni necessarie sulla somma già ricevuta dall’ CP_1
[...]
da parte della
CP_6
a titolo di anticipo per i corrispettivi delle licenze dei diritti
audiovisivi per la successiva stagione 2012/13 del Campionato di Serie A) [prestazione stragiudiziale
avanzata dall’avv.
Pt_1
; -che l’intervenuta successiva esclusione anche dal Campionato di Serie B
poneva in discussione il contributo di 5 milioni di euro previsto dal Regolamento/Statuto della LNP Serie A per il primo anno di “partecipazione effettiva” al Campionato di Serie B, in relazione alla cui
questione venne attivato il procedimento arbitrale dinanzi al
CP_5
del
CP_4
-che parte resistente
aveva opposto che le pretese dell’avv.
Pt_1
erano comunque ricomprese nel mandato professionale
del 13/06/2012, nel quale era previsto un compenso omnicomprensivo di euro 100.000,00 ed un
ulteriore compenso variabile a seconda della permanenza dell’
CP_1
in serie B ovvero della sua
retrocessione in
Org_1
, i cui pagamenti erano oggetto di due separati ed ulteriori giudizi.
Il tribunale riteneva che le attività dedotte in giudizio ed in particolare quelle riguardanti il
percepimento da parte dell’
CP_1
del c.d. paracadute di 5 milioni di euro rientravano nel mandato
conferito dalla società sportiva al professionista in data 13/06/2012 e per il cui pagamento l’avv.
Pt_1
aveva proposto due separati giudizi pendenti dinanzi allo stesso tribunale.
Riguardo poi alla prestazione giudiziale, il tribunale rilevava che risultava pacifico che del relativo giudizio era stato officiato altro e diverso legale, atteso che il professionista aveva anticipato la propria posizione di incompatibilità rispetto a detto incarico, per cui nessun compenso gli poteva essere riconosciuto a tele titolo.
Inoltre, avendo il
Pt_1
documentato la trasmissione all’
CP_1
di una bozza di “istanza di
arbitrato” al
CP_5
sostanzialmente conforme a quello poi depositata al difensore, il tribunale riteneva
che tale prestazione (comunque non di carattere “giudiziale”) rientrava nell’ambito dei rapporti interni fra i professionisti, non essendoci prova di uno specifico incarico ad hoc in favore del ricorrente.
Ne conseguiva il rigetto delle domande.
***
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata da
Parte_1
che ne ha richiesto l’integrale riforma, previa remissione istruttoria, con conseguente
condanna dell’appellata al pagamento delle somme originariamente azionate.
Si è costituita in appello l’appellata
Controparte_1
che ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità dell’appello di cui ne ha richiesto, nel merito, il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 2/02/2021 con assegnazione del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
***
La Corte esamina preliminarmente la richiesta di “remissione della causa in istruttoria, con l’ammissione dei mezzi di prova, richiesti dall’odierno appellante in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.2, respinti con l’ordinanza 06/03/2014 del G.U., Dott.ssa Anna Maria Drudi”.
Tale istanza è inammissibile ai sensi dell’art. 645 c.p.c. in quanto tardiva.
Dalle lettura dei verbali di udienza dinanzi al tribunale è emerso che all’udienza del 6/03/2014, il primo giudice tacitamente rigettando le richieste istruttorie di parte ricorrente/appellante, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del 18/06/2014;
alla predetta udienza di precisazione delle conclusioni
Parte_1
, senza nulla specificamente
contestare e motivare in ordine alla ordinanza istruttoria di rigetto, così precisava le proprie conclusioni: “conclude come da memoria ex art. 183, 6^ comma n. 1 c.p.c.”.
Ora, secondo un consolidato insegnamento della S.C., la parte che si sia visto rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse devono intendersi rinunciate, non potendosi ritenere assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto di precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema decidendum sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. (ex multis, Cass. n. 6590/2019; Cass. n. 19352/2017, Cass. n. 16290/2016)
Va infatti rilevato che
Parte_1
, come sopra rilevato, in sede di precisazione delle conclusioni
si è limitato a riportarsi alla memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. dopo che il tribunale aveva fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente rigettando la reiterata richiesta, tenendo conto che il semplice richiamo alla precedenti istanze, come nel caso di specie, non poteva certo intercettare le ragioni che erano state poste a fondamento dell’ordinanza
reiettiva delle predette istanze istruttorie, con la conseguenza che
Parte_1
è decaduto dalla
possibilità di reiterare le istanze istruttorie che, conseguentemente, risultano inammissibili in questa sede di appello per tardività.(Cass. n. 19352/2017)
***
Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, laddove il primo giudice ha rigettato la domanda relativa alla liquidazione dei compensi per
le prestazioni (stragiudiziali e giudiziali) rese in favore dell’ quelli convenuti nel mandato professionale datato 13/06/2012.
CP_1
ritenendoli già compresi in
Sostiene infatti l’appellante che il richiamato mandato professionale, contrariamente a quanto deciso
dal tribunale, aveva ad oggetto l’assistenza dell’
CP_1
relativamente alla vicenda che traeva
origine dalle indagini della Procura della Repubblica di Bari a carico della appellata società sportiva circa l’ipotesi di frode sportiva di cui alla legge n. 401/1989 e non invece le ulteriori prestazioni (stragiudiziali e giudiziali) oggetto del presente processo.
Sostiene, quindi, l’appellante la spettanza dei compensi professionali invano richiesti dinanzi al primo giudice.
La doglianza è infondata per le ragioni che seguono.
Dall’esame operato dalla Corte degli elementi di prova documentali acquisiti al processo e degli atti defensionali di parte, è emerso che a seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Bari per
l’ipotesi di frode sportiva ai sensi della legge n. 401/1989 a carico della
CP_1
(retrocessa al
termine della stagione calcistica 2011/2012 dalla Serie A alla serie B), la predetta società aveva
conferito all’avv.
Parte_1
in data 13/06/2012 mandato professionale “di assistenza, consulenza
e rappresentanza della scrivente società con riferimento ai procedimenti sportivi radicati e radicandi
avanti agli organi di giustizia costituiti presso la
CP_7
ad oggetto l’assunzione della difesa della
compagine calcistica nella fase istruttoria ed in tutti i gradi che verranno celebrati innanzi agli
organismi endo-federali e del
CP_4
conseguenti alle indagini condotte dalla procura della
Repubblica c/o Tribunale di Bari relativamente all’ipotesi di frode sportiva ex L. 401/89” (doc. 1
fascicolo
CP_1
; e veniva convenuto un compenso di euro 100.000,00 “quale parte fissa” ed un
ulteriore compenso in funzione dell’esito del procedimento disciplinare.
A seguito del deferimento dell’
CP_1
alla Procura Federale, la società veniva esclusa dal
Campionato di Serie B 2012/2012, retrocessa al campionato di Lega Pro 1^ Divisione, con
provvedimento del 10/08/2012 della Commissione Disciplinare Nazionale
CP_7 , confermato dalla
Corte di Giustizia Federale FIGC del 22/08/2012 (doc. 2 fascicolo
CP_1
, essendo colà difesa
dall’avv.
Parte_1
, oltre che da altri difensori.
Inoltre, in conseguenza della richiamata retrocessione al Campionato di Lega Pro 1^ Divisione,
all’
CP_1
veniva negato il cosiddetto paracadute di 5 milioni di euro previsto a favore delle società
retrocesse dalla Serie A alla Serie B per la “partecipazione effettiva” a quest’ultimo Campionato, secondo quanto previsto dal lodo arbitrale pronunciato a seguito dell’istanza di arbitrato per il detto
“paracadute” dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport –
CP_5
presso il
CP_4
istanza quindi rigettata dall’Organo federale in data 29/05/2013 (doc. 3 fascicolo procedimento arbitrale l’appellata società risultava difesa da altro professionista.
CP_1
), nel cui
Risulta poi incontestatamente che anche il gravame sul provvedimento di retrocessione in Lega Pro 1^ Divisione della Corte di Giustizia federale FIGC promosso dinanzi al T.N.A.S. in data 24/08/2012
dall’
CP_1
(difesa oltre che dall’avv.
Pt_1
da altri professionisti) era rigettato con lodo del
21/12/2012, depositato il 25/01/2013.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice e contrariamente a quanto dedotto dall’appellante,
le attività dedotte nel presente giudizio dall’avv.
Parte_1
ed in particolare quelle relative alla
pretesa del cosiddetto paracadute di 5 milioni di euro (previsto dall’art. 19, secondo comma del
regolamento-Statuto della
CP_6
sono sicuramente ricomprese nell’ampio mandato professionale del
13/06/2012 ove si fa riferimento sia all’attività di consulenza, sia a quella di assistenza e rappresentanza in riferimento a tutti i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva, originati dalle richiamate indagini della Procura della Repubblica di Bari per frode sportiva che avevano poi portato alla richiamata retrocessione, con conseguente perdita del diritto al c.d. paracadute previsto, nel caso di retrocessione dal Campionato di Serie A a quello di Serie B ed in ipotesi di effettiva partecipazione a quest’ultimo campionato, circostanza questa non rientrante nel caso di specie in
quanto l’
CP_1
oltre alla retrocessione al termine del Campionato di Serie A dell’anno 2011/2012,
aveva subito la sanzione sportiva della ulteriore retrocessione al Campionato di Lega Pro 1^ Divisione. Infatti, è evidente che conseguenza delle indagini della richiamata Procura della Repubblica di Bari per
frode sportiva e dell’illecito sportivo v’era non solo la retrocessione della società
CP_1
nel
Campionato di
Org_1
ma anche la perdita del c.d. paracadute che era previsto solo nel caso di
effettiva partecipazione della società al Campionato di Serie B; tutte queste situazioni ed accadimenti sicuramente ricompresi nell’ampio formula dell’incarico così come sopra riportato, come peraltro
provato dalla decisione arbitrale del 29/05/2013 del
CP_5
In relazione all’asserita attività stragiudiziale, l’appellante sostiene di aver diritto al compenso di euro
49.428,53 per un parere stragiudiziale reso in data 14/09/2012 (doc. 2 fascicolo
Pt_1
e riguardante
la restituzione alla
CP_6
della somma di euro 2.471.426,67 versata all’
CP_1
relativa ai
diritti audiovisivi della successiva stagione calcistica 2012/2013, come già sopra indicato.
Come condivisibilmente statuito dal primo giudice nella motivazione del rigetto della relativa domanda
dell’avv.
Pt_1
“lo stesso parere prodotto agli atti, ove la questione della restituzione dell’anticipo è
risolto in pochissime righe rispetto alla più grave questione del c.d. paracadute di 5 milioni di euro, è la
prima e documentale conferma … dell’assoluta assenza di necessità di un parere esplicito sul punto del
tutto incontroverso della effettiva debenza dell’importo chiesto in restituzione dalla
Contr
essendo
invece di interesse l’eventuale controcredito di 5 milioni di euro, rispetto al quale ammettere in compensazione il proprio debito”.
Ebbene, dal riesame operato dalla Corte della documentazione prodotta in atti (doc. 3, 4, 5, 6 e 7
fascicolo
Pt_1
è emerso tra le parti non era mai stato posto in discussione il sopra citato debito
restitutorio, con la conseguenza della assoluta inconferenza ed inutilità di un parere su quest’ultimo debito, tenendo altresì conto che parte ricorrente/appellante non ha fornito un supporto probatorio, neppure per presunzioni ex art. 2727 c.c. a quanto inutilmente allegato, altresì tenendo conto dell’incarico contenuto nel mandato del 13/06/2012, ampiamente comprensivo di qualsiasi prestazione di “consulenza”, nella quale sicuramente rientra il richiamato parere.
Infatti, secondo l’insegnamento della S.C. “presupposto essenziale ed imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (Cass. n. 13828/2019).
In relazione, poi, all’asserita attività giudiziale, l’appellante sostiene di aver diritto al compenso di euro
14.580,00 per asserita attività giudiziale relativa alla redazione del ricorso introduttivo dinanzi al
CP_5
e relativo al pagamento da parte della
Contr
di Serie A del cosiddetto paracadute di euro
5.000.000,00
Ora la circostanza che nel richiamato procedimento arbitrale l’ da altro professionista risulta incontestata in quanto lo stesso
CP_1
Pt_1
è stata rappresentata e difesa nell’ultima pagina del parere
datato 14/09/2012 precisa che “in un eventuale contenzioso con la Lega, il sottoscritto non potrà patrocinare la controversia, per ragioni di opportunità, in quanto legale di alcuni Clubs partecipanti al massimo campionato”, per cui, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, il fatto che la bozza
di istanza di arbitrato dallo stesso inviata all’
CP_1
sia stata sostanzialmente utilizzata dal
nominato diverso difensore, va risolta nell’ambito dei rapporti interni fra i professionisti interessati, in difetto, anche per la presente questione, di un apposito incarico, come già evidenziato a proposito della questione dei compensi circa il “parere stragiudiziale”.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
In conclusione, l’appello è rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
***
L’appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, statuizione che questa Corte è tenuta ad emettere in base al solo elemento oggettivo, costituito dal tenore della pronuncia, non imponendosi al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità, improcedibilità, anche se la parte, in dipendenza di tale esito o di altre condizioni soggettive (come l’ammissione al patrocinio a spese dello stato), sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (Cass. n. 9661/2019, n. 26907/2018)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
Parte_1
[...]
nei confronti di
Controparte_3
avverso la sentenza n. 20907/2014 del Tribunale
di Bologna, così decide: A)Rigetta l’appello. C)Dichiara tenuta e condanna
Parte_1
al pagamento in favore di
Controparte_3
Delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 9.515,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Bologna, 8 giugno 2021
Il Presidente Dott. Giampiero Fiore
Il Giudice Ausiliario Relatore Dott. Giovan Battista Esposito
